Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 30 Disposizioni generali per la sostenibilitĂ  degli interventi

1. Il presente Titolo, anche tenendo conto degli esiti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, detta disposizioni per promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale degli edifici e della città mediante l'introduzione di nuovi standard e specifiche misure di mitigazione e compensazione di carattere ambientale, allo scopo di migliorare la qualità ambientale, incrementare il bilancio ecologico e valorizzare il paesaggio.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 assumono valore prescrittivo le misure di mitigazione (tradotte in indirizzi e prescrizioni) del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza, oltre che dei documenti elaborati a conclusione del processo di VAS (parere motivato e dichiarazione di sintesi) che accompagnano il P.O.. Inoltre, costituisce riferimento per il monitoraggio della sostenibilità del Piano Operativo quanto riportato nel Cap. J del Rapporto Ambientale, integrato con gli indicatori previsti dal parere motivato VAS.

3. Il Piano Operativo, in linea con le strategie regionali, persegue ogni forma di risparmio idrico, di tutela della qualità dell'aria, di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili dettando indicazioni atte a favorire l'incremento del risparmio energetico e ridurre, laddove possibile, l'impronta ecologica per ogni intervento definito, contribuendo, laddove possibile, alla transizione verso una economia circolare.

4. Tutti gli interventi edilizi ed urbanistici, in tutti gli ambiti urbanizzati come definiti dal P.O., devono perseguire la realizzazione di assetti compatibili nell'uso delle risorse e appropriati sotto il profilo formale e funzionale. Per questo è richiesto che i progetti documentino esaurientemente lo stato dei luoghi e delle risorse, realizzando il più alto grado possibile di contestualizzazione degli stessi e di coerenza con i requisiti definiti nel presente articolo, sulla base dei quali dovranno essere valutati.

5. Gli interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione sono inoltre soggetti:

  1. a) all'adozione di misure finalizzate alla razionalizzazione dei consumi idrici ed al risparmio di acqua potabile;
  2. b) all'adozione di misure finalizzate al miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterrane;
  3. c) a potenziare le aree verdi permeabili e le biomasse vegetali, capaci di assorbire una quota degli inquinanti in atmosfera;
  4. d) a perseguire il contenimento dei consumi energetici, sia attraverso una riduzione dei consumi, che attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
  5. e) a predisporre una rete di illuminazione che tuteli tutte le aree caratterizzate da bassi flussi luminosi al fine di esaltare il valore culturale ed ambientale del territorio;
  6. f) a rispettare le distanze minime dagli elettrodotti, dalle antenne per la telecomunicazione e delle stazioni radio base per l'edificazione di fabbricati adibibili a funzioni abitative;
  7. g) a rispettare i valori limite in riferimento al Piano di classificazione acustica del territorio comunale.

7. È facoltà del Comune disporre incentivi economici per gli interventi di edilizia sostenibile di cui al presente Titolo. Tali incentivi consistono nella riduzione degli oneri di urbanizzazione - in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di risparmio idrico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate - fino ad un massimo del 70%. A tale scopo, il Comune, mediante apposito Regolamento, adeguato ai sensi del comma 4, dell'art. 217 della L.R. 65/2014, anche integrato al Regolamento Edilizio comunale, definisce:

  • - l'entità, i requisiti e le casistiche per l'applicazione degli incentivi;
  • - il sistema di valutazione e di attribuzione dei punteggi per l'accesso agli incentivi economici ed urbanistici;
  • - il procedimento di controllo e verifica dei requisiti;
  • - la modalità per la certificazione e la durata della garanzia fideiussoria di cui all'art. 221 della LR 65/2014;
  • - le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

Tale Regolamento comunale dispone incentivi economici ed urbanistici nel rispetto delle linee guida regionali.

8. Gli interventi di edilizia sostenibile, anche ai sensi delle vigenti norme regionali, comprendono: la regolazione bio-climatica degli edifici; il mantenimento o il recupero della permeabilità dei suoli; l'utilizzo di fonti energetiche naturali e rinnovabili; il recupero delle acque reflue e meteoriche per usi irrigui, di fertilizzazione dei suoli o per servizi igienici nelle modalità consentite dalla legge; l'impiego di materiali di costruzione durevoli e mantenibili tendenzialmente privilegiando quelli riciclabili e riutilizzabili; l'uso del verde con finalità di regolazione microclimatica e di protezione dall'inquinamento acustico e atmosferico.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17