Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 8 Distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Il presente Titolo II ed i Titoli VIII e IX, della Parte II delle presenti Norme, costituiscono "la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", ai sensi dell'art. 98 della L.R. 65/2014 e s.m.i., che regola i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i terreni inedificati e che ha efficacia a tempo indeterminato.

2. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, il presente Titolo articola le categorie funzionali principali definite dalle vigenti norme regionali individuandone sotto-categorie, ovvero destinazioni d'uso appartenenti alla stessa categoria funzionale. In tali destinazioni d'uso debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa di settore, le attività complementari - benché, a rigore, appartenenti ad altre categorie funzionali - purché strettamente collegate allo svolgimento dell'attività principale e gli spazi accessori a essa collegati e/o correlati.

3. In generale, gli usi ammessi all'interno del territorio urbanizzato sono quelli previsti da ciascun ambito urbano, di cui al successivo Titolo VIII, mentre per il territorio rurale si deve far riferimento al Titolo IX delle presenti Norme ed in particolare all'art. 86 - Usi compatibili degli edifici esistenti.

Quando nelle Tavole del P.O., oltre al riferimento all'ambito urbano o rurale di appartenenza, è indicata anche una sigla riferita ad una specifica categoria funzionale principale o ad una sua sotto-categoria, questa deve essere intesa come destinazione d'uso ammessa in via esclusiva.

Quando nelle tavole o nelle Norme del P.O. è prevista o ammessa la categoria funzionale principale senza ulteriori precisazioni tutte le sue sotto-categorie sono da intendersi previste e ammesse.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17