Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 17 Agricola e funzioni connesse

1. La categoria funzionale agricola (g) comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile. Gli edifici rurali ad uso abitativo costituiscono a tutti gli effetti costruzioni ad uso agricolo.

2. Sono considerati fabbricati rurali ed unità immobiliari con destinazione d'uso agricola, le costruzioni:

  • - ricadenti in zona agricola e che non risultino presenti al catasto fabbricati prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/ 1979;
  • - che risultino patrimonio delle aziende agricole realizzato a seguito di regolare titolo abilitativo prima del 21 aprile 1995, entrata in vigore della LR 64/1995;
  • - che risultino patrimonio di aziende agricole, anche realizzate a seguito di Programma Aziendale, dopo il 21 aprile 1995, entrata in vigore della LR 64/1995;
  • - che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo.

3. Sono assimilabili alle attività agricole quelle agricole amatoriali e l'allevamento non professionale di animali da cortile e le altre forme di presidio del territorio rurale previste dalla legge regionale, disciplinate al Capo II del Titolo IX - Il territorio rurale, delle presenti Norme.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17