Schede di fattibilità

Art. 167- Superficie permeabile

1. Le aree permeabili sono superfici che assorbono almeno il 70% delle acque meteoriche (dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati) senza necessità che esse vengano convogliate altrove mediante opportuni sistemi di drenaggio e canalizzazione.

2. Nella realizzazione delle aree permeabili è previsto di norma l'utilizzo dei seguenti materiali:

  • - terra battuta;
  • - ghiaia;
  • - erba, anche con l'utilizzo di materassini di consolidamento;
  • - erba, anche con l'utilizzo di materassini di consolidamento, con impianto di specie arboree per una parte non - inferiore al 70% dell'intera superficie dell'area.
Ultima modifica Mercoledì, 11 Settembre, 2024 - 10:28