Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 46 Le aree a prevalente naturalitĂ  (V2)

1. Oltre alle aree del Parco Regionale delle Alpi Apuane e gran parte delle aree contigue, le aree a prevalente naturalità comprendono anche altre aree individuate come "Aree a prevalente naturalità diffusa" dal Piano Strutturale; queste si caratterizzano in larga parte come boschi e all'interno delle quali sono però presenti preziose isole di coltivi di impronta tradizionale ed aree incolte di elevato valore ambientale, per le quali il Piano Operativo favorisce la conservazione e la manutenzione.

2. Per le aree a prevalente naturalità - V2, si deve prevedere l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare la conservazione dell'elevato valore naturalistico, al fine di garantire il mantenimento delle prestazioni ambientali e la riproduzione dei processi ecologico-naturali nel territorio carrarese.

3. Nei limiti ed alle condizioni delle leggi vigenti, all'interno delle aree a prevalente naturalità - V2, in coerenza con le disposizioni del PIT-PPR, si possono riconoscere zone per le quali sviluppare progetti di paesaggio volti al recupero delle sistemazioni idraulico agrarie e dei coltivi tradizionali, come l'olivicoltura e la viticoltura terrazzata, con particolare riferimento al recupero degli agroecosistemi terrazzati e dei castagneti da frutto.

4. La trasformazione dei boschi, le utilizzazioni forestali ed i relativi atti di pianificazione sono regolati dalla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 - Legge forestale della Toscana e Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R Regolamento Forestale della Toscana. A tale regolamento devono attenersi anche gli interventi relativi a tagli colturali per le ripuliture e sfolli e i tagli fitosanitari. Gli interventi per valorizzare le funzioni ricreative e sociali delle aree boscate sono ammessi e favoriti, purché le opere non incidano negativamente sul territorio e non si danneggino alberi monumentali, habitat o specie prioritarie, ai sensi della L.R. nº 30/2015 aggiornata al 15 dicembre 2017 e non comportino disturbo per le specie, animali o vegetali, presenti e tutelate.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17