Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Argomenti

Art. 61 Gli edifici esistenti per l'ospitalitĂ  alberghiera nel territorio urbanizzato

1. Sugli edifici di cui al presente articolo sono definiti specifici interventi urbanistico-edilizi, a condizione che non comportino mutamenti della destinazione d'uso, in particolare:

  • - per le strutture alberghiere esistenti con destinazione d'uso in atto d1 sono consentiti ampliamenti una tantum pari ad un massimo del 10% della superficie edificata (SE) legittima esistente, verso spazi liberi pertinenziali o in sopraelevazione. Gli ampliamenti proposti in forma di addizioni volumetriche in altezza, che possono comportare l'aggiunta di un intero piano, nel caso di edifici fino alla classe 3 sono consentiti solo ove l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento;
  • - per il complesso di via Fabbricotti (UTOE 3), sono consentiti ampliamenti fino ad un massimo del 30% delle SE esistenti, realizzabili nel quadro di un complessivo intervento di sostituzione edilizia, comunque nel rispetto di un indice di copertura (IC) non superiore al 30% e di un'altezza degli edifici (Hmax) non superiore a quella dell'edificio più alto esistente. In alternativa sono consentiti ampliamenti verso gli spazi pertinenziali fino ad un massimo del 20% della SE esistente, che sia comunque l'esito di una ristrutturazione complessiva dell'complesso edilizio esistente. Per tali interventi devono essere inoltre assicurate le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale previste per la specifica destinazione d'uso, nonché, ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico-ricettiva, dotazioni aggiuntive di parcheggio equivalenti a quelle per la sosta di relazione.

2. Per tali edifici, il rilascio e/o l'efficacia dei titoli o atti abilitativi riferiti ad interventi comportanti incrementi di superficie edificabile (SE) è subordinato alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, a garanzia del mantenimento della destinazione d'uso turistico-ricettiva.

Ultima modifica
Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17