Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 153 Generalità

1. Lo studio geologico e l'aggiornamento dello studio idrologico-idraulico di supporto al Piano Strutturale, gli approfondimenti della carta della pericolosità geologica della pericolosità sismica (in scala 1:2.000) e lo studio di Microzonazione Sismica di I° livello elaborato per il Regolamento Urbanistico, definiscono le aree omogenee del territorio caratterizzate da un diverso grado di pericolosità geologica, idraulica e sismica secondo le direttive del nuovo Regolamento di attuazione dell'Art. 62 della L.R. n. 1/05 (DPGR. n. 53/R/11).

2. Per la determinazione della fattibilità degli interventi ammessi dal Regolamento Urbanistico, si farà riferimento alla carta della pericolosità geologica (Tavv.C6.1), agli approfondimenti della carta della pericolosità geologica (in scala 1:2.000, "Toiano", "Sant'Ansano","Vinci") e della carta della pericolosità sismica (in scala 1:2.000, “Sant’Ansano”, alla carta della pericolosità idraulica (Tavv.C6.2) e alla carta delle velocità di scorrimento, alle carte delle MOPS (Tavv.MS01/02), oltre alla caratterizzazione di pericolosità del Piano stralcio Assetto Idrogeologico definita con stralci cartografici in formato A3 relativi al territorio comunale di Vinci e consultabili sul sito web dell'Autorità di Bacino del fiume Arno.

3. Tali elaborati individuano le problematiche fisiche del territorio rispetto alle quali ciascun intervento sia sul patrimonio esistente che di nuova previsione dovrà soddisfare le condizioni di stabilità e funzionalità nel tempo, senza creare condizioni di aggravio della pericolosità nelle aree limitrofe e/o sulle strutture esistenti.

Art. 154 Interventi su suolo, sottosuolo e corsi d'acqua

1. Il mantenimento della stabilità dei terreni non urbanizzati e, più in generale, degli equilibri idrogeomorfologici che si sono consolidati nel tempo è strettamente legato alla regolamentazione delle attività antropiche secondo pratiche compatibili con la necessità di mantenere sia un'adeguata copertura vegetale del suolo sia un'efficiente rete di deflusso delle acque di scorrimento superficiale. Fatte salve le disposizioni del Regolamento di attuazione della L.R. n.39/2000 "Legge forestale della Toscana" (Regolamento Regionale n° 44 del 5/9/2001), l'articolazione che segue si sostanzia in norme prescrittive e prestazionali che valgono per tutto il territorio e che dovranno essere comunque osservate ogniqualvolta si dovrà intervenire nelle aree non urbanizzate modificandone l'assetto originario.

