Art. 82- Ambito R1.9: quartieri ed interventi unitari
1. Sono tessuti di epoca piuttosto recente, caratterizzati a volte anche da tipologie a blocco, a destinazione residenziale tendenzialmente esclusiva e caratterizzati da uniformità o unitarietà derivanti in genere dalla realizzazione di progetti di piani attuativi, dove sono spesso presenti spazi di uso condominiale o collettivo.
2. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati essenzialmente al mantenimento del principio insediativo.
Sugli edifici che rientrano all'interno di tali zone omogenee sono consentiti, con esclusione delle aree dove nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento, interventi di:
- - manutenzione ordinaria;
- - manutenzione straordinaria;
- - restauro e risanamento conservativo;
- - ristrutturazione edilizia conservativa;
- - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
- - sostituzione edilizia, anche con incremento volumetrico fino al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE;
- - interventi pertinenziali con volume edificabile aggiuntivo accessorio non superiore al 20% del volume edificato e comunque non eccedente il limite di 30 mq di SE;
- - interventi di addizione volumetrica una tantum sugli edifici esistenti, fino al 20% del volume edificato, comunque non eccedente il limite di 60 mq di SE.
Per interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti parametri urbanistici:
- - Rc max: 60%
Altezza massima 2 piani e comunque il progetto dovrà dimostrare la omogeneità dell'intervento rispetto all'altezza degli edifici limitrofi esistenti.
3. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- - attività direzionali, limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni (Tu1);
- - attività commerciali, limitatamente all'artigianato di servizi personali e residenziali.
- - attività turistico ricettive.