Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 107 Disposizioni comuni per le trasformazioni previste dal P.O.

1. Gli Interventi di trasformazione consistono nella realizzazione di complessi edilizi in aree libere oppure nella riconfigurazione funzionale e morfologica di aree urbane o extraurbane e nella realizzazione di nuovi tracciati di viabilità e infrastrutture.

2. Gli Interventi da Convenzionare sono identificati dalla sigla IC e da un numero progressivo; I Piani Attuativi esterni agli Ambiti di trasformazione, come definiti dal P.S., sono identificati dalla sigla PA con un numero progressivo; i Piani Attuativi interni agli Ambiti di trasformazione sono identificati con una sigla che richiama il tipo di area di trasformazione prevista dal P.S. seguito da un numero progressivo (ad es. AR1, APA1 ecc.).

3. La disciplina specifica di ciascun intervento di trasformazione è riportata nell'Allegato 1 - Schede Ambiti e aree di trasformazione, nei quali sono definiti, per ciascun progetto:

  • - caratteristiche generali dell'intervento
  • - destinazione d'uso;
  • - quantità massime edificabili, attraverso interventi di nuova edificazione o di sostituzione edilizia, e relativi parametri (Superficie edificabile - o edificata - (SE), numero di alloggi, numero di piani fuori terra ed eventuale Altezza (HMax), Rapporto di Copertura, Indice di permeabilità);
  • - opere, aree e/o attrezzature da realizzare e/o cedere al Comune;
  • - specifici indirizzi e prescrizioni in relazione ai singoli contesti, anche per quanto attiene eventuali interventi di recupero compresi nel progetto;
  • - ulteriori prescrizioni ambientali e paesaggistiche;
  • - quadro geologico, idraulico e sismico e fattibilità.

Le speciali disposizioni delle trasformazioni previste all'interno dell'area dell'intervento PINQuA, di cui alla DGC n. 274 del 12.11.2020 sono definite nell'Allegato 2 - Area intervento PINQuA.

4. Fino all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Operativo su edifici e spazi aperti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; non sono pertanto ammessi, in particolare, il cambio di destinazione d'uso e la suddivisione delle unità immobiliari.

5. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi previsti dal Piano Operativo agli edifici ed alle aree di pertinenza si attribuisce la classe 4, fatto salvo quanto eventualmente disciplinato per edifici di particolare pregio. Non è ammesso il frazionamento delle unità immobiliari realizzate in attuazione degli interventi previsti dal presente Piano Operativo.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17