2. Interventi su suolo e sottosuolo

  1. a) sistema idrogeologico: allo scopo di salvaguardare il sistema idrogeologico, per qualunque intervento che provochi consistenti variazioni morfologiche del suolo diverse dalle tradizionali lavorazioni agricole, comportanti sostanziali movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche significative della rete dei fossi o canali esistenti, dovrà essere opportunamente verificata, mediante analisi e studi specifici, la relativa ricaduta sull'assetto idrogeologico e sulla permeabilità del suolo. In particolare, tutti i tipi di impianti che presuppongono impermeabilizzazione del suolo dovranno essere realizzati con modalità atte a:
    • consentire una corretta regimazione delle acque superficiali limitando l'impermeabilizzazione del suolo; in particolare i materiali impiegati per le pavimentazioni, nelle aree non soggette alla salvaguardia delle acque sotterranee, dovranno favorire l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque meteoriche;
    • non alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque di scorrimento superficiale;
    • non interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, sia con opere definitive sia provvisorie, senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.
  2. b) stabilità dei versanti collinari e dei riporti artificiali: i terrazzamenti dei versanti collinari nei terreni destinati ad attività agricole dovranno essere mantenuti nella loro piena efficienza mediante opportune opere di ripristino delle parti lesionate e di manutenzione delle opere di drenaggio delle acque superficiali. La realizzazione di muri di sostegno in cemento armato per la sistemazione degli sbancamenti dei versanti sarà subordinata alla verifica di stabilità generale della pendice nella configurazione originaria e nella configurazione conseguente all'intervento. Saranno da prevedere, inoltre, l'adozione di opportuni manufatti di drenaggio che evitino l'insorgere di dannose sovrapressioni delle acque di infiltrazione. In nessun caso la messa in opera di una struttura di sostegno dovrà provocare l'alterazione del reticolo idrografico superficiale e/o il ristagno delle acque di scorrimento superficiale. Le lavorazioni a "rittochino" dovranno, di norma, essere evitate; laddove la morfologia e la pendenza del versante non consentano alle macchine agricole di operare in sicurezza si potrà attuare la lavorazione a "rittochino" predisponendo una specifica rete di scolo atta a ridurre la velocità di scorrimento delle acque superficiali e prevedendo, al contempo, il mantenimento di una copertura erbacea continua. E' vietato coltivare e/o impiantare orti sulle scarpate dei rilevati stradali e sulle strutture arginali dei corsi d'acqua. Le lavorazioni agricole adiacenti a tali manufatti dovranno interrompersi a una distanza non inferiore ai due metri dalla base degli stessi. Allo scopo di ridurre il fenomeno dell'erosione e del dilavamento dei terreni agricoli, le pratiche agricole e le sistemazioni idrauliche ad esse connesse dovranno tenere in debita considerazione la pendenza dei versanti secondo il seguente schema di riferimento:
    • classe 1: sono raggruppati i valori di pendenza del terreno che variano dallo 0 al 5%. Per questi terreni possono esistere condizioni di difficoltà di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale che impongono una verifica della continuità di percorso e di un adeguato recapito per i fossi e delle scoline dei campi;
    • classe 2: raggruppa le superfici con pendenze comprese tra il 5 e il 15%, cioè quei terreni ove sarà ancora possibile attuare una irrigazione per scorrimento senza innescare fenomeni erosivi di una qualche importanza e dove, comunque, saranno necessarie opere di regimazione delle acque superficiali;
    • classe 3 sono comprese le superfici con pendenza variabile tra il 15 e il 25%. Su questi terreni si cominciano a evidenziare fenomeni di dilavamento e di erosione lineare che impongono l'adozione di opere di regimazione delle acque superficiali e l'adozione di sistemi di irrigazione di tipo speciale, poco dispersivi, come il sistema a "goccia";
    • classe 4: si raggiungono pendenze comprese tra il 25 e il 35% che impongono, per le pratiche agricole, l'utilizzo di mezzi cingolati o speciali. In queste aree si verificano accentuati fenomeni di dilavamento e di erosione incanalata da parte delle acque superficiali non ben regimate;
    • classe 5: individua areali posti su superfici a pendenze superiori al 35% e fino al 50% dove i fenomeni erosivi potranno risultare molto accentuati tanto da innescare dei processi di degrado e di impoverimento del suolo, rendendo inevitabile l'adozione di particolari sistemazioni idraulico-forestali. Si possono verificare, inoltre, fenomeni di erosione entro gli alvei con il conseguente richiamo di movimenti franosi sui versanti;
    • classe 6: individua terreni ancora più scoscesi, tra il 50 ed il 100% di pendenza. In queste aree si verificano accentuati fenomeni di dilavamento e di erosione incanalata da parte delle acque superficiali non ben regimate.
    • classe 7: individua i terreni con pendenza superiore al 100% dove i processi dì erosione e di denudazione sono fortemente accentuati e qualsiasi utilizzo del suolo dovrà essere difeso da specifiche opere di regimazione idraulica finalizzate al mantenimento della stabilità idrogeologica.
  3. c) infrastrutture viarie: i rilevati delle infrastrutture viarie non potranno in nessun caso alterare il corso delle acque superficiali incanalate. Allo scopo di mantenere il collegamento "monte-valle" delle acque di superficie si dovranno prevedere opportune "luci" di passaggio appositamente aperte nella struttura del rilevato. I sottopassi e le botti per l'attraversamento dei fossi da parte della rete viaria dovranno essere dimensionati in modo da evitarne il restringimento della sezione di deflusso e da permettere la manutenzione periodica. L'allontanamento delle acque piovane dai piani viari dovrà avvenire recapitando le stesse direttamente alla rete idrografica con appositi manufatti di raccolta messi in opera con funzionalità antierosiva. Per le strade sterrate e/o non asfaltate, la viabilità poderale ed i sentieri si dovrà prevedere la realizzazione di sciacqui laterali sistemati in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione incanalata nei terreni di sgrondo adiacenti.
  4. d) riduzione degli effetti dell'impermeabilizzazione del suolo: tutti i tipi di impianti artificiali dovranno essere realizzati in modo da non alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali. I progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità e dei rilevati dovranno essere tesi ad evitare l'ulteriore impermeabilizzazione superficiale anche ai sensi delle disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti di cui al Regolamento di Attuazione dell'Art. 37, comma 3, della L.R. n° 1/05 (DPGR n° 2/R del 9 febbraio 2007).
  5. e) sbancamenti, scavi e rinterri: tutti gli sbancamenti e gli scavi in terreno sciolto e/o lapideo che comportino modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del terreno dovranno essere provvisti, a monte degli stessi, di adeguate opere di drenaggio per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche nella rete di scolo esistente. Il rinterro degli scavi e/o degli sbancamenti dovrà assicurare il ripristino della morfologia originaria e delle condizioni di stabilità delle pareti naturali, utilizzando materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco adeguatamente compattati e addensati, anche mediante tecniche di rinaturalizzazione guidata.
  6. f) reti interrate: la messa in opera degli impianti a rete tecnologici dovrà evitare, di norma, la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. Qualora l'intervento preveda modifiche al percorso delle acque di scorrimento superficiale si dovrà individuare una nuova via di deflusso, di sicuro recapito, che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe. I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti secondo quanto previsto al punto e).
  7. g) fognature: tutti gli interventi sulla rete fognaria dovranno evitare gli effetti negativi dovuti all'infiltrazione delle acque reflue sia sulla stabilità del terreno sia sulla qualità delle acque di falda.

