Schede di fattibilità

Art. 26- Finalità di salvaguardia ecologica

1. Le norme contenute negli articoli successivi indicano le azioni dei soggetti pubblici e privati in ogni intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato di ogni singola porzione di territorio o di ogni manufatto nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, così come definiti dal D. Lgs nº152/2006, dalla L.R.T. nº65/2014 e L.R.T. nº 43/2016.

Ultima modifica Mercoledì, 11 Settembre, 2024 - 10:28