Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Argomenti

Art. 32 Interventi di riduzione dei consumi energetici degli edifici

1. Il P.O. persegue gli obiettivi della UE per la riduzione dei consumi energetici dei sistemi urbani, per i quali valgono gli obblighi dettati dalla normativa vigente, in particolare i requisiti minimi stabiliti Ai sensi del D.M. 26 giugno 2015 - "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (allegato 1), in applicazione del D.lgs. 192/2005 e s.m.i..

2. Per favorire il contenimento dei consumi energetici le norme regionali favoriscono l'utilizzo di sistemi passivi e stabiliscono che nel calcolo del volume edificabile (o edificato), VE e/o della superficie edificabile (o edificata), SE massimi consentiti dal presente Piano Operativo non siano computati maggiori volumi spessori e superfici finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti dalle stesse definiti all'art. 220 della L.R. 65/2014.

3. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti di matrice storica resta ferma la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, nonché degli allineamenti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali nelle classi 1, 2 e 3, come disciplinati nel Titolo III delle presenti Norme. Nella manutenzione del manto originario sostituire solo gli elementi non riparabili con altri identici o analoghi per forma, materiali e colore. Per gli edifici nelle classi 2 e 3, laddove si intervenga a questo scopo, si prescrive di estendere a tutta la copertura i sistemi di coibentazione e ventilazione, contenendoli possibilmente all'interno dell'estradosso della copertura esistente o entro lo spessore massimo consentito dalle presenti Norme (15 cm), alzando il manto di copertura. In questo caso, laddove tecnicamente possibile, ripristinare in gronda il preesistente spessore (anche alzando il travicello e l'eventuale falsetto) ed evitare, sulla linea di bordo della falda, rivestimenti di lattoneria preferendo soluzioni intonacate. In tutti i casi gli interventi realizzati non devono produrre discontinuità altimetriche (gradini) nelle coperture degli edifici che hanno carattere continuo prima dell'intervento.

4. Negli edifici e complessi edilizi in classe 1 gli interventi sull'involucro edilizio devono essere preventivamente sottoposti al parere della competente Soprintendenza, mentre per quelli in classe 2 non sono consentiti gli intonaci a cappotto e gli intonaci isolanti, mentre per gli edifici in 3 è ammessa la realizzazione di isolamenti termici esterni solo qualora si documenti l'insussistenza di elementi di pregio sulle facciate (decori, intonaci e tinteggiature originarie, rivestimenti di pregio, ecc.) e nel rispetto delle altre condizioni poste all'art. 24.

Ultima modifica
Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17