Schede di fattibilità

Art. 42- La residenza

1. Le aree ad esclusivo uso residenziale R possono essere articolate in:

  • - residenze urbane;
  • - collegi, convitti, studentati, pensionati;
  • - strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca).
Ultima modifica Mercoledì, 11 Settembre, 2024 - 10:28