Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 28 Disposizioni per opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia

1. Fermo restando il rispetto delle eventuali condizioni e limitazioni stabilite dalle presenti Norme in riferimento alla classificazione del patrimonio edilizio esistente oppure a specifici contesti e/o edifici e complessi, per le specifiche opere, interventi e manufatti di seguito elencati, oltre alle condizioni generali di cui all'art. 137 della L.R. 65/2014 e s.m.i., ai fini della non rilevanza urbanistico-edilizia si dettano i seguenti imiti:

  1. a) i barbecue o caminetti - strutture di piccole dimensioni, anche dotate di cappa per convogliare i fumi e camino, destinate esclusivamente alla cottura di cibi, devono risultare di ingombro massimo di 2 mq. e altezza massima al colmo di 2 ml. per resede di pertinenza;
  2. b) i gazebo devono risultare con ingombro planimetrico a terra non superiore a 16 mq. ed altezza al colmo non superiore a 3 ml.; è ammesso un solo gazebo per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza e/o per ciascun resede condominiale;
  3. c) l'installazione di pergole ombreggianti per le auto in sosta è ammessa con le seguenti limitazioni:
    • - nel caso di residenze, per ciascuna unità immobiliare un pergolato con ingombro planimetrico a terra di 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq. nel caso di resede di pertinenza condominiale;
    • - nel caso di attività turistico-ricettive o agrituristiche nella misura di 15 mq. per ogni camera o appartamento, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
    • - nel caso di attività commerciali al dettaglio, attività direzionali e di servizio, attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi nella misura corrispondente alla dotazione minima richiesta per la sosta stanziale;
  4. d) i piccoli depositi per attrezzi in legno - strutture costituite da un assemblaggio di elementi in legno a costituire un manufatto a pianta quadrilatera, appoggiate ed eventualmente ancorate al suolo - devono risultare di ingombro massimo di 8 mq. per unità immobiliare e altezza massima (HMax) in gronda di 2,20 ml.; nel caso di pertinenze condominiali è consentito coprire una superficie di ingombro massima complessiva di 32 mq.;

2. L'istallazione dei manufatti privi di rilevanza edilizia è comunque soggetta alla preventiva acquisizione, se dovuta, degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati prescritti da norme e piani sovraordinati o da discipline di settore.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17