Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 24 Classe 3

1. La disciplina della classe 3 è finalizzata alla salvaguardia del valore storico o storicizzato degli edifici e degli elementi che li caratterizzano. Per tali edifici ed elementi costitutivi si assumono le limitazioni della disciplina della classe 2, di cui al precedente art. 23, comma 1, fatta eccezione per i seguenti ulteriori interventi ammessi con la disciplina della classe 3:

  • - oltre alla possibilità di inserire i soppalchi, come indicato per la classe 2, è consentita la sostituzione dei solai e il loro rifacimento a quote diverse da quelle originarie, a condizione che questo non generi alcuna necessità di modificare l'aspetto esteriore dell'edificio e che non si creino ulteriori piani, ad eccezione di quello eventualmente ricavabile nel sottotetto; questa possibilità, riferibile anche a edifici privi di solai intermedi tra piano terra e copertura, è comunque subordinata all'utilizzo di tecniche e materiali appropriati, simili e/o compatibili con quelli originari dell'organismo edilizio;
  • - modifiche ai collegamenti verticali interni sono consentite nel rispetto del tipo edilizio e del sistema strutturale, unitamente al ripristino di solai conseguenti all'eventuale eliminazione di vani scala interni; l'inserimento di nuovi collegamenti verticali interni è subordinato all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue e non dovrà comunque interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio;
  • - oltre ai circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione consentiti per la classe 2, modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, a condizione che la nuova configurazione dei fronti presenti un assetto compositivo pienamente riconducibile ai caratteri formali e alle originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio e che non vengano interessati i fronti di carattere unitario e compiuto; eventuali nuove aperture e modifiche a quelle esistenti dovranno rispettare per forma, dimensione e partizione le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario o comunque della configurazione riconoscibile di maggior valore.

2. Per gli edifici per i quali il P.O. indica la classe 3, oltre a quanto già consentito per gli edifici in classe 2, alle condizioni sotto indicate si possono prevedere:

  1. a) la modifica alle strutture di fondazione e modeste e motivate modifiche o livellamenti delle quote del terreno (comunque entro un massimo di 0,30 ml.);
  2. b) la realizzazione o la modifica di eventuali lucernari in funzione dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti, che negli edifici con copertura tradizionale e struttura portante in travi e travetti in legno non deve interferire con l'orditura principale di copertura;
  3. c) la realizzazione di terrazze a tasca nelle falde di copertura non prospicienti la pubblica via ed altri spazi pubblici;
  4. d) la demolizione di volumi accessori, laddove non rivestano carattere storico o tipologico-documentario, addossati o meno all'edificio principale e la loro ricostruzione finalizzata alla razionalizzazione e al riordino della pertinenza, purché non in aderenza all'edificio principale, evitando di impegnare vedute panoramiche, ad un solo piano con altezza massima di 3 ml; le superfici (SE) ricostruite, che non potranno superare le superfici legittime demolite, dovranno rimanere accessorie alla funzione dell'edificio principale e non potranno avere autonomia funzionale;
  5. e) la realizzazione di ampliamenti funzionali;
  6. f) la realizzazione di locali tecnici in aggiunta al volume esistente, se riferiti ad un insieme di opere riconducibili alla ristrutturazione edilizia;
  7. g) la realizzazione di isolamenti termici esterni che implichino maggiori spessori sulle facciate (intonaci isolanti e a cappotto), qualora si documenti l'insussistenza di elementi di pregio sulle facciate (intonaci e tinteggiature originarie, decori, cornici, lesene, marcapiani, ecc.) e nel caso in cui non si tratti di edifici con una immagine consolidata con paramenti a faccia vista o con rivestimenti di altro tipo (marmo, pietra, ecc.); dove realizzata con tecniche e materiali tradizionali, dovrà essere previsto il mantenimento o la riproposizione della configurazione in gronda esistente.

3. Per gli edifici in classe 3 presenti nel territorio urbanizzato dei paesi a monte (frazioni montane), al fine di favorire il riuso del patrimonio edilizio storico esistente o per riportare gli organismi alterati alle caratteristiche tradizionali del contesto, mantenendone comunque i peculiari caratteri formali e ambientali, gli interventi possono comportare anche:

  • - il ripristino o la modifica dell'involucro murario esterno e della copertura, secondo le modalità progettuali ed esecutive caratteristiche dell'edilizia tradizionale e in coerenza con il contesto ambientale e/o l'ambito di riferimento, comunque con la conservazione e/o il ripristino di eventuali elementi originari di valore decorativo, storico, culturale, testimoniale ed ambientale (colori ed elementi decorativi tradizionali, cornici, gronde, ...); ad eccezione dei casi in cui l'edificio originario presenti paramenti esterni a faccia vista o rivestimenti di altro tipo (marmo, pietra, ecc.) sono altresì consentititi gli intonaci a cappotto;
  • - la demolizione e ricostruzione di volumi secondari, di cui al precedente Art. 23, comma 2, lett. h), può avvenire anche in aderenza all'edificio principale con destinazione d'uso residenziale, anche come ampliamento delle unità immobiliari esistenti (addizione volumetrica) in aggiunta a quanto previsto al successivo comma 4;
  • - il rialzamento dell'edificio per un'altezza massima di 0,30 ml., purché la struttura di gronda non presenti caratteristiche di particolare pregio; in ogni caso il rifacimento della struttura di gronda dovrà rispettare le caratteristiche della gronda originaria e la maggiore altezza conseguente non sarà valutata ai fini del calcolo delle distanze dai fabbricati;

Per tali interventi è in ogni caso escluso l'uso inappropriato di componenti e finiture "vernacolari": non è consentito rimuovere la porzione di intonaco di muratura tra architrave ed arco di scarico, neppure per ottenere aperture ad arco ribassato, né sono consentiti elemento "finto rustico", quali archetti in laterizio o pietra e rivestimenti lapidei ad opus incertum o rivestimenti, anche in marmo, non tradizionali tipici del contesto e non adeguati al rango dell'edificio. Non è ammessa la realizzazione di nuovi balconi, di pensiline o altri elementi a sbalzo e non sono ammesse aperture o interruzioni praticate nelle falde di copertura (terrazze, abbaini, ...), fatta eccezione per i lucernari piani, come descritti al precedente comma 2.

4. Ad esclusione che per gli ambiti R3, dove non sono ammesse, per gli edifici residenziali che non abbiano già usufruito di ampliamenti a partire dall'8 aprile 1998 e fino all'entrata in vigore del presente PO, sono consentite addizioni volumetriche verso spazi liberi pertinenziali e senza la creazione di nuove unità immobiliari, sempre a condizione che venga svolta una verifica del valore storico-testimoniale dell'edificio e del contesto in cui è inserito e si dimostri la coerenza dell'accrescimento dell'organismo edilizio e negli ambiti urbani purché interessino il fronte interno del fabbricato - non prospiciente strade o spazi pubblici - sono consentiti gli ampliamenti funzionali eseguiti da terra a tetto con superficie coperta (Sc) massima di 10,00 mq. In ogni caso tali addizioni volumetriche devono essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio oggetto di ampliamento ed essere comunque l'esito di una riqualificazione complessiva dell'organismo edilizio, il cui fine è anche il riordino delle pertinenze e l'eliminazione degli elementi incongrui.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17