Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 15 Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico

1. Gli "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico", di cui al presente articolo, concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici, di cui al D.M. 1444/68. Per questo, a norma di legge, è da considerare urbanisticamente rilevante il mutamento della destinazione d'uso degli "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico" verso le categorie funzionali elencate all'art. 9, comma 1, delle presenti Norme.

2. Il presente P.O., ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, individua le seguenti articolazioni della destinazione d'uso relativa agli "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico":

  • - s1 · servizi per l'istruzione di base (asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo, pubbliche e private paritarie);
  • - s2 · attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi - uffici P.T., protezione civile, ecc. - ed altre);
  • - s3 · spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport (parchi e giardini pubblici o d'uso pubblico, impianti sportivi all'aperto, ecc.); all'interno di tali aree possono essere realizzati spazi per le attrezzature didattiche all'aperto, per l'osservazione dell'ambiente naturale, per esposizioni d'arte, lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto o contenute attrezzature per la pratica sportiva di base, chioschi per ristoro, servizi igienici e piccoli fabbricati necessari alla fruizione e gestione di tali aree;
  • - s4 · aree per parcheggi pubblici, (a raso e in struttura);
  • - s5 · servizi cimiteriali; in tali aree sono ammessi esclusivamente edifici funerari ed eventuali servizi per i visitatori e di custodia, in conformità alla legislazione vigente in materia e allo specifico regolamento comunale di polizia mortuaria; le tavole della disciplina del territorio individuano le fasce di rispetto, come definite ai sensi dei legge, nelle quali è ammessa, previa convenzione con l'Amministrazione Comunale, l'installazione di chioschi per la vendita di fiori o altro tipo di corredo funerario; tali manufatti dovranno essere realizzati con materiali e nelle dimensioni specificate nella stessa convenzione; all'interno della fascia di rispetto cimiteriali sono altresì ammessi, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, i seguenti interventi pubblici e/o di interesse pubblico:
    • · parcheggi pubblici e aree verdi e/o pavimentate a servizio del cimitero
    • · realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
    • · interventi per la riduzione del rischio idraulico;
    • · opere di adeguamento stradale;
    • · reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici;
    sono altresì ammessi, ove consentiti dalle norme, e previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, i seguenti interventi e/o attività a carattere privato:
    • · giardinaggio e/o sistemazioni a verde;
    • · pratiche agricole;
    • · usi correlati ad attività produttive o di commercio (deposito e movimentazione merci e materiali, sosta e manovra automezzi);
    • · attività ricreative all'aperto;
    • · sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo III sulla base della classificazione ad essi attribuita, purché nei limiti di incremento massimo del 10% delle volumetrie esistenti; laddove consentiti dalla specifica classe attribuita dal P.O., gli interventi di demolizione con ricostruzione e di sostituzione edilizia sono ammessi a condizione che l'intervento non determini avvicinamento di volumetrie rispetto alla fonte del vincolo;
  • - s6 · servizi tecnici e tecnologici (impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per le telecomunicazioni, impianti per la raccolta o per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, edifici annonari, servizi di soccorso pubblico, ecc.);
  • - s7 · stazione ferroviaria e autostazione bus;
  • - s8 · servizi per l'istruzione superiore;
  • - s9 · servizi universitari e di alta formazione;
  • - s10 · servizi ospedalieri;
  • - s11 · campo nomadi sosta prolungata: in tali aree è ammessa esclusivamente la realizzazione di manufatti destinati a servizi igienici e locali di servizio nella misura minima indispensabile;
  • - s12 · servizi espositivi fieristici; oltre all'attrezzatura degli spazi esterni di esposizione e delle zone destinate a parcheggio ed alla sosta degli automezzi; in tali aree è ammessa la realizzazione di edifici destinati all'esposizione, uffici, sportelli bancari, attrezzature commerciali e di ristorazione, sulla base delle esigenze di sviluppo della struttura, con almeno il 25% dell'intera superficie sistemata in modo permeabile e che venga garantita la quantità dei parcheggi a standard; in tale aree è ammessa anche la destinazione per spettacoli viaggianti.

Nelle aree destinate a parchi e giardini pubblici o di uso pubblico (s3) e a parcheggi pubblici a raso (s4) è comunque ammessa anche la realizzazione di attrezzature e impianti tecnologici per servizi e reti (impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, ecc.) e i manufatti funzionali ai servizi di protezione civile.

Previa verifica istruttoria del rispetto degli standard urbanistici, di cui al D.M. 1.444/1968, in riferimento alle tipologie di attrezzature e servizi pubblici interessati, il passaggio dall'una all'altra delle sopra elencate destinazioni d'uso "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico", è ammesso senza comportare variante al presente Piano Operativo.

3. Negli "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico", di cui al precedente comma, gli interventi ammessi possono essere realizzati anche da privati, purché in regime di convenzione con il Comune, il quale dovrà a regolare le modalità di attuazione e gestione degli impianti. L'area dovrà essere ceduta preventivamente al Comune che l'assegnerà in diritto di superficie, per un periodo da definirsi in convenzione, con diritto di priorità per lo stesso proprietario. La medesima facoltà è concessa ad altri Enti Pubblici per l'attuazione di interventi in aree di loro proprietà, in tal caso la convenzione dovrà regolare i rapporti fra tutti i soggetti interessati: Ente Pubblico, Comune, Concessionario.

4. L'adeguamento o l'ampliamento degli spazi, attrezzature e servizi ricadenti nelle aree di cui al presente articolo, fatti salvi i limiti agli interventi eventualmente previsti nelle presenti Norme, con l'attribuzione delle classi di valore 1, 2 e 3, è correlata e proporzionata alle esigenze funzionali degli Enti competenti o soggetti gestori, che presentano il progetto unitamente ad una convenzione che ne regoli l'uso, previo parere favorevole dei competenti servizi comunali, tenendo conto delle leggi vigenti in materia in riferimento alla funzione da assolvere.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17