Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 56 Aree di servizio

1. Le aree di servizio e gli impianti di distribuzione dei carburanti esistenti sono individuate lungo la rete stradale nelle tavole del P.O. con la sigla c5. È vietata la costruzione di nuove aree di servizio nelle zone A, come individuate ai sensi del D.M. 1.444/1968.

2. Per le aree e gli impianti esistenti non si devono osservare i limiti agli interventi previsti dalle classi attribuite dal P.O.. I progetti di nuovi impianti, nonché i progetti di adeguamento e di ampliamento degli impianti esistenti, devono osservare il rispetto dei seguenti parametri urbanistici, da calcolarsi con riferimento alla superficie territoriale (ST):

  • - Indice di edificabilità territoriale IT: 0,5mc/mq
  • - Altezza massima degli edifici o manufatti Hmax: ml 5,00, ad eccezione delle pensiline
  • - Indice di permeabilità fondiario (IPF) non inferiore al 35%

La superficie coperta (SC) complessiva dei manufatti che determinano volume edificabile (o edificato) (VE) non può superare il 10% della superficie territoriale (ST) dell'area di intervento.

Per le nuove aree di servizio e distributori carburanti e negli interventi di modifica a quelli esistenti dovranno essere previsti appositi spazi per la ricarica dei veicoli elettrici nella misura minima di due postazioni per ciascun impianto.

3. Negli impianti di distribuzione dei carburanti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, da considerarsi complementari:

  • - l'attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato, comprensiva di eventuale vendita di stampa quotidiana e periodica, tabacchi, lotterie e simili, nel rispetto della normativa vigente;
  • - l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, con superficie di somministrazione non superiore a mq 300.

Per le attività complementari si dovranno prevedere i parcheggi per la sosta stanziale, di cui al precedente Art. 18 e nel caso di attività commerciali dovranno essere previsti anche i parcheggi per la sosta di relazione nella misura stabilita per le attività commerciali, all'art. 19.

4. Le eventuali attività di vendita di stampa quotidiana e periodica, tabacchi, lotterie e simili, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, non possono essere cedute separatamente dall'attività per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione.

5. In aggiunta alle attività di cui sopra gli impianti di distribuzione dei carburanti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, autolavaggio, servizi informativi di interesse generale e turistico, servizi di bancomat, ecc..

6. La realizzazione di nuovi impianti si attua per intervento diretto subordinato alla stipula di una convenzione con il Comune che disciplini le opere di mitigazione. In ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle acque di prima pioggia da tutto il piazzale (dimensionando orientativamente i serbatori per i primi 5 mm di pioggia); le acque di prima pioggia e le acque nere devono essere convogliate alla depurazione pubblica o, in alternativa, ad un idoneo impianto privato.

7. Negli impianti situati all'esterno degli ambiti urbanizzati e dovunque sia possibile, si prescrive la formazione di una fascia arboreo-arbustiva (posta lungo tutto il confine dell'impianto, meno che lungo la strada), costituita da alberi ad alto fusto e da specie arbustive interposte, scelte tra quelle tipiche del territorio rurale di cui al successivo art. 85.

8. Nelle aree di cui al presente articolo - Aree di servizio - individuate nelle tavole del P.O. con la sigla c5, sono sempre consentiti gli autolavaggi, anche senza il servizio di distribuzione di carburanti.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17