Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 11 Industriale ed artigianale

1. La categoria funzionale "Industriale e artigianale" comprende le attività industriali e manifatturiere e le attività artigianali in genere, con i rispettivi uffici e gli spazi per le attività connesse alla produzione, come i laboratori di ricerca con i rispettivi uffici tecnici, amministrativi e commerciali (fabbriche, officine e autofficine, manutenzione e riparazione di macchinari in genere, comprendenti laboratori, mense e spazi espositivi connessi, foresterie a servizio delle attività industriali e artigianali non costituenti unità immobiliari autonome).

2. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni il Piano Operativo individua le seguenti sotto-categorie della categoria funzionale "Industriale e artigianale" elencando, a titolo esemplificativo, attività e funzioni ad esse riconducibili:

  • - b1 · attività industriali e artigianali, che comprendono: attività di produzione industriale di beni o servizi oppure di trasformazione di beni, anche alimentari e zootecnici; attività di trasformazione del settore lapideo e relativi spazi di servizio e di deposito; laboratori artigiani e imprese e forniture edili, laboratori di riparazioni e simili, officine e carrozzerie, autolavaggi, impianti di autodemolizione o stoccaggio e trattamento veicoli a motore, rimorchi e simili; attività di recupero, trattamento e smaltimento materiali di rifiuto; attività di preparazione pasti e piatti pronti in genere, di produzione diretta di alimenti senza somministrazione, quali fornai, pasticcerie, ecc.; corrieri e attività di noleggio e leasing operativo di veicoli, macchinari e merci ingombranti in genere, con esposizione, custodia e/o consegna sul posto;
  • - b2 · piazzali e depositi di materiali lapidei.

Sono da considerare spazi di corredo e di servizio alle funzioni sopra esemplificate, gli uffici per la gestione delle attività aziendali, i laboratori di ricerca, i locali per il portierato e la vigilanza, i locali per l'esposizione dei prodotti aziendali, gli showroom ed eventuali spazi per la produzione artistica e le mense o gli spacci aziendali, quando non costituiscono unità immobiliari autonome.

3. Il Piano Operativo individua altresì una sotto-categoria - con la sigla b3 -le attività artigianali di servizio alla residenza ed alla persona, esercitate in luoghi che contemplano insieme produzione e vendita e in cui la produzione viene effettuata manualmente o con attrezzature di ridotte dimensioni, comunque non inquinanti e non rumorose e purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato, quali quelle di seguito elencate a titolo esemplificativo:

  • - falegnameria, impiantistica elettrica e termoidraulica, attività di riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per ufficio e simili;
  • - produzione diretta di alimenti per somministrazione non assistita, quali fornai, larderie, pasticcerie, gelaterie, pizze al taglio e/o per asporto o con consegna a domicilio, rosticcerie e simili;
  • - lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, pedicure, attività artigianali in ambito medicale, ottico, odontotecnico;
  • - produzione di beni artistici, oreficerie e lavorazione di metalli preziosi, laboratori di ceramica d'arte, attività di restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio artistico, architettonico, bibliografico o archivistico; laboratori di sartoria artigianale, tappezzeria, vetraio, corniciaio.

In tutto il territorio comunale le attività artigianali di servizio alla residenza e alla persona appartenenti alla sotto-categoria b3 possono essere svolte anche in locali a destinazione commerciale di tipo c1 - esercizi di vicinato, di cui al successivo art. 12.

4. Ai fini delle vigenti disposizioni regionali in materia di commercio in sede fissa, non costituisce attività commerciale la vendita dei prodotti aziendali effettuata all'interno dei locali di produzione, o nei locali ad essi adiacenti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato (Superficie di vendita ≤ 300 mq). Ai fini urbanistico-edilizi la destinazione d'uso di ciascuna unitaà immobiliare resta comunque quella prevalente in termini di superficie utile (SU).

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17