Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 10 Residenziale
1. La categoria funzionale "Residenziale" (a) comprende abitazioni ordinarie ad uso di civile abitazione, permanenti e temporanee e le relative pertinenze e le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione.
2. Rientrano nella categoria funzionale a) "Residenziale" le attività e funzioni ad essa riconducibili, quali:
- - le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, permanenti e temporanee, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo (case studio con destinazione prevalente abitativa, cohousing, ecc.);
- - le abitazioni speciali corredate da spazi e servizi comuni, case famiglia, alloggi per anziani o diversamente abili con destinazione vincolata per convenzione (senza gestione autonoma), alloggi volano, foresterie costituenti unità immobiliari autonome.
3. Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.