Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 20 Disposizioni generali per il patrimonio edilizio esistente

1. Gli edifici ed i complessi edilizi esistenti e le relative pertinenze, sono classificati sulla base della schedatura effettuata dal Regolamento Urbanistico previgente, aggiornata e integrata dal presente Piano Operativo, anche in adeguamento alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. 3/2017. Il P.O. di Carrara attraverso la classificazione regolamenta le opere ammissibili sugli edifici e sugli spazi aperti.

2. Fermo restando che le opere e gli interventi realizzabili sugli edifici sono individuate in base alle classi attribuite dal P.O., le categorie di intervento come definite dal Testo Unico dell'Edilizia e le norme regionali per il governo del territorio sono il necessario riferimento per l'individuazione dei necessari titoli abilitativi, per la qualificazione degli abusi edilizi, per il calcolo degli oneri di costruzione e per tutti gli altri scopi eventualmente previsti dalla legge.

3. Per la gestione degli insediamenti esistenti, le Tavole del P.O. riportano le classi attribuite in riferimento agli edifici, i complessi edilizi e gli spazi aperti, in particolare:

  • - per gli edifici, manufatti e pertinenze in ambito urbano, attraverso perimetrazione e sigla di colore nero, si individua la classe attribuita e l'eventuale destinazione d'uso prevista dal P.O. (la sigla della classe è posizionata in basso a destra rispetto al centroide del poligono a forma di rombo di colore nero, mentre l'eventuale destinazione d'uso si trova in basso a sinistra);
  • - in ambito urbano, nel caso di edifici, manufatti e pertinenze destinati a spazi, attrezzature e servizi pubblici, sempreché essi siano privi di particolare pregio o di valore storico-testimoniale, qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente alle classi definite dal presente P.O., si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle esigenze riferite alle attività svolte.
  • - per gli edifici e complessi edilizi nel territorio rurale, in relazione al riconoscimento del loro valore le Tavole del P.O. riportano le classi attribuite con un corrispondente colore del fabbricato e sigla numerica;
  • - per gli edifici e complessi edilizi del territorio rurale privi della schedatura di cui al comma 1, le Tavole del P.O. riportano la sigla 3*. Per tali edifici, nelle more della classificazione, sono ammessi esclusivamente interventi fino alla classe 3 senza frazionamento e mutamento di destinazione d'uso. La specifica della classe di appartenenza può essere attribuita dall'Amministrazione Comunale a seguito della presentazione da parte dell'interessato di una documentazione di seguito indicata:
    • · estratto del vigente P.O. con l'individuazione dell'edificio o del complesso di edifici;
    • · relazione descrittiva;
    • · riprese fotografiche a colori di tutti i fronti;
    • · eventuale altra documentazione attestante l'epoca di costruzione.
    Previa verifica e valutazione delle istanze pervenute da parte dei propri organismi tecnici e consultivi, l'Amministrazione Comunale redige un repertorio degli edifici da classificare, determinandosi in merito in sede di aggiornamento quinquennale delle previsioni del Piano Operativo, ovvero adottando apposita variante allo strumento medesimo;
  • - per i manufatti presenti nel territorio rurale senza sigla numerica, ai quali non è stata attribuita la classe sono ammessi esclusivamente interventi fino alla manutenzione straordinaria, senza possibilità di frazionamento e cambio di destinazione d'uso.

4. Gli interventi di demolizione e ricostruzione comunque configurata e di sostituzione edilizia, come definiti dalle disposizioni statali e regionali, consistono nella completa demolizione dell'edificio da sostituire, ovvero di porzione distinta, riconoscibile e autonoma strutturalmente, e sua ricostruzione.

Esclusivamente per gli edifici specialistici industriali e artigianali all'interno del territorio urbanizzato, gli interventi di demolizione e ricostruzione comunque configurata e di sostituzione edilizia consentono, in relazione alle funzioni produttive assolte, la ricostruzione in più corpi di fabbrica dei volumi da sostituire all'interno del lotto fondiario di riferimento.

In ogni caso la sostituzione edilizia in ambito urbano non può determinare modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, mentre nel territorio rurale la ricostruzione del nuovo edificio deve prevedere il mantenimento di almeno parte del sedime dell'edificio preesistente.

5. Le altezze massime prescritte dal presente PO possono essere motivatamente incrementate negli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica elevata, per i quali si deve considerare come linea di riferimento, per il computo dell'altezza del fronte una quota sopraelevata rispetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posta in aderenza all'edificio, comunque non superiore all'altezza del battente idraulico calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale e comunque non oltre il limite di ml. 1,0.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17