Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 34 Serre solari
1. Si definisce serra solare un sistema di controllo ambientale passivo finalizzato a conseguire un miglioramento delle prestazioni energetiche e dei comfort abitativi di un edificio o di una unità immobiliare, raggiunto mediante la riduzione delle dispersioni termiche dell'ambiente con il quale la serra solare confina, attraverso la captazione e l'accumulo, diretto e indiretto, dell'energia solare.
2. La realizzazione di serre solari è sempre ammessa, con esclusione degli edifici nelle classi 1, 2 e 3, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- - l'orientamento, che a seconda della località può variare tra sud-est e sud-ovest
- - assenza di importanti ombreggiamenti dovuti a edifici e/o piante
- - la superficie vetrata deve essere prevalente rispetto alla superficie totale della serra
- - presenza di schermatura estiva dai raggi solari;
- - superfici vetrate apribili per consentire una ventilazione naturale in particolar modo nel periodo estivo;
- - non deve essere riscaldata dall'impianto di climatizzazione e non deve configurarsi come locale di abitazione e/o luogo di lavoro al fine di usufruire delle agevolazioni previste per i sistemi solari passivi;
- - il progetto della serra solare deve essere accompagnato dalla relazione prevista dall'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, atta a documentare la specifica finalità del risparmio energetico mediante appositi calcoli energetici che quantifichino la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale.