Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 25 Classe 4
1. La disciplina della classe 4 consente l'adeguamento degli edifici esistenti con interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, fino alla demolizione con fedele ricostruzione, così come definiti dalle disposizioni regionali, gli interventi pertinenziali e limitati ampliamenti. Gli interventi di demolizione con ricostruzione devono utilizzare tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano prestazioni migliorative rispetto ai parametri di legge. In particolare, per la classe 4 sono consentiti:
- a) consolidamenti statici, anche con la variazione di schema e tipologia strutturale, fino al completo svuotamento dell'intero organismo edilizio;
- b) le modifiche alle strutture in elevazione ed ai solai, comprese le relative quote d'imposta, con opere che possono prevedere anche l'inserimento di materiali e tecniche diverse da quelle esistenti;
- c) l'inserimento di nuovi solai, comportanti anche l'aumento della SE;
- d) le modifiche dell'involucro murario e dei prospetti, che possono comportare la modifica dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, compresa la chiusura di logge o porticati, anche se comportante incremento della SE, fermo restando il rispetto delle distanze minime;
- e) la realizzazione di scale esterne all'involucro edilizio ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali e purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello e di scale di sicurezza esterne all'involucro edilizio, comunque configurate;
- f) la realizzazione di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca, con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento;
- g) la realizzazione di serre solari con specifica finalità di risparmio energetico, come definite al successivo art. 33, debitamente certificata;
- h) la modifica della tipologia della copertura, anche ai fini del risparmio energetico, senza aumento del Volume totale esistente;
- i) la demolizione con fedele ricostruzione dell'intero edificio, nella stessa collocazione, sagoma e ingombro planivolumetrico, per i quali sono fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e l'eventuale modifica della tipologia della copertura alle condizioni di cui al precedente punto h.; tale intervento deve essere anche finalizzato al risparmio energetico e all'applicazione dei criteri di edilizia sostenibile e al complessivo miglioramento della qualità edilizia.
- j) Negli edifici e i complessi edilizi residenziali in classe 4 sono consentiti, alle stesse condizioni, anche gli interventi di cui al precedente art. 24, comma 4, indicati per la classe 3. In alternativa a tali interventi sono ammesse addizioni volumetriche una tantum, volte a migliorare complessivamente la qualità dell'insediamento, fino ad un massimo del 5% di volume totale, a condizione che l'intervento risulti compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio esistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento; tali interventi di addizione, nel caso di edifici in linea dovranno essere assentiti dal condominio, mentre per i complessi edilizi con tipologia a schiera dovranno comunque riferirsi ad un progetto unitario, coordinato tra le diverse proprietà e potranno anche riguardare la sagoma e le altezze degli edifici.
Gli interventi di demolizione con fedele ricostruzione di cui alla lettera i) e gli ampliamenti di cui alla lettera J) sono tra loro alternativi e non cumulabili.
2. Oltre al riordino dei volumi pertinenziali consentita a partire dalla classe 3, per gli edifici residenziali in classe 4, all'interno del resede di riferimento, è consentita la realizzazione di volumi accessori aggiuntivi fino al 20% del volume totale fuori terra dell'edificio principale e comunque non superiore a 30 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE), quali quelli per:
- - autorimesse pertinenziali;
I volumi accessori devono avere forma e struttura edilizia coerente con la funzione assolta, devono avere un ingresso autonomo ed essere ad un solo piano - di altezza massima 2,40 mt. e per la loro realizzazione dovrà essere ricercata prioritariamente una posizione visivamente poco esposta.
I volumi accessori non possono determinare incremento del carico urbanistico, tanto che non possono avere un utilizzo separato e indipendente e possono generare esclusivamente nuove superfici accessorie (SA). Non è pertanto consentito il mutamento di destinazione d'uso diverso da quello accessorio ai volumi accessori realizzati in applicazione del presente piano.
In alternativa ai volumi accessori sopra definiti e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del P.O. in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, per gli edifici in classe 4 è consentita la realizzazione di porticati, per una Superficie Coperta (Sc) non superiore al 20% della Superficie Coperta dell'edificio principale.
3. Nelle parti che il P.O. definisce come addizioni residenziali unitarie, esito di piani urbanistici attuativi o comunque di progetti architettonicamente e urbanisticamente unitari, che il PO individua in classe 4 valgono inoltre le prescrizioni di cui all'Art. 71, comma 4.