Art. 93- Sottosistema P1: produttivo industriale
1. Sono zone produttive che corrispondono agli insediamenti di dimensioni più cospicue, esito sia di strumenti di pianificazione attuativa che di singoli interventi; essi rappresentano i capisaldi del sistema produttivo, parte dell'importante sistema produttivo del Valdarno; sono di preferenza localizzate in prossimità delle principali direttrici di traffico.
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- - attività industriali e artigianali;
- - attività commerciali all'ingrosso e depositi.
3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso, in quanto complementari a quella produttiva:
- - attività direzionali;
- - servizi e le attrezzature di uso pubblico;
- - spazi scoperti di uso pubblico.
Le destinazioni d'uso per attività commerciali sono consentite limitatamente a quelle comprese nell'articolazione Tc1 e per una percentuale complessivamente non superiore al 20% della SE.
4. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione e di completamento.
5. Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, gli interventi come definiti dall'art. 39 delle presenti norme di:
- - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva, sostituzione edilizia degli edifici esistenti, anche con contestuale incremento volumetrico nei limiti di seguito specificati, interventi pertinenziali per un massimo di SE di 40 mq;
- - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, o sostituzione edilizia con contestuale incremento volumetrico, per un massimo del 20% della SE esistente;
Gli interventi che eccedano la ristrutturazione edilizia sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
- a. rispetto delle norme sovraordinate e di settore che regolano le singole attività,
- b. coerenza e raccordi paesaggistici, ambientali e urbanistici con il contesto territoriale di riferimento;
- c. Rc massima pari a 60%
- d. Altezza massima: due piani ovvero l'altezza massima degli edifici presenti nella zona omogenea.
Sono altresì consentiti gli interventi di:
- - frazionamento ed incremento del numero di unità immobiliari, con superficie edificata (SE) non inferiore a 150 mq;
- - realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (locali di servizio, tettoie, volumi tecnici, autorimesse etc.) anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti, fino ad un massimo di 30 mq;
- - frazionamento di edifici a destinazione industriale ed artigianale ai sensi dell'art. 139 della L.R.T. nº 65/2014;
- - realizzazione di volumi tecnici interrati;
- - pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o riqualificazione estetico-architettonica.
6. Il sottosistema P1 si articola nei seguenti ambiti:
- - Ambito P1.1: area produttiva di Pianacci.