Art. 174- Piazze Pz
1. Il disegno delle nuove piazze dovrà garantire in primo luogo il comfort del pedone e curare in particolare:
- - l'eventuale sistemazione di alberature;
- - l'eventuale disposizione di spazi a parcheggio e di ingresso degli automezzi agli edifici, quali gli spazi destinati al carico ed allo scarico delle merci, senza che questi ostacolino i percorsi pedonali né condizionino in modo forte - il disegno e l'immagine della piazza;
- - lo studio di una adeguata illuminazione.
2. All'interno di queste aree è prevista solamente la realizzazione di chioschi o edicole. Previa sottoscrizione di apposita convenzione che ne regoli la durata e le modalità di realizzazione, dimensionamento e gestione degli spazi adiacenti è ammessa la realizzazione di manufatti in muratura o con fondazione in conformità alla classificazione di fattibilità riportata nell'abaco di cui al Titolo V.