Art. 92- Disposizioni generali
1. Fanno parte del sistema della produzione i luoghi dedicati alle lavorazioni industriali, artigianali ed alle attività terziarie, comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità, al servizio della produzione.
2. Il sistema della produzione è caratterizzato dai seguenti usi principali:
- - Attività industriali e artigianali
- - Attività terziarie, corrispondenti ad attività commerciali, attività commerciali all'ingrosso e depositi ed attività direzionali.
3. Il sistema della produzione risulta suddiviso in due sottosistemi:
- - P1: produttivo industriale
- - P2: aree produttive e terziario
- - P3: aree produttive miste.