3. Interventi sui corsi d'acqua

  1. a) regimazione delle acque superficiali incanalate: le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed alla fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica;
  2. b) canalizzazioni agricole: tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo, in ogni caso, al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti. Non è consentito interrompere la continuità del deflusso nei fossi e nei canali di scolo delle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate e/o deviate dalla sede originaria. Le attività agricolo-forestali dovranno garantire la corretta regimazione delle acque superficiali in modo da limitare l'azione erosiva sul suolo da parte delle acque di scorrimento superficiale. A tale scopo si dovranno adottare e mantenere in efficienza sistemazioni idrauliche adeguate alle pratiche agricole in uso;
  3. c) intubamenti: sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possono portare all'interramento dei fossi quando non si provveda a definire, in alternativa, un nuovo percorso e un nuovo recapito per le acque di deflusso.

4. Salvaguardia delle acque sotterranee

All’interno delle zone di rispetto delle sorgenti e dei pozzi per l'approvvigionamento idrico dell'acquedotto e all’interno delle aree di ricarica delle sorgenti di cui alla Tavola C6.4 “Problematiche idrogeologiche” del Piano Strutturale sono vietate le seguenti attività:

  1. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
  2. accumulo e spargimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  3. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  4. aree cimiteriali;
  5. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  6. apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  7. gestione di rifiuti;
  8. stoccaggio di prodotti, ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  9. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  10. pozzi perdenti;
  11. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Art. 155 Condizioni di fattibilità

1. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali sono articolate secondo quattro categorie di fattibilità:

  • Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche e infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche e infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • Fattibilità Condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche e infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
  • Fattibilità Limitata (F4): si riferisce a eventuali previsioni urbanistiche e infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione preliminare di interventi di messa in sicurezza già individuati e definiti a livello di Regolamento Urbanistico.

La fattibilità delle previsioni del Regolamento Urbanistico che si attuano mediante interventi edilizi diretti si definisce mettendo in relazione la classe di pericolosità geologica, idraulica e sismica con la tipologia degli interventi ammessi secondo lo "schema a matrice" che segue.

