Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 9 Mutamento della destinazione d'uso

1. A norma di legge, sono considerati mutamenti di destinazione d'uso rilevanti, con riferimento alla superficie utile (SU) prevalente, i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie funzionali:

  1. a) Residenziale,
  2. b) Industriale ed artigianale,
  3. c) Commerciale al dettaglio,
  4. d) Turistico-ricettiva,
  5. e) Direzionale e di servizio,
  6. f) Commerciale all'ingrosso e depositi,
  7. g) Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Oltre alle categorie funzionali principali sopra elencate, definite dalle vigenti norme regionali, all'interno della categoria funzionale direzionale e di servizio il PO individua e distingue la destinazione d'uso relativa alle attrezzature di servizio pubbliche (s), per le quali sono definite specifiche disposizioni al successivo art. 15.

La destinazione d'uso relativa ad attrezzature di servizio pubbliche (s) è da ritenersi consentita in tutto il territorio comunale, fatte salve specifiche indicazioni o limitazioni contenute nelle Norme o nelle tavole del P.O. e purché proposta dal soggetto pubblico competente.

2. Nei successivi articoli, dall'Art. 10 all'Art. 17, sono indicate le attività a cui si riferiscono le categorie funzionali principali elencate al precedente comma 1 e la destinazione d'uso "Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico" e le loro specifiche sotto-categorie, con esemplificazioni che non devono essere considerate esaustive: altre attività non direttamente citate possono essere ricondotte alle destinazioni d'uso indicate secondo il criterio dell'analogia.

3. Ai fini urbanistici, si considera destinazione d'uso legittima attuale quella definita ai sensi del comma 4 dell'art. 99 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i..

Nel caso in cui l'uso attuale di un immobile contrasti con gli usi previsti dal Piano Operativo, sono ammessi, oltre che gli interventi rivolti al suo adeguamento alla previsione del P.O., solo gli interventi sempre ammessi dalla legge sul patrimonio edilizio esistente, di cui al successivo Art. 21, commi 2 e 3, senza possibilità di frazionamento.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17