Art. 176- Criteri relativi alle dotazioni minime dei parcheggi privati
1. Il fabbisogno di parcheggi è articolato, nell'ambito del presente piano nelle tre categorie sotto riportate secondo la definizione ed i riferimenti del Regolamento di attuazione n. 64 R/2013:
- 1 - dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale
- 2 - dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione
- 3 - dotazioni di parcheggio pubblico.
La superficie minima di un posto auto non potrà essere inferiore a mq. 12.
Per la realizzazione dei parcheggi si dovranno rispettare i requisiti specifici indicati all'art. 175 delle presenti norme.
Il mutamento di destinazione d'uso verso le categorie di cui al presente articolo sono comunque subordinati al reperimento dei quantitativi di parcheggio prescritti.
2. Fatto salvo il rispetto delle superfici minime di parcheggio stabilite dall'art. 41 sexies della legge 17/08/1942, n. 1150, come modificata dall'art. 2 della legge 24/03/1989, n. 122, nella realizzazione di nuove costruzioni dovranno comunque essere verificate negli edifici stessi o nelle aree di pertinenza dotazioni di parcheggio secondo i seguenti rapporti minimi:
Fabbisogno per la sosta stanziale
- a. Per tutti gli interventi che rientrano nelle seguenti categorie: nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ampliamenti volumetrici di edifici esistenti, ristrutturazione edilizia con modifica della destinazione d'uso, frazionamento con aumento delle unità abitative, in tutto il territorio comunale e per tutti i nuovi insediamenti residenziali, in riferimento alla superficie edificabile o edificata come definita dalla normativa, con esclusione di logge e balconi, spazi condominiali ed autorimesse è prescritto:
- - 1 posto auto per ogni unità immobiliare con superficie < 45 mq.
- - 2 posti auto per ogni unità immobiliare con superficie > 45 mq. e < 90 mq.
- - 3 posti auto per ogni unità immobiliare con superficie > 90 mq. e < 135 mq.
- - 4 posti auto per ogni unità immobiliare con superficie > 135 mq.;
- b. per gli stessi interventi ma riguardanti le attività direzionali, così come definite all'art. 47, 3 posti auto ogni 100 mq. di SE;
- c. per gli stessi interventi ma riguardanti i bar di nuova realizzazione dovrà essere verificata la dotazione di 4 posti auto ogni 100 mq. di SE;
- d. per gli stessi interventi ma riguardanti i ristoranti di nuova realizzazione dovrà essere verificata la dotazione di 15 posti auto ogni 100 mq. di SE;
- e. per gli stessi interventi ma riguardanti le attività industriali e artigianali, così come definite all'art. 43, 3 posti auto ogni 100 mq. di SE.
Fabbisogno per la sosta relazione
In tutto il territorio comunale, senza eccezione per il territorio agricolo, le presenti Norme individuano la necessità di reperire le dotazioni di parcheggio ad uso privato per la "sosta di relazione" di seguito prescritte per tutti gli esercizi commerciali anche di vicinato nonché per attività artigianali di servizio alla residenza o alla persona di nuovo impianto e strutture turistico ricettive, realizzati a seguito di interventi di:
- - Nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ampliamenti volumetrici di edifici esistenti, ristrutturazione edilizia con modifica della destinazione d'uso, frazionamento con aumento delle unità commerciali.
In coerenza rispetto alle disposizioni nazionali e regionali, nonché delle norme di settore (Testo Unico del Commercio), le dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione sono definite in funzione dei seguenti parametri:- - superficie di vendita (Sv)
- - tipologia di riferimento dell'esercizio commerciale.
DESTINAZIONI D'USO | DOTAZIONE PARCHEGGI PER LA SOSTA STANZIALE | DOTAZIONE PARCHEGGI PER LA SOSTA DI RELAZIONE |
---|---|---|
Commerciale al dettaglio | ||
1. Esercizi di vicinato e pubblici esercizi | 10 mq ogni 30 mq | 1 mq/mq di superficie di vendita o di somministrazione |
2. Medie strutture di vendita | 10 mq ogni 30 mq | 4 mq/mq di superficie di vendita o di somministrazione |
Artigianale di servizio alla persona o alla residenza | 1 mq ogni 10 mc di volume | 1 mq/10 mq |
Turistico ricettivo | 1 posto auto/camera |
I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati, in aggiunta agli standard previsti per la sosta stanziale, in aree di proprietà privata e all'interno dell'area di pertinenza dell'edifico interessato. Solo per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali. I parcheggi per la sosta di relazione possono essere realizzati anche all'esterno del lotto urbanistico di riferimento, purché entro un raggio di 50 ml in linea d'aria, misurati dall'ingresso dell'unità immobiliare interessata, e collegati ad essa da percorsi pedonali protetti. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.
3. Nel caso di aree appartenenti a tessuti di antica formazione e di valore storico (zone A), ove le condizioni non ne permettano la realizzazione, è consentita la monetizzazione dei suddetti parcheggi sulla base di apposite tabelle predisposte dall'Amministrazione Comunale.