Art. 33- Movimenti terra
1. Ogni attività che comporti un apprezzabile modifica all'assetto del suolo eccedente l'attività agro silvo-pastorale è subordinata al conseguimento dei titoli abilitativi previsti dalla L.R.T. nº65/2014, L.R.T. nº 43/2016, dal D.Lgvo. nº42/2004 e dalla L.R. nº 39/2000 e s.m.i. La realizzazione di sbancamenti o consistenti riporti (per es. rilevati stradali, piazzali) anche temporanei, con fronti verticali o sub verticali, dovrà essere effettuata tramite presentazione di un apposito progetto di sistemazione dell'area supportato da uno specifico studio geologico-tecnico in cui sia valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto, nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di scavo di altezza superiore ai 2 mt dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti e/o ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali tramite rinverdimento delle superfici e opere di rinaturalizzazione con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Ogni scavo, riporto deve essere eseguito procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura, il compattamento dei materiali terrosi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni e delle opere, in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata mediante le indagini geologiche.
3. Prima dell'inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione, dovrà essere individuato il sito di discarica ed i modi di riutilizzo del materiale sbancato e/o scavato; lo scavo dello strato più superficiale del suolo vegetale dovrà essere conservato a parte in prossimità del luogo delle operazioni per essere successivamente utilizzato nei lavori di ripristino.