Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 26 Classe 5
1. La disciplina della classe 5 per tutti gli edifici consente, nei limiti ed alle condizioni disciplinati dal presente articolo, gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva fino alla demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata ed inoltre, limitatamente agli edifici residenziali esistenti e per quelli che ospitano funzioni miste - residenziali, commerciali, direzionali e di servizio servizio, le addizioni volumetriche alle unità immobiliari e la sostituzione edilizia, come definite dalle disposizioni regionali. In aggiunta a quanto previsto dalla classe 4, la classe 5 può comportare:
- a) negli edifici prevalentemente residenziali con SE complessiva inferiore a 350 mq, per le unità immobiliari residenziali esistenti all'adozione del Piano Operativo dotate di resede, addizioni volumetriche una tantum verso spazi liberi pertinenziali, fino a 40 mq. di Superficie edificabile (o edificata) - SE -; l'altezza massima di tali addizioni è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti. Tale intervento può essere attuato in tutto o in parte anche con la sopraelevazione di un piano, nei limiti delle SE sopra definiti, delle porzioni di fabbricato ad un solo piano fuori terra fino a raggiungere una altezza di ml 7,50.
- b) negli ambiti urbani, in tutti gli edifici residenziali, ampliamenti volumetrici costituiti dalla sopraelevazione, fino ad un massimo di ml 1,00, allo scopo di realizzare un nuovo piano abitabile o agibile; l'ampliamento potrà interessare esclusivamente l'edificio principale; tali sopraelevazioni non sono consentite per gli edifici che abbiano già usufruito delle possibilità di ampliamento a partire dall'8 aprile 1998, fino all'entrata in vigore del presente PO;
è ammessa inoltre la soprelevazione di un intero piano degli edifici residenziali ad un solo piano fuori terra, fino ad una altezza massima in gronda pari a m 7,50, nel rispetto delle seguenti condizioni:- - l'intervento deve essere limitato all'edificio principale, senza interessare i volumi secondari e non deve comportare l'aumento della superficie coperta;
- - l'intervento non deve comportare la formazione di più di una unità immobiliare aggiuntiva;
- c) la sostituzione edilizia degli edifici residenziali, come definita dalle disposizioni regionali e alle condizioni di cui al precedente art. 20, eseguita con contestuale incremento fino al 30% del volume totale dell'edificio esistente, con diversa sagoma, articolazione, collocazione; l'altezza massima del nuovo edifici non deve superare i ml. 7,50, sempre fatta salva l'eventuale altezza massima (Hmax) superiore dell'edificio preesistente;
per gli edifici non residenziali esistenti la demolizione e contestuale ricostruzione comunque configurata degli edifici esistenti, come definita dalle norme regionali e purché non comportanti incremento di volume totale, sia entro che fuori terra.
Tali interventi devono avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:- - nel territorio urbanizzato tali interventi sono riferiti al lotto fondiario e l'altezza massima dei nuovi edifici non deve superare i ml. 7,50, sempre fatta salva l'eventuale altezza massima (Hmax) superiore dell'edificio preesistente; è altresì consentito il cambio di destinazione d'uso verso le categorie funzionali ammesse nell'ambito urbano di appartenenza o verso quelle eventualmente assegnate come obbligatorie dal P.O.;
- - nel territorio rurale tali interventi devono prevedere il mantenimento di almeno parte del sedime dell'edificio preesistente e l'altezza massima non deve superare i ml. 7,50; gli usi consentiti sono quelli stabiliti dal successivo art. 86.
Gli interventi di addizione di cui ai punti a), b), c) e quelli già previsti per le classi 3 e 4 sono tra loro alternativi e non cumulabili. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi di sostituzione, di demolizione con ricostruzione o di ampliamento gli edifici interessati saranno da considerare in classe 4, senza la possibilità di ulteriori addizioni volumetriche.
2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione e di sostituzione edilizia sono consentiti a condizione che sia garantito l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, migliorative rispetto ai parametri di legge e dovranno osservare gli obblighi per la compensazione della CO2, come prescritti al successivo art. 37.
3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, di sostituzione edilizia e di ampliamento dovranno mantenere superfici permeabili nella misura minima del 35% del lotto fondiario.