Pericolosità
Tipi di intervento ammessi Pericolosità
Geologica Idraulica Sismica
G.1 G.2 G.3 G.4 I.1 I.2 I.3 I.4 S.1 S.2 S.3 S.4
Manutenzione ordinaria (Mo)
Manutenzione straordinaria (Ms)
Restauro e risanamento conservativo (Rc1/Rc2)
Ristrutturazione edilizia (R1/R2/R3)
Demolizione senza ricostruzione (D)
F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1
Manutenzione straordinaria (Ms)
Restauro e risanamento conservativo (Rc1/Rc2)
Ristrutturazione edilizia (R1/R2/R3)
con sovraccarico sulle fondazioni superiore al 10%
F1F2F3F3F1F1F1F1F1F2F3F3
Manutenzione ordinaria (Mo)
Manutenzione straordinaria (Ms)
Restauro e risanamento conservativo (Rc1/Rc2)
Ristrutturazione edilizia (R1/R2/R3)
con aumento di carico urbanistico
F1F2F3F3F1F2F3F4*F1F2F3F3
Manutenzione ordinaria (Mo)
Manutenzione straordinaria (Ms)
Restauro e risanamento conservativo (Rc1/Rc2)
Ristrutturazione edilizia (R1/R2/R3)
con aumento di carico urbanistico e sovraccarico sulle fondazioni superiore al 10%
F1F2F3F4F1F2F3F4*F1F2F3F4
Interventi di ampliamento (Am) inferiori a 20 mq
F1F1F2F3F1F1F2F3F1F1F2F3
Interventi di ampliamento (Am) superiori a 20 mq
F1F2F3F4F1F2F3F4*F1F2F3F4
Sostituzione edilizia (Se)F1F2F3F4F1F2F3F4*F1F2F3F4
Nuova edificazione (Ne)F1F2F3F4F1F2F3F4*F1F2F3F4
Ristrutturazione urbanisticaF1F2F3F4F1F2F3F4*F1F2F3F4
Aree destiante ad ampliamenti e/o miglioramenti di sedi stradali esistenti e/o realizzazione di nuovi brevi tratti di viabilità di ingresso/accesso, nuova viabilità forestale e antincendio F1F1F2F3F1F1F1F1F1F1F2F3
Nuova viabilità, piazze, nuovi parcheggi e/o ampliamenti di parcheggi esistenti di dimensione superiori a 200 mq, parcheggi in fregio ai corsi d'acqua F1F2F3F4F1F2F3"F4*"F1F2F2F4
Altre attività che comportano impatto sulla stabilità dei terreni
Scavi e sbancamenti di qualsiasi genere con(O) H < 3,0 m.
F1F1F3F3F1F1F1F1F1F1F3F3
Scavi e sbancamenti di qualsiasi genere con(O) H > 3,0 m.
F1F2F3F3F1F1F1F1F1F2F3F3
Rinterri, riporti e rilevati di qualsiasi genere con (O) H < 3,0 m.
F1F1F3F3F1F2F3F4*F1F2F3F3
Rinterri, riporti e rilevati di qualsiasi genere con(O) H > 3,0 m.
F1F2F3F3F1F2F3F4*F1F2F3F3
Percorsi pedonali, ciclabili e ippovie, nuovi parcheggi e/o ampliamenti di parcheggi esistenti di dimensione inferiore a 200 mq
F1F1F3F3F1F1F1F1F1F1F3F3
Nuovi annessi rurali, garage, box, auto, piscine, tettoie con sup < 50 mq
F1F1F2F3F1F1F2F3F1F1F2F3
Nuovi annessi rurali, garage, box, auto, piscine, tettoie con sup > 50 mq
F1F2F3F4F1F2F3F4*F1F2F3F4
Box per cavalli, stalle, serre, depositi all'aperto (esclusi locali di servizio), impianti fotovoltaici a terra, manufatti precari, con sup < 50 mq
F1F1F2F3F1F2F3F3F1F1F2F3
Box per cavalli, stalle, serre, depositi all'aperto (esclusi locali di servizio), impianti fotovoltaici a terra, manufatti precari, con 50 < sup > 200 mq
F1F2F3F3F1F2F3F4*F1F2F3F3
Box per cavalli, stalle, serre, depositi all'aperto (esclusi locali di servizio), impianti fotovoltaici a terra, manufatti precari, con sup > 200 mq
F1F2F3F4F1F2F3F4*F1F2F3F4
Impianti tecnici e reti tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti interrati, gasdotti)
F1F2F3F4F1F1F1F1F1F2F3F4
Impianti ed apparati per l'eolico, impianti di telecomunicazioni, elettrodotti
F1F2F3F4F1F1F3F3F1F2F3F4
Laghetti per l'accumulo di acqua
F1F2F3F4F1F2F2F3F1F2F3F4

* qualora ammessi dalla L.R. 21/12
(O) Sarà comunque dovere del professionista valutare lo specifico contesto di pericolosità locale, eseguendo gli opportuni studi e conseguenti interventi di messa in sicurezza anche per altezze minori di 3 metri
" vedi casistica di cui all'Art. 156 punti 1 e 2 delle NTA, rispettivamente per F3 e F4

Per la definizione della categoria di fattibilità degli interventi diretti si dovranno verificare tutte e tre le problematiche, geologiche, idrauliche e sismiche, considerando la categoria più alta delle quattro possibili.

