Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 18 Dotazione di parcheggi privati per la sosta stanziale

1. Si considerano aree di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale, ai sensi dell'art. 41-sexies, legge 17 agosto 1942, n. 1150, gli spazi dedicati alla sosta dei veicoli, scoperti o con presenza di strutture edificate, realizzati a raso, interrati o in elevazione.

2. Il reperimento di dotazioni di parcheggi ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  1. a) nuova edificazione;
  2. b) ristrutturazione urbanistica;
  3. c) sostituzione edilizia o interventi di demolizione con ricostruzione dei volumi esistenti;
  4. d) ristrutturazione edilizia comportante incremento di Superficie edificabile o edificata (SE)
  5. e) addizione volumetrica ad edifici esistenti comportante incremento di Superficie edificabile SE;

Per gli interventi di parziale demolizione e ricostruzione e per le addizioni volumetriche, deve essere comunque verificato, con riferimento alla porzione residua dell'immobile oggetto d'intervento, il rispetto delle dotazioni di parcheggio dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario.

3. Ad esclusione che per l'ambito R1 - la città antica ed i nuclei storici - e l'ambito R2 - i tessuti storici, il reperimento delle dotazioni di parcheggio ad uso privato è prescritto anche in relazione ai seguenti interventi:

  • - incremento del numero delle unità immobiliari; in caso di frazionamento di unità immobiliari, la superficie a parcheggio da ricercare, oltre a quella esistente, dovrà essere riferita alle unità immobiliari in aumento: nel rapporto tra nº posti auto e SE residenziali si esclude dal conteggio l'unità immobiliare derivata con la superficie edificata SE maggiore e in ogni caso dovrà essere garantito almeno un posto auto per ogni unità immobiliare risultante.
  • - modifica della destinazione d'uso; nel caso di mutamenti della destinazione d'uso, ove comportante il reperimento di dotazioni aggiuntive, sulla base della tabella 1, di cui al successivo comma 4, la superficie a parcheggio da ricercare, oltre a quella esistente, è data dalla differenza tra quella prevista per la destinazione originaria e quella di progetto.

4. La superficie convenzionale dedicata al parcheggio stanziale è la somma di due superfici, stallo e spazio di manovra, quantificabili per un totale di 25,00 mq per ciascun posto auto. In relazione agli interventi di cui al successivo Titolo III, devono essere previsti spazi di parcheggio privato per la sosta stanziale nelle quantità non inferiori a quanto indicato nella tabella 1 e, comunque, nel rispetto delle superfici minime previste per legge:

Tab. 1 - Parametri per il dimensionamento dei parcheggi privati in relazione alle destinazioni d'uso

DESTINAZIONI D'USO Nº DI POSTI AUTO
a · Residenziale: abitazioni di qualsiasi tipo e natura - 1,5 ogni 100 mq. di SE, comunque con un minimo di un posto auto per alloggio
b1 · - 1,0 ogni 100 mq. di SE;
b2 · - 1,0 ogni 100 mq. di SE;
b3 · - 1,5 ogni 100 mq. di SE;
c1 ·
c2 ·
- 1,5 ogni 100 mq. di SE e, in ogni caso, una dotazione di spazi non inferiore a quanto previsto dalla LR 62/2018 e s.m.i.;
c1 · gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, ai sensi della L.R. 62/2018 (concessionari autoveicoli, motocicli e simili), se risultano con superficie di vendita non superiore a 300 mq - 1,0 ogni 100 mq. di SE e, in ogni caso, una dotazione di spazi non inferiore a quanto previsto dalla LR 62/2018 e s.m.i.;
c3 · - 1,0 ogni 100 mq. di SE oltre allo spazio per la movimentazione delle merci, in ogni caso, una dotazione di spazi non inferiore a quanto previsto dalla LR 62/2018;
c4 · - 1,0 ogni 100 mq. di SE oltre allo spazio per la movimentazione delle merci, in ogni caso, una dotazione di spazi non inferiore a quanto previsto dalla LR 62/2018;
d1 ·
d2 ·
- 2,0 ogni 100 mq. di SE e comunque non meno di 0,5 posto auto a posto letto
d4 · campeggi - 3,0 ogni 100 mq. di ST o 1,0 per piazzola
e1 · - 2,0 ogni 100 mq. di SE
e2 · - 2,0 ogni 100 mq. di SE;
e3 · - 2,0 ogni 100 mq. di SE;
e4 · - 2,0 ogni 100 mq. di SE;
e5 · - 1,5 ogni 100 mq. di SE
f) · - 1,0 ogni 100 mq. di SE;
s) · le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale sono dimensionate in funzione delle specifiche necessità indotte dall'attività insediata, tenuto conto per analogia dei dimensionamenti previsti alle lettere precedenti per le diverse destinazioni d'uso, e fermo restando il rispetto delle dotazioni minime imposte dalla legge.

5. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati in aree private e sono reperiti all'interno degli edifici e/o nelle aree di pertinenza degli stessi ed in particolare per le nuove costruzioni tali parcheggi devono essere individuati obbligatoriamente all'interno dell'area di trasformazione.

Le aree private non di pertinenza dell'unità oggetto di intervento, destinate e/o da destinare alla sosta, potranno essere prese in considerazione per il calcolo della dotazione di spazi a parcheggio, purché poste nel raggio di ml. 500 ed esclusivamente se della stessa proprietà. Tale uso dovrà essere dimostrato mediante atto di vincolo, trascritto a cura e spese del richiedente.

6. In tutto il territorio urbanizzato è consentita la realizzazione di parcheggi interrati sia all'interno del sedime dell'edificio, sia nel lotto di pertinenza, senza limiti di superficie, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - deve essere garantito un indice di permeabilità fondiario (IPF) del lotto di pertinenza di almeno il 25%;
  • - l'altezza utile (HU) non può essere superiore a 2,40 ml. ad eccezione dei casi in cui norme di sicurezza impongano una altezza utile superiore;
  • - nel caso in cui il parcheggio sia realizzato nel lotto di pertinenza, il parcheggio interrato dev'essere totalmente interrato e dotato di "tetto verde".

Nelle sole aree con pericolosità idraulica elevata (ovvero per alluvioni poco frequenti) o molto elevata (ovvero per alluvioni frequenti) in cui vige il divieto di realizzare volumi interrati, i parcheggi possono essere realizzati in elevazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - deve essere garantito un indice di permeabilità fondiario (IPF) del lotto di pertinenza di almeno il 25%;
  • - la superficie calpestabile (SCal) del manufatto non può superare 1 mq ogni 10 mc dell'edificio di cui costituisce pertinenza;
  • - avere un'altezza utile (HU) non superiore a 2,40 ml..

7. La possibilità di concedere deroghe alla dotazione di parcheggio privato con conseguente reperimento di spazi di sosta su area pubblica (strade, piazze, parcheggi pubblici), da reperire comunque nel raggio di ml. 500, può essere valutata previa presentazione di idonea documentazione riguardante la valutazione del fabbisogno di superficie a parcheggio che indichi:

  • - le SE delle varie attività interessate;
  • - la superficie a parcheggio reperibile su area privata;
  • - la superficie a parcheggio da reperire in area pubblica;
  • - l'individuazione degli spazi di sosta in area pubblica da destinare al soddisfacimento della dotazione a parcheggio;
  • - valutazioni delle condizioni di traffico in funzione del tipo di strada, disciplina della circolazione, caratteristiche del traffico (veicolare, ciclabile, pedonale ecc.);
  • - caratteristiche geometriche delle strade interessate o degli spazi di sosta individuati.

8. Per le nuove superfici commerciali, la realizzazione di parcheggi per la sosta stanziale a raso di dimensioni superiori a 100 mq (comprensivi degli spazi di manovra), anche per gli interventi di mutamento della destinazione d'uso di edifici esistenti, quando prevista dalle presenti Norme, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - garantire un indice di permeabilità fondiario (IPF) del lotto di pertinenza di almeno il 25%;
  • - prevedere la messa a dimora di alberi che garantiscano, una volta adulti, l'ombreggiamento di almeno il 50% della superficie a parcheggio;
  • - prevedere pavimentazioni che impediscano la formazione di isole di calore quindi di colore chiaro e con superficie scabrosa; è comunque da escludere l'uso di asfalto tradizionale;

Per tali parcheggi possono essere altresì previste strutture per l'ombreggiamento dei veicoli in sosta con copertura a pannelli fotovoltaici, specie vegetali rampicanti, canniccio, ecc..

Ultima modifica
Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17