Art. 2- Livelli di prescrizione
1. Le norme e prescrizioni del Piano Operativo sono rivolte sia a soggetti pubblici che a soggetti privati ed agiscono sull'intero territorio comunale a due livelli:
- - a livello generale, definendo i criteri per la salvaguardia delle risorse naturali (acqua, suolo e sottosuolo, ecosistemi della fauna e della flora);
- - a livello specifico, definendo gli usi del suolo, i principi insediativi e le modalità di intervento e di attuazione, indicando cioè il complesso delle funzioni previste ed ammesse in ogni singola parte del territorio, le modalità per il recupero del patrimonio edilizio esistente e per gli interventi di trasformazione.
2. Le norme di livello generale contenute nella Parte Seconda corrispondono alla Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 95 della L.R. 10/11/2014, n. 65 come modificata dalla L.R. 08/07/2016 n. 43.
3. Le norme di livello specifico contenute nella Parte Terza corrispondono alla Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 95 della L.R. 10/11/2014, n. 65 come modificata dalla L.R. 08/07/2016 n. 43, le cui previsioni ed i conseguenti vincoli preordinati all'espropriazione perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del presente Piano Operativo o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi, come previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 95 della L.R. 10/11/2014, n. 65 come modificata dalla L.R. 08/07/2016 n. 43.