2. Nel caso di varianti al Regolamento Urbanistico l'individuazione della categoria di fattibilità sarà ottenuta valutando la classe di pericolosità geologica, idraulica e sismica dell'area oggetto della variante con la tipologia dell'intervento ammesso secondo lo stesso schema a matrice indicato al punto precedente.

3. Per gli interventi unitari la cui realizzazione si attua mediante Progetti Norma e Piani Attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata (lottizzazioni, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi, piani particolareggiati, piani di recupero del patrimonio edilizio), interventi diretti convenzionati, per le aree di trasformazione, completamento e saturazione, sono definite le condizioni della fattibilità rispettivamente:

  • nelle corrispondenti "Schede di fattibilità" geologica, idraulica e sismica per i Progetti Norma, i Piani Attuativi, gli Interventi diretti convenzionati, le Aree di trasformazione, completamento e saturazione;
  • nella "Carta della fattibilità geologica, idraulica e sismica" (scala 1:5.000);

4. Per interventi di messa in sicurezza idraulica si intendono le opere strutturali di regimazione sui corsi d'acqua che salvaguardano il territorio dalle alluvioni che si verificano per eventi di piena duecentennali e trentennali; gli interventi locali interni o limitrofi all'area di edificazione che garantiscano la sopraelevazione dei vani abitabili, dei luoghi di lavoro, delle autorimesse, dei vani tecnici e delle pertinenze rispetto all'altezza d'acqua del battente idraulico determinato dagli eventi di piena con tempo di ritorno di 200 anni aumentato di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm.; gli interventi di auto-sicurezza sugli edifici inseriti nel tessuto insediativo esistente consistenti nell'adozione di porte e/o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente che assicurino l'isolamento rispetto all'altezza del battente d'acqua atteso per eventi di piena con tempo di ritorno duecentennale aumentato di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm.

5. Per interventi di compensazione idraulica si intendono quelle soluzioni progettuali volte a garantire il non aggravio del carico idraulico nelle aree limitrofe per effetto delle sopraelevazioni del piano di campagna per il raggiungimento della quota di sicurezza idraulica. Tali interventi consistono, di norma, nella modellazione morfologica del piano di campagna in modo da contenere il volume d'acqua spostato dal nuovo rilevato. Il volume d'acqua da compensare sarà determinato dall'area della superficie del rilevato per l'altezza d'acqua corrispondente al solo battente idraulico atteso per gli eventi di piena duecentennali.

Art. 156 Fattibilità geologica

1. Fattibilità limitata (F4)

L'eventuale attuazione di interventi di nuova edificazione e/o di nuova infrastrutturazione in aree a pericolosità geologica

molto elevata (G.4) è subordinata alla preventiva realizzazione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione dei dissesti individuati e successivi monitoraggi.

Tali interventi non dovranno né pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, né limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, oltre a consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. Con gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto per la verifica dell’efficacia degli interventi realizzati. L'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza devono essere certificati.

Relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri:

  • previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento;
  • installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.

2. Fattibilità condizionata (F3)

Nelle aree caratterizzate da un grado di pericolosità elevato (G.3) l'attuazione degli interventi previsti è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, da elaborare a livello di Piano attuativo o di intervento diretto, finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità dell'area prima e dopo la realizzazione dell'intervento ed alla individuazione della eventuale necessità di realizzare, preventivamente, opere di messa in sicurezza. Queste ultime non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti e non dovranno limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o prevenzione dei fenomeni. In presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto per la verifica dell’efficacia degli interventi realizzati. L'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, dovranno essere certificati.

3. Fattibilità con normali vincoli (F2)

Nelle aree caratterizzate da un grado di pericolosità media (G.2) l'attuazione degli interventi previsti è subordinata alla effettuazione, a livello esecutivo, dei normali studi geologico-tecnici previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare il D.M. 14/1/08 e il DPGR.n.36/R/09, finalizzati anche alla verifica del non aggravio dei processi geomorfologici presenti nell'area di intervento.

4. Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)

L'attuazione degli interventi previsti non necessita di particolari verifiche oltre quelle minime di legge.

