Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 140 Disposizioni generali

1. L'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale, dovrà rispettare le disposizioni contenute nel presente Titolo.

2. Per tutte le tipologie di impianti da installare valgono i criteri generali di tutela e salvaguardia degli elementi paesaggistici, delle visuali panoramiche, di centri, nuclei e singoli edifici che caratterizzano l’identità territoriale di Vinci e il sistema delle relazioni nel loro valore d'insieme.

3. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è previsto l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 11 del DLGS 28/2011; oltre a quanto previsto nello stesso DLGS, queste disposizioni non si applicano agli edifici soggetti a conservazione (siglati co) nel presente Regolamento Urbanistico.

4. Gli impianti fotovoltaici a terra nelle aree considerate “non idonee” ai sensi della LR n. 11/2011 (successive modifiche e integrazioni, LR n. 56/2011, delibera CR 68/2011):

  • non sono ammessi nelle Zone A come definite all’art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e nelle aree e beni vincolati ai sensi degli artt. 10 e 11 del DL 42/2004;
  • sono ammessi, con dimensioni correlate al soddisfacimento dei fabbisogni delle utenze, con un limite massimo di 20 kW, negli spazi aperti soggetti a conservazione (siglati cv o inclusi entro l'area perimetrata di un edificio siglato co, cs, e/o individuati attraverso appositi “simboli”) a condizione che vengano realizzati valutando la compatibilità con lo stato dei luoghi, nel rispetto dei caratteri architettonici, funzionali e spaziali del contesto esistente

In tutti gli altri casi valgono le indicazioni e le regole contenute nella suddetta LR n. 11/2011 e nel PAER.

Il Regolamento Edilizio potrà dettare specifiche disposizioni per l’applicazione di quanto previsto al presente comma.

5. Gli impianti fotovoltaici a terra con potenze superiori ai 200 kW possono essere realizzati esclusivamente nell’area del sottosistema P2 individuata e perimetrata come “campo fotovoltaico” nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento".

6. E’ vietata l’istallazione di impianti fotovoltaici su coperture di:

  • beni vincolati per decreto;
  • edifici soggetti a conservazione (siglati co);
  • edifici compresi nel sottosistema L3 (ad esclusione degli edifici destinati a servizi pubblici).

7. E’ consentita l’istallazione di impianti fotovoltaici con dimensioni correlate al soddisfacimento dei fabbisogni delle utenze, con un limite massimo di 20 kW, su coperture di:

  • edifici soggetti a conservazione (siglati cs);
  • edifici compresi nei sottosistemi R1, R4, L1;
  • edifici compresi nel sottosistema V1, V3, V4;
  • edifici compresi negli ambiti V2.1, V2.2, V2.5, V2.8;

a condizione che vengano realizzati valutando la compatibilità con lo stato dei luoghi, nel rispetto dei caratteri architettonici, funzionali e spaziali del contesto esistente.

In tutti gli altri casi valgono le indicazioni e le regole contenute nel PTC.

Il Regolamento Edilizio potrà dettare specifiche disposizioni per l’applicazione di quanto previsto al presente comma.

8. Per l’istallazione di impianti solari termici, oltre alle indicazioni e alle regole contenute nel PTC, valgono per assimilazione quelle di cui ai precedenti comma sugli impianti fotovoltaici. Il Regolamento Edilizio potrà dettare specifiche disposizioni per l’applicazione di quanto previsto al presente comma.

9. Gli impianti solari (fotovoltaici e termici) sugli edifici, al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e minimizzare l'impatto, dovranno essere integrati nella copertura; dovrà in ogni caso essere privilegiata la collocazione su corpi edilizi secondari e poco visibili, potendo utilizzare anche strutture complementari (pensiline).

Ove non sia tecnicamente realizzabile la totale integrazione architettonica, negli edifici con copertura a falda i pannelli dovranno essere di norma collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l’impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo.

10. Gli impianti eolici nelle aree considerate “non idonee” ai sensi del PAER:

  • non sono ammessi nelle Zone A come definite all’art. 2 del D.M. n. 1444/1968, nelle aree e beni vincolati ai sensi degli artt. 10 e 11 del DL 42/2004, negli edifici soggetti a conservazione (siglati co).

In tutti gli altri casi valgono le indicazioni e le regole contