Schede di fattibilità

Art. 62- Mutamento di destinazione d'uso agricola

1. Il mutamento della destinazione d'uso dei fabbricati rurali è disciplinato dall'artt. 81, 82 e 83 della L.R.T. nº65/2014 come modificata dalla L.R.T. 43/2016 ed è, di regola, consentito nel territorio del Comune di Bucine, con esclusione dei fabbricati con caratteristiche incongrue, quali:

  • - manufatti con strutture inconsistenti e precarie, serre, tettoie, capanni;
  • - manufatti realizzati per attività specifiche, quali frantoi, stalle, porcilaie, ricoveri per animali od altro;.

In tutti i casi gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali, eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici non agricoli, dovrà essere definita l'area di pertinenza agricola per la realizzazione delle opere di sistemazione ambientale, che devono costituire parte integrante dell'apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo, da stipularsi obbligatoriamente in tutti le ipotesi sopra esposte, registrata e trascritta a spese del richiedente, corredata da idonee garanzie fideiussorie circa la corretta esecuzione delle opere di sistemazione ambientale previste dal progetto.

Lo scomputo dei relativi oneri, previsti dalle vigenti norme regionali è consentito previa approvazione di specifici progetti accompagnati da computi metrici estimativi, solo a fronte di interventi di comprovata rilevanza pubblica.

2. Gli annessi agricoli e gli edifici rurali con inizio lavori successivo al 16 Aprile 2007, data di entrata in vigore del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 9 febbraio 2007, n. 5/R (regolamento di attuazione del titolo IV capo III "Il territorio rurale" della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio"), non possono mutare la destinazione d'uso agricola. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007, possono mutare destinazione d'uso nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, fermo restando quanto stabilito negli atti d'obbligo a suo temo stipulati e nei limiti di seguito indicati.

3. Il cambiamento di destinazione d'uso effettuato nell'ambito degli interventi di cui al presente comma e compatibilmente alle destinazioni d'uso consentite dalle norme del sistema di appartenenza, è consentito nei seguenti limiti:

SE esistente SE massima di cambio d'uso consentita
< 60 mq0 mq
60 ≤ SE ≤250100% SE esistente
250 ≤ SE≤ 850250 mq SE esistente
> 85030% esistente

Il cambiamento di destinazione d'uso a residenziale nell'ambito di interventi di sostituzione edilizia in aggregazione ad insediamenti esistenti, rispetta i limiti e condizioni di cui all'art. 39 delle presenti norme ed è consentito solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata delle opere di urbanizzazione (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto.

Ultima modifica Mercoledì, 11 Settembre, 2024 - 10:28