Art. 157 Fattibilità idraulica

Le norme indicate in questo articolo sono superate dalla disposizioni di cui alla LR.n.41/18

1. Fattibilità condizionata (F4)

Nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori o uguali a 30 anni (pericolosità I.4) fatte salve le norme di cui alla L.R.n.21/12 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" che definiscono gli interventi ammissibili e le relative modalità di attuazione, è possibile realizzare:

  • le nuove edificazioni e le nuove infrastrutture per le quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio, finalizzati alla messa in sicurezza per eventi con tempi di ritorno di 200 anni, che non aumentino il livello di rischio nelle aree limitrofe e non determinino un incremento dei picchi di piena a valle;
  • brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
  • gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica previsti all'interno delle aree edificate, mediante la messa in sicurezza, rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni (altezza del battente idraulico duecentennale aumentato di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm.), conseguita anche tramite adeguati sistemi di auto-sicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), a condizione che sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, e che sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
  • gli aumenti di superficie coperta fuori dalle aree edificate inferiori a 50 mq per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni (altezza del battente idraulico duecentennale aumentato di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm.), conseguita tramite sistemi di auto-sicurezza;
  • nel caso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportino anche o soltanto l’adeguamento, il rifacimento e/o la messa a norma degli impianti e dei servizi tecnologici interni, questi ultimi dovranno essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica raggiungibile anche attraverso sistemi di auto-sicurezza. Per gli scarichi in fognatura (nuovi allacciamenti e adeguamenti di scarichi esistenti) dovranno essere adottati sistemi anti-rigurgito;
  • i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in altre aree; qualora ricadono all’interno delle aree caratterizzate da una velocità di scorrimento superiore a 1 m/s, come indicato nella "Carta delle velocità di scorrimento" delle acque di esondazione, con il battente idraulico superiore a 50 cm., questi parcheggi dovranno essere dotati di una barriera che impedisca alle auto di essere trasportate via (in caso di alluvione), senza che questa costituisca uno sbarramento per il deflusso delle acque. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500 mq per i quali è necessaria la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

Della sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti del presente comme deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità.

2. Fattibilità condizionata (F3)

Nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno compresi tra 30 e 200 anni (pericolosità I.3) gli interventi sono realizzabili alle seguenti condizioni:

  • brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
  • le opere di messa in sicurezza idraulica, definite sulla base di specifici studi idrologici e idraulici, a condizione che non provochino l'aumento del livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
  • relativamente agli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all'interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni (altezza del battente idraulico duecentennale aumentato di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm.) pu&ograve essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di auto-sicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), a condizione che sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, e che sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
  • nel caso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportino anche o soltanto l’adeguamento, il rifacimento e/o la messa a norma degli impianti e dei servizi tecnologici interni, questi ultimi dovranno essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica raggiungibile anche attraverso sistemi di auto-sicurezza. Per gli scarichi in fognatura (nuovi allacciamenti e adeguamenti di scarichi esistenti) dovranno essere adottati sistemi anti-rigurgito;
  • della sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti del presente comma sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità;
  • fuori dalle aree edificate sono fattibili gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 mq per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni (altezza del battente idraulico duecentennale aumentato di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm.), conseguita tramite sistemi di auto-sicurezza;
  • all'interno del perimetro dei centri abitati (come individuato ai sensi dell'articolo 55 della l.r. 1/2005) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
  • non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 mq per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni (altezza del battente idraulico duecentennale aumentato di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm.). Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge; qualora ricadono all’interno delle aree caratterizzate da una velocità di scorrimento superiore a 1 m/s, come indicato nella "Carta delle velocità di scorrimento" delle acque di esondazione, con il battente idraulico superiore a 50 cm., questi parcheggi dovranno essere dotati di una barriera che impedisca alle auto di essere trasportate via (in caso di alluvione), senza che questa costituisca uno sbarramento per il deflusso delle acque.
  • ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 mc in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 Kmq, volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 mc in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1000 mc in caso di bacino sotteso - di dimensioni superiori a 10 kmq;
  • in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma sono realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. In presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;
  • per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.

3. Fattibilità con normali vincoli (F2)

Nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno superiori a 200 anni (pericolosità I.2) per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture, qualora si voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare un aggravio di pericolosità in altre aree.

4. Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)

L'attuazione degli interventi previsti non necessita di alcun accorgimento di carattere idraulico.

Art. 158 Fattibilità sismica

1. Fattibilità limitata (F4)

L'eventuale attuazione di interventi di nuova edificazione e/o di nuova infrastrutturazione in aree a pericolosità sismica molto elevata (S.4) è subordinata oltre che alle condizioni di fattibilità geologica di cui al comma 1 dell'Art.155 delle presenti NTA e alle indagini geognostiche previste dal D.M. 11/1/08 e dal DPGR. n. 36/R/09, alla realizzazione di indagini geofisiche e geotecniche capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo per la ricostruzione dell'assetto sepolto del fenomeno gravitativo, per le necessarie verifiche di stabilità dei versanti e per la corretta definizione dell'azione sismica locale.

