Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 19 Dotazioni per la sosta di relazione

1. Fatte salve le eccezioni riferite agli ambiti urbani R1 e R2, il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione, di cui alla LR 62/2018 e s.m.i., è prescritto per gli esercizi ed attività con destinazione commerciale al dettaglio derivante dai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - sostituzione edilizia;
  • - demolizione con ricostruzione degli edifici esistenti.

2. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto in caso di:

  • - mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici o unità immobiliari esistenti con introduzione della destinazione d'uso commerciale al dettaglio, anche in assenza di opere edilizie;
  • - ampliamento della superficie di vendita di esercizi o attività esistenti con destinazione d'uso commerciale al dettaglio.

Sono fatte salve le specifiche eccezioni previste al Titolo VIII delle presenti Norme in conformità con le vigenti disposizioni regionali in materia di attività commerciali, in particolare ove si tratti di mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale al dettaglio all'interno di aree urbane centrali o comunque di aree con prevalente carattere pedonale dell'utenza, nelle quali è opportuno evitare l'attrazione del traffico veicolare.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono identificati come articolazione della destinazione d'uso commerciale al dettaglio c1. Anche per tali esercizi sono pertanto da reperirsi dotazioni aggiuntive di parcheggio in misura equivalente: ai fini del calcolo si assume il parametro della superficie di somministrazione di cui alle vigenti norme regionali, determinato con riferimento agli spazi interni accessibili alla clientela utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande.

4. Le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale di cui all'art. 18 sono maggiorate di un quantitativo aggiuntivo di mq. di parcheggio equivalente alle dotazioni per la sosta di relazione prescritte per gli esercizi commerciali al dettaglio. Ai fini del calcolo delle maggiorazioni si assume pertanto il parametro della superficie di vendita di cui alle vigenti norme regionali, determinato con riferimento agli spazi interni accessibili alla clientela destinati alla vendita di prodotti o alla prestazione di servizi.

5. Le dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione sono reperibili anche all'esterno del lotto urbanistico di riferimento, in aree limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché sia garantito l'accesso alla clientela nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale rapido e in sicurezza con gli esercizi stessi. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico.

6. Il numero di posti auto effettivi da individuarsi in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio, che convenzionalmente include stallo e spazio di manovra. Per le autorimesse interrate o prevalentemente interrate non afferenti a medie o grandi strutture di vendita tale requisito è da intendersi come riferimento prestazionale ottimale, privo di valenza prescrittiva. I parcheggi di relazione delle medie e delle grandi superfici di vendita dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette attrezzati con rastrelliere, nella misura di almeno 1 posto bicicletta per ogni 4 posti auto per le medie strutture e di 1 posto bicicletta ogni 20 posti auto per le grandi strutture.

7. Le aree del parcheggio di relazione a raso dovranno essere dotate di alberature di alto fusto, come prescritto al successivo art. 36, comma 3, nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio. Nel caso di parcheggi di superficie soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

8. I posti auto che devono essere individuati in relazione alla superficie minima di parcheggio non possono avere dimensioni inferiori a quelle previste dal Codice della Strada ed ogni 40 posti auto o frazione di 40 ne deve essere previsto almeno uno riservato agli utenti disabili.

9. Per la realizzazione di parcheggi con più di 20 posti auto è fatto obbligo di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, conformi al Modo 3 o superiore della norma CEI EN 61851-1, secondo le quantità riportate nella tabella sottostante:

Numero posti auto Numero punti di ricarica richiesti
Da 20 a 99 1
Da 100 a 199 2
Da 200 a 499 3
Da 500 4
Ultima modifica
Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17