Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 21 Disciplina degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente

1. In considerazione delle opere ammesse, in relazione alle specifiche caratteristiche degli edifici oggetto di intervento, il presente P.O., attraverso le classi, stabilisce i limiti entro i quali si devono mantenere le opere e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, secondo la seguente articolazione:

  • - classe 1
    • - edifici e complessi edilizi di valore storico architettonico, tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 (Parte II, Titolo I), per i quali gli interventi comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali sono sottoposti preventivamente al parere della competente Soprintendenza, come indicato al successivo art. 22;
  • - classe 2
    • - edifici e complessi edilizi di rilevante valore storico, sulla base del riconoscimento critico effettuato dalla letteratura di settore e dallo stesso P.O.;
    • - edifici e i complessi edilizi del '900 che testimoniano di una fase importante di rinnovo urbano della città di Carrara;
    per gli edifici in classe 2 gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo conservativo, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, sono consentiti a condizione che siano osservate le limitazioni di cui al successivo art. 23, finalizzate a garantire la loro adeguata tutela;
  • - classe 3
    • - edifici e complessi edilizi di matrice storica o storicizzati, ovvero quelli in cui è riconoscibile la permanenza del principio insediativo storico, peculiare del paesaggio urbano e rurale carrarese;
    • - edifici del "moderno" di interesse documentale e edifici e complessi edilizi recenti da considerare consolidati per tipologia, immagine e configurazione;
    la classe 3 consente, oltre a quelli della disciplina classe 2, ulteriori interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, a condizione che siano osservate le limitazioni di cui al successivo art. 24 e limitati ampliamenti funzionali alle condizioni dettate dalle presenti norme;
  • - classe 4
    • - edifici e complessi edilizi non caratterizzati da particolare interesse storico-documentale o con rilevanti alterazioni subite rispetto alle caratteristiche originarie;
    • - edifici e complessi edilizi di formazione recente e posti in continuità con il principio insediativo consolidato, ma caratterizzati da tipologie, materiali e finiture disomogenei rispetto all'edificato di matrice storica;
    • - edifici e complessi edilizi esito di interventi unitari recenti, compresi i complessi unitari con specifica qualità e identità morfologica e architettonica;
    • - edifici realizzati a seguito dell'applicazione del presente Piano Operativo e del R.U. previgente;
    la classe 4 consente gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo ricostruttivo, piccole addizioni volumetriche e gli interventi pertinenziali, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, alle condizioni e limitazioni di cui al successivo art. 25;
  • - classe 5
    • - edifici e complessi edilizi di formazione recente che non presentano elementi o caratteri di interesse storico documentale ed edifici e complessi edilizi disomogenei rispetto al tessuto urbano di appartenenza;
    • - edifici e complessi edilizi, generalmente di formazione recente, che non presentano elementi o caratteri di interesse documentale appartenenti al territorio rurale;
    per tali edifici e complessi edilizi prevalentemente residenziali sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, gli interventi pertinenziali e quelli di addizione volumetrica e quelli di sostituzione edilizia, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, alle condizioni e alle limitazioni di cui al successivo art. 26;
  • - classe 6
    • - edifici e complessi edilizi specializzati a carattere prevalentemente produttivo/terziario,
    per gli edifici in classe 6, oltre alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva, sono consentite, come definite dalle vigenti norme regionali, la sostituzione edilizia e le addizioni volumetriche agli edifici produttivi esistenti, alle condizioni e limitazioni di cui al successivo art. 27.

2. Nel patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria, come definiti dalle vigenti norme e leggi statali e regionali, comunque osservando i limiti al frazionamento delle unità immobiliari disposti delle presenti Norme.

In ottemperanza a quanto disposto all'art. 138, comma 1, della LR 65/2014, i progetti relativi agli edifici e complessi ai quali il presente piano attribuisce le classi 1, 2 e 3, devono essere corredati da una relazione storico-critica che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile oggetto dell'intervento e che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la tutela e la conservazione di tali elementi.

3. Per il patrimonio edilizio esistente sono altresì sempre ammessi, compatibilmente con il rispetto dei caratteri formali e strutturali degli edifici, gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento per le esigenze dei disabili nell'ambito delle volumetrie esistenti e purché non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni o altri manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

Sono inoltre consentiti gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili gravi ivi residenti, anche se comportano aumento dei volumi esistenti. Sono comunque fatte salve le disposizioni a tutela dei beni culturali e paesaggistici e quelle della normativa vigente sulle distanze dalle strade, dai confini e tra pareti finestrate e tra pareti di edifici antistanti. Gli interventi di ampliamento a tali fini sono dimensionati in relazione alle effettive necessità e comunque nella misura massima di Volume totale pari a 150 mc. e di Superficie edificabile (o edificata) (SE) pari a 50 mq., da realizzare in aderenza agli edifici esistenti.

Per tali interventi straordinari, connessi a gravi disabilità, la documentazione allegata al titolo abilitativo dovrà in tali casi contenere anche:

  1. a) certificazione medica dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Autorità Sanitaria competente comunque denominata attestante la grave disabilità della persona residente nell'edificio oggetto dell'intervento, con l'indicazione delle condizioni necessarie a garantire il soddisfacimento delle esigenze abitative della persona stessa;
  2. b) dettagliata relazione a firma di progettista abilitato, accompagnata da idonea documentazione grafica, che attesti l'impossibilità tecnica di superare le barriere architettoniche presenti e di adeguare gli spazi dell'edificio esistente alle esigenze della persona affetta da grave disabilità ivi residente;
  3. c) progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il soddisfacimento delle esigenze abitative della persona diversamente abile residente ed il rispetto della normativa vigente. L'intervento dovrà essere garantito con un vincolo di durata decennale, attraverso una apposita convenzione, registrato e trascritto a spese del richiedente, contenente l'impegno a non modificare la destinazione d'uso, a non frazionare l'immobile ampliato e a non alienare o locare a soggetti non affetti da gravi disabilità.
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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17