Art. 42- La residenza
1. Le aree ad esclusivo uso residenziale R possono essere articolate in:
- - residenze urbane;
- - collegi, convitti, studentati, pensionati;
- - strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca).