Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 94 Programmi Pluriennali Aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale

1. Nell'esercizio delle attività agricole, le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste dalla normativa vigente possono proporre Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) nei casi previsti dalla L.R. 65/2014.

2. I Programmi Aziendali nella localizzazione degli interventi di trasformazione limitano al massimo la sottrazione di suolo coltivabile e perseguono il recupero di suolo agrario dove possibile, valutando gli effetti attesi degli interventi programmati sulle risorse ambientali e paesaggistiche e dando conto delle misure adottate per il contenimento del consumo di suolo agricolo.

3. I Programmi Aziendali assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'Art. 74 della L.R. 65/2014, e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi:

  • - riconversione e trasferimento di volumetrie agricole, anche dismesse, per realizzare abitazioni rurali;
  • - nuova edificazione di annessi rurali per un volume complessivo uguale o superiore a 1.000 mc.;
  • - sistemazioni pertinenziali esterne per una superficie uguale o superiore a 5.000 mq. e/o, quando permesse, per modifiche sostanziali alla viabilità d'accesso o per realizzazione di nuova viabilità.

4. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il Programma Aziendale censisce le emergenze paesaggistico-ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. In particolare dovranno essere censite le dotazioni ambientali presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione e le seguenti emergenze paesaggistiche:

  • - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
  • - nuclei arborati;
  • - boschi e tipologie forestali;
  • - emergenze floristiche e faunistiche.
  • - corsi d'acqua naturali o artificiali, rete scolante artificiale principale;
  • - elementi funzionali della rete ecologica comunale;
  • - varchi di connessione e passaggi faunistici;
  • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale;
  • - viabilità rurale esistente.

5. Oltre a quelli indicati al Titolo VI per le articolazioni del sistema ambientale sono considerati miglioramenti ambientali prioritari:

  • - la realizzazione e l'integrazione di filari arboreo arbustivi e fasce tampone lungo i corsi d'acqua;
  • - la realizzazione degli interventi di sistemazione ambientale con manutenzione, pulitura periodica ed eventuale ripristino del reticolo idraulico di superficie;
  • - il ripristino di sistemi di irrigazione naturali con impiego di canali e fossi di scolo esistenti;
  • - il ripristino della viabilità forestale;
  • - il recupero a fini agrari di arbusteti e boschi di neoformazioni forestali.

Gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti, ai fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora e ambientali in genere, non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

6. Nei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale, ove non risulti necessaria la procedura di valutazione di incidenza, devono essere comunque inserite specifiche azioni di salvaguardia di habitat e di habitat di specie, oltre che delle naturali dinamiche ecosistemiche e degli elementi di connettività ecologica; è inoltre da prevedersi l'applicazione di tecniche adeguate in modo da favorire la presenza di specie di valore conservazionistico e di quanto indicato al precedente Titolo VI.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17