Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Argomenti

Art. 27 Classe 6

1. La disciplina della classe 6, oltre alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva può comportare la sostituzione edilizia e le addizioni volumetriche agli edifici specialistici esistenti (a destinazione industriale e artigianale, commerciale, direzionale e di servizio, commerciale all'ingrosso e depositi), così come definite dalle disposizioni regionali. In particolare per tali edifici sono consentiti:

  1. a) interventi di sostituzione edilizia, con incremento della SE fino ad un massimo del 30% dell'edificio esistente, con il mantenimento dell'altezza massima pari a quella dell'edificio sostituito; per gli edifici a destinazione industriale e artigianale nell'ambito P1 è consentito il raggiungimento di un'altezza massima di 12,00 ml., ma senza incremento della superficie coperta; nel territorio rurale la ricostruzione del nuovo edificio specialistico deve prevedere il mantenimento di almeno parte del sedime dell'edificio preesistente;
  2. b) le addizioni volumetriche, con incremento fino al 20% della SE esistente, per ciascuna unità immobiliare esistente alla data di adozione del presente Piano Operativo; esclusivamente per gli edifici a destinazione artigianale e industriale posti nell'ambito P1, che mantengono la destinazione d'uso industriale e artigianale b1 e b2, tali ampliamenti volumetrici dovranno essere costituiti dalla sopraelevazione degli edifici esistenti, fino al raggiungimento di un'altezza massima di 12 ml;
  3. c) esclusivamente per le aree urbane ed extraurbane con destinazione d'uso b2, nei casi di lotti di almeno 1.000 mq senza volumetrie edificate, la realizzazione di modeste volumetrie di servizio ad un solo piano, da destinare anche ad uffici, con SE massima di 100 mq, Ha massima 3,50 ml., distanza minima dalle strade e dai confini di 5,00 ml.

Gli interventi di cui ai punti a), b), c) e d) sono tra loro alternativi e non cumulabili.

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione e di sostituzione edilizia sono consentiti a condizione che sia garantito il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, migliorative rispetto ai parametri di legge. Il P.O., ai fini del successivo art. 35, prescrive l'obbligo di installare pannelli fotovoltaici e/o la realizzazione di tetti verdi su tutta la porzione della copertura interessata all'intervento. Gli interventi di sostituzione edilizia o di ampliamento (siano a terra o in elevazione) dovranno altresì osservare gli obblighi per la compensazione della CO2, come prescritti al successivo art. 37. Dovrà anche essere garantito il raggiungimento di una migliore qualità architettonica e ambientale, in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico ed è prescritta la formazione di fasce verdi di filtro e di compensazione a contatto con gli insediamenti residenziali e misti limitrofi esistenti.

3. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi posti all'interno del territorio urbanizzato è consentita la realizzazione di tettoie a supporto delle attività entro un Indice di Copertura massimo complessivo del 50% e con altezza massima di 5,50 ml.

4. In tutto il territorio comunale la disciplina della classe 6 non consente il mutamento di destinazione d'uso verso la funzione residenziale.

Ultima modifica
Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17