Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 50 Le aree agricole della pianura (V3.4)

1. Sono le aree che il Piano Strutturale riconosce di interesse agricolo, collocate in area pianeggiante e ricomprendono anche porzioni di aree agricole all'interno del territorio urbanizzato. Sono le aree da conservare visto il ruolo che svolgono sotto il profilo ambientale e per il mantenimento delle visuali tra le aree a prevalente naturalità e quelle più propriamente urbanizzate. Anche in queste aree del territorio rurale gli interventi di demolizione e contestuale ricostruzione comunque configurata di edifici esistenti e gli interventi di sostituzione edilizia, laddove consentiti dal PO, devono prevedere il mantenimento di almeno parte del sedime dell'edificio preesistente.

2. Gli interventi devono favorire il recupero e la salvaguardia delle aree agricole e dell'efficienza del reticolo idrografico superficiale, pertanto non sono consentite:

  • - la riduzione della capacità di deflusso delle acque, dei sistemi di drenaggio superficiale e delle formazioni vegetazionali paesaggisticamente significative, delle quali si dovrà dare conto anche negli eventuali P.A.P.M.A.A.;
  • - le utilizzazioni improprie a carattere urbano, come i depositi, anche temporanei, di materiali di qualsiasi tipo.

3. La costruzione di annessi e manufatti per l'attività agricola è subordinata alla stipula di un atto d'obbligo con il quale i proprietari si impegnano alla realizzazione di opere di miglioramento ambientale, da orientare prioritariamente:

  • - alla manutenzione dei terrazzamenti e delle sistemazioni idraulico agrarie. Per consentire anche la coltivazione meccanizzata o per la collocazione degli interventi consentiti dalle presenti Norme, sarà ammessa, ove ambientalmente e paesaggisticamente compatibile, la ricostruzione dei terrazzamenti anche con rettifiche di sedime, purché con tecniche e materiali di tipo tradizionale;
  • - alla salvaguardia ed alla manutenzione del reticolo idrografico superficiale;
  • - alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua e delle sponde;
  • - al mantenimento della vegetazione arborea tipica delle coltivazioni consociate;
  • - al recupero produttivo delle aree agricole abbandonate;
  • - alla tutela di eventuali presenze di manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti;
  • - all'inerbimento naturale delle superfici di terreno denudato;
  • - alle opere necessarie a diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere l'erosione dei suoli favorendo, ove le condizioni geomorfologiche e idrogeologiche lo consentono, la permeabilità dei suoli;
  • - all'impiego di colture tradizionali tipiche per fascia climatica e per caratteristiche fitosociologiche;
  • - ad evitare lavorazioni del terreno che ne pregiudichino la stabilità;
  • - alla manutenzione di capezzagne, strade poderali, vicinali o percorsi pedonali esistenti per la parte ricadente nel fondo stesso, al loro mantenimento all'uso pubblico, con l'eccezione di quelle che costituiscano pertinenza di abitazioni private.

4. Obiettivo specifico del piano è quello di aumentare il grado di naturalità degli ambienti rurali e del valore paesaggistico degli spazi aperti e pertanto negli interventi si prescrive:

  • - ripristinare la funzionalità idraulica dei canali irrigui in disuso o abbandonati e la capacità di drenaggio dei suoli anche potenziando la rete idrografica superficiale e attuare interventi di "baulatura" e conseguente regimazione per evitare il ruscellamento diffuso da terreni e viabilità minori con formazione di solchi di erosione;
  • - favorire l'infiltrazione nel terreno delle acque meteoriche, anche riducendo al minimo le superfici impermeabili;
  • - migliorare la qualità delle acque dei corpi recettori, anche mediante l'utilizzo di fasce tampone vegetate;
  • - attuare interventi volti al contenimento della diffusione di specie alloctone invasive;
  • - rafforzare e riscostruire i corridoi ecologici e le connessioni ambientali lineari e areali.
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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17