2. Fattibilità condizionata (F3)

L'attuazione degli interventi nelle aree a pericolosità sismica elevata (S.3) deve essere supportata sia in sede di predisposizione dei piani attuativi che degli interventi edilizi diretti, oltre che dalle indagini geognostiche previste dal D.M.11/1/08 e dal DPGR.n.36/R/09, da specifiche indagini geognostiche e geofisiche secondo le situazioni seguenti:

  • nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante quiescente, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geologica di cui al comma 2 dell'Art.155 delle presenti NTA, le indagini specifiche conterranno le verifiche di sicurezza e la corretta definizione dell'azione sismica al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo;
  • nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti, sono da realizzare adeguate indagini geognostiche e geotecniche basate su sondaggi e analisi di campioni di terreno finalizzate alle verifiche dei cedimenti;
  • per i terreni potenzialmente soggetti a liquefazione dinamica sono da realizzare adeguate indagini geognostiche e geotecniche basate su sondaggi, analisi granulometriche su campioni di terreno e prove CPT finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. Nel caso di opere di particolare importanza quali gli edifici e le opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante di cui all’allegato A del DPGR.n.36/R/09 saranno da privilegiare prove di laboratorio volte alla caratterizzazione dinamica in condizioni prossime alla rottura (prove triassiali cicliche di liquefazione o altre prove non standard), atte all´effettuazione di analisi dinamiche;
  • in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse è da realizzara una campagna di indagini geofisiche di superficie, opportunamente tarata mediante indagini geognostiche dirette, che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica;
  • nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro una profondità compresa tra 5 e 50 metri, è realizzata una campagna di indagini geofisica (ad esempio profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW) e geotecniche (ad esempio sondaggi, preferibilmente a c.c.) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e bedrock sismico. Nelle zone di bordo della valle è preferibile l'utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione) orientate in direzione del maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico.

3. Fattibilità con normali vincoli (F2)

L'attuazione degli interventi nelle aree a pericolosità sismica media (S.2) è subordinata alla effettuazione, a livello esecutivo, dei normali studi geologico-tecnici previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare il D.M. 14/1/08 e il DPGR. n. 36/R/09, e finalizzati alla verifica del non aggravio dei processi geomorfologici presenti nell'area di intervento.

4. Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)

L'attuazione degli interventi previsti nelle aree a pericolosità S.1 non necessita di particolari verifiche oltre quelle minime di legge.

Art. 159 Piano stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Le norme relative alla parte idraulica sono superate dal PGRA.

1. Le norme di attuazione del P.A.I. sono contenute nel DPCM 6 Maggio 2005 ed essendo sovraordinate si aggiungono a tutte le prescrizioni riportate nell'articolo precedente relativamente alle aree soggette a pericolosità idraulica (P.I.4, P.I.3, P.I.2, P.I.1) e a quelle soggette a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana (P.F.4, P.F.3, P.F.2, P.F.1) individuate negli stralci cartografici in formato A3 nn.37-49-50-65-228-258-259-326-327-328-362 relativamente alla pericolosità idraulica e gli stralci cartografici nn.37-49-50-65-227-228-258-259-260-261-292-293-294-326-328 relativamente alla pericolosità da frana.

2. Per tutti gli interventi che ricadono all'interno delle zone di pericolosità indicate nella cartografia del P.A.I., oltre alle condizioni di fattibilità contenute nella presente Parte quinta, si applicano le prescrizioni di cui all'Art.6 per le zone P.I.4; all'Art.7 per le zone P.I.3; all'Art.10 per le zone P.F.4 e all'Art.11 per le zone P.F.3 delle norme di attuazione del P.A.I. Relativamente alle problematiche idrauliche, analogalmente a quanto riportato nella fattibilità idraulica F3 e F4, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nuova edificazione, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all'interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di auto-sicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), a condizione che sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, e che sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree.

3. Per tutte le altre zone caratterizzate da pericolosità idraulica e da frana media e moderata (P.I.2; P.I.1; P.F.2; P.F.1) si applicano esclusivamente le norme di cui alla presente Parte quinta.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59