Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 162 Misure di salvaguardie del Regolamento Urbanistico

1. Ai sensi dell'art. 61 della LR n.1 del 03/01/2005 fino all'efficacia del Regolamento Urbanistico e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione, l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con il presente Regolamento Urbanistico.

2. Le misure di salvaguardia di cui al precedente comma 1 non si applicano ai permessi di costruire già rilasciati alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico.

Art. 163 Piano Strutturale

1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del Regolamento Urbanistico l'Amministrazione Comunale provvederà alla modifica della Tav.C5.1.1 "Invarianti strutturali e salvaguardie" del Piano Strutturale (come previsto al comma 2, dell'art.12 delle corrispondenti norme), per integrare l'elenco delle invarianti strutturali individuate sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" del RU. L'adeguamento della suddetta tavola non costituisce variante al Piano Strutturale.

2. Le tavole relative agli approfondimenti sulla geomorfologia e pericolosità geologica (Cartografie tematiche di dettaglio, scala 1:2.000, su "Toiano", Sant'Ansano, "Vinci") non costituiscono variante al Piano Strutturale e sostituiscono, relativamente al territorio interessato, rispettivamente la Carta geomorfologica (Tav.B9.2 del QC del PS) e la Carta della pericolosità geologica (Tav.C6.1).

3. Gli aggiornamenti alle cartografie di pericolosità geologica, idrualica e sismica che si rendessero necessari a seguito del verificarsi di eventi naturali e/o di approfondimenti derivanti da studi tematici, rilievi e verifiche di dettaglio, potranno essere deliberati dal Consiglio Comunale, senza che l’adeguamento delle corrispondenti tavole costituisca variante al Piano Strutturale e/o al Regolamentom Urbanistico.

Art. 164 Regolamento edilizio

1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del Regolamento Urbanistico l'Amministrazione Comunale provvederà alla modifica del Regolamento Edilizio, al fine di uniformare le definizioni e adeguarlo alle norme contenute nello stesso e integrarlo con i contenuti del Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della L.R. 3.1.2005 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio cui sono allegate anche le definizioni tecniche di riferimento (allegato A).

2. In caso di discordanza tra il REC ed il RU si considera prevalente quest’ultimo.

Art. 165 Situazione esistenti difformi da quelle previste

1. Gli edifici, le unità immobiliari e le aree legittimamente adibite all’esercizio di attività, o a forme di utilizzazione, che risultino in contrasto con le previsioni e le destinazioni d’uso previste dal presente Regolamento Urbanistico e con le prescrizioni relative alle aree siglate PA, PA*, PN, PX, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia conservativa limitatamente ad opere di consolidamento e sostituzione delle strutture verticali (continue e puntiformi) delle strutture orizzontali (piane e voltate), delle strutture di copertura (a falde inclinate e piane) e7o adeguamenti a norme di sicurezza, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie; oltre agli interventi atti a garantire l’incolumità in caso di edifici danneggiati o pericolanti, la bonifica e/o la sostituzione di elementi dannosi per la salute (materiali inquinanti, amianto, ecc.), fatto salvo inoltre quanto previsto al comma 14, dell’art. 140, delle presenti norme.

2. Ai sensi dell'art. 97 della L.R.65/2014 i poteri di deroga al Regolamento urbanistico possono essere esercitati esclusivamente per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, a recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile.

3. In assenza di un piano attuativo nelle aree comprese entro il perimetro dei PX: 1, 6, 8, e PA: 13, 15, 17, 27, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, sono consentiti negli edifici e negli spazi aperti gli interventi previsti e ammessi dalle rispettive categorie di intervento.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti anche nelle aree inserite nelle Tavole: “Beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi”, a condizione che venga stipulato un atto unilaterale d’obbligo, in base al quale il proprietario assicuri che provvederà a propria cura e spese alla rimozione delle opere realizzate, senza alcun indennizzo aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale, nel caso l’immobile venga assoggettato ad esproprio.

Art. 166 Tutela dall’inquinamento elettromagnetico

1. Nelle fasce di rispetto per l’inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza, riportate negli elaborati del Regolamento Urbanistico per gli elettrodotti ad alta tensione, che individuano le Distanze di Prima Approssimazione (Dpa), basate sull’obiettivo di qualità dei 3 microtesla (in riferimento al DPCM 08/07/2003 e al DM 29/05/2008), non è “consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore”, secondo quanto previsto dalla L n.36/2001.

2. Il Regolamento Urbanistico stabilisce inoltre che qualora fosse richiesta l’edificabilità in zone che ricadono entro una distanza di 24 m. dalla linea di un elettrodotto a media e alta tensione, sarà obbligatorio chiedere al gestore il calcolo tridimensionale esatto del campo elettromagnetico indotto, per individuare con precisione il limite di esposizione precauzionale di 0.4 µT, considerato un valore di attenzione utile e necessario per “sensibilizzare” il richiedente sui maggiori rischi di esposizione all’inquinamento elettromagnetico.

3. Per l’installazione degli impianti di radicomunicazione il Regolamento Urbanistico assume e conferma come idonee le aree già individuate nel “Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare”. Per quanto riguarda i criteri di localizzazione dei suddetti impianti, si rimanda a quelli di cui all’art. 11 della LR 49/2011.

Art. 167 Norme transitorie e finali

Sono fatti salvi i piani attuativi e i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.) approvati e convenzionati alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico, il piano attuativo dell’area sportiva - ricreativa del golf di Bellosguardo (approvato successivamente all’adozione del RU e conforme alle presenti norme).

Gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per aggiornare o integrare i riferimenti contenuti negli articoli delle presenti norme relativi a leggi, decreti, disposizioni statali o regionali, sono effettuati dall’Amministrazione Comunale senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento Urbanistico.

Ultima modifica

Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59