Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 96 Annessi non collegabili alle superfici fondiarie minime che non necessitano di P.A.P.M.A.A.

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita in assenza di Programma Aziendale e quindi non è soggetta alle superfici fondiarie minime, nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla CCIAA e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  • - trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  • - allevamenti di specie zootecniche minori;
  • - allevamenti intensivi (di piccola scala).

2. La realizzazione degli annessi di cui al presente articolo è consentita a condizione che i terreni aziendali di riferimento interamente ricadenti nel Comune di Carrara siano costituiti da non più di due corpi aziendali in stretto rapporto funzionale e collegato tra loro da viabilità secondaria, vicinale o interpoderale; è comunque da considerare corpo unico anche il fondo attraversato da viabilità pubblica o di uso pubblico.

3. Gli annessi non collegabili alle superfici fondiarie dovranno essere realizzati assecondando la morfologia del terreno, limitando al massimo i movimenti terra e non dovranno superare l'Altezza massima (HMax) di 3 ml; le soluzioni proposte dovranno essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere se necessario impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica. Il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica dovrà comunque privilegiare l'edilizia sostenibile ad esempio le tecnologie del legno e favorire la reversibilità dell'installazione con particolare riferimento alle tamponature esterne, alle pavimentazioni, alla riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita, evitando il ricorso a tipologie prefabbricate di scarsa qualità architettonica.

4. Per il conseguimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli annessi sarà necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo ventennale che comprenda i seguenti impegni da parte dell'azienda:

  1. a) coltivazione della superficie Agricola Utilizzata e/o allevamento dei capi che hanno dato diritto alla costruzione dell'annesso;
  2. b) non alienare separatamente il fondo e l'annesso da realizzare;
  3. c) mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazioni di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
  4. d) rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria per l'irrigazione non attingendo all'acquedotto pubblico.

5. Il progetto degli annessi di cui al presente articolo dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione redatta da tecnico abilitato in materie agricole e forestali che verifichi la sussistenza delle condizioni preliminari generali e quelle specifiche per le diverse tipologie di annesso. In particolare la relazione tecnica specifica i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture utilizzate, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui, ecc.

6. Per le aziende silvicole, qualora trasformino il legname tagliato e abbiano la disponibilità di una superficie superiore a 15 ettari è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri a uso rimessa/laboratorio di Superficie Coperta massima di 60 mq.

7. Per le aziende specializzate in apicoltura, dotate di almeno 5.000 mq di Superficie Agricola Utilizzabile, al netto delle tare, dei resedi di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri come rimessa e magazzino e di un annesso per la lavorazione del miele, in relazione ai seguenti rapporti minimi:

n. minimo arnie/alveari superficie minima agricola utilizzabile SAU Dimensione massima annesso
25 5.000 mq 25 + 15
50 10.000 mq 40 + 25

8. Per le aziende olivicole e le aziende vitivinicole è consentita la realizzazione di un annesso in materiali leggeri con funzione di rimessaggio in rapporto alla superficie fondiaria minima da mantenere in produzione, escluse l'area di resede del fabbricato, la viabilità di accesso e le tare, secondo le seguenti corrispondenze:

tipo di coltivazione Superficie agraria minima utilizzata Dimensione massima annesso
Oliveto 2,0 ha 40 mq
Vigneto 2,5 ha 50 mq

9. Per le aziende agricole specializzate in allevamenti intensivi di piccola scala di ovicaprini, avicoli o cunicoli, dotate di almeno 1 ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.), al netto delle tare, dei resedi di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri da adibire a stalla con Superficie coperta massima di 40 mq, mentre per gli ovicaprini si può prevedere in aggiunta anche un annesso da adibire a magazzino - stanza del latte di 15 mq. Per questi, per le aziende con almeno 2 ettari di S.A.U., al netto delle tare, dei resedi di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, è consentita la realizzazione di un annesso in materiali leggeri da adibire a stalla di 80 mq e un annesso da adibire a stanza del latte di 25 mq.

Il carico massimo di capi ammissibile è determinato sulla base delle disposizioni relative al benessere animale (superficie coperta mq/capo adulto) e al carico massimo di bestiame per ettaro come stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e dalle successive disposizioni per la tutela delle acque e il trattamento dei reflui zootecnici.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17