Schede di fattibilità

Art. 29- Governo delle acque superficiali

1. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, parate, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) sono finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica; esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche proprie dell'Ingegneria naturalistica.

2. Ferma restando la necessità di autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente, le operazioni di interramento di fossi debbono necessariamente essere correlate a specifiche operazioni di realizzazione di percorsi alternativi per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito definito. Gli interventi di intubamento dei fossi devono prevedere obbligatoriamente i seguenti accorgimenti:

  • a. all'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati devono essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte;
  • b. gli elementi filtranti devono essere dimensionati e posizionati in modo tale da non diminuire la sezione utile di deflusso prevedendo una fossa di accumulo per il materiale intercettato;
  • c. la manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni evento di piena.
Ultima modifica Mercoledì, 11 Settembre, 2024 - 10:28