Art. 51- Le attività agricole e funzioni connesse
1. Sono attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
2. Sono considerate attività connesse a quella agricola:
- - le attività agrituristiche;
- - le attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
- - le attività faunistico-venatorie;
- - la cinofilia.
3. Sono comunque considerate attività agricole tutte quelle definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.