Schede di fattibilità

Art. 88- Ambito R3.4: tessuti residenziali recenti a densità medio-bassa

1. Sono tessuti a destinazione residenziale tendenzialmente esclusiva a densità media o bassa connotati dal principio insediativo della casa isolata su lotto, mono o plurifamiliare, dove gli spazi sono totalmente privatizzati.

2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo.

Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - sostituzione edilizia, anche con incremento volumetrico fino al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE;
  • - interventi pertinenziali con volume edificabile aggiuntivo accessorio non superiore al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 30 mq di SE;
  • - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato, comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE.

3. Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

  • - Rc max: 60%

Altezza massima 2 piani e comunque il progetto dovrà dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.

4. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività direzionali, limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni (Tu1);
  • - attività commerciali, limitatamente all'artigianato di servizi personali e residenziali;
  • - attività turistico ricettive.
Ultima modifica Mercoledì, 11 Settembre, 2024 - 10:28