Art. 99- Disposizioni generali
1. Fanno parte del sistema della mobilità i tracciati stradali che costituiscono la rete principale urbana, con esclusione quindi della viabilità locale di distribuzione interna ai singoli sistemi.
2. Il sistema della mobilità è caratterizzato dai seguenti usi principali:
- - Infrastrutture ed attrezzature della mobilità.
3. Il sistema della mobilità (M) si articola nei seguenti sottosistemi:
- - M1: strade di attraversamento (extraurbane principali)
- - M2: strade di collegamento principali (extraurbane secondarie)
- - M3: strade di collegamento secondarie (extraurbane secondarie)
- - M4: strade di penetrazione (extraurbane secondarie)
- - M5: ferrovia.