Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

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Art. 88 Disposizioni specifiche per il frazionamento degli edifici per finalitĂ  residenziali

1. Nei frazionamenti e nei mutamenti di destinazione d'uso verso la categoria residenziale, laddove consentito dalle presenti Norme, è necessario:

  • - che le nuove e ulteriori unità abitative originate nel complesso edilizio (inteso come insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile), risultino con superficie utile (SU) non inferiore a 45 mq. e, nel caso siano più di una, con SE media non inferiore a 65 mq.; non è comunque ammesso il mutamento di destinazione d'uso di edifici isolati con Superficie edificabile (o edificata) (SE) inferiore a 60 mq;
  • - che per ciascuna unità immobiliare con resede di pertinenza autonomo o condominiale si dimostri, in aggiunta alle dimensioni minime e medie degli alloggi, la disponibilità di adeguati locali accessori, ad uso di rimessa, cantina o deposito, per una superficie accessoria (SA) di almeno 8 mq.; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, preferibilmente con accesso diretto all'esterno.

2. Nell'insediamento diffuso non è ammesso la divisione delle aree di pertinenza fondiaria in origine unitarie, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto.

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Giovedì, 18 Agosto, 2022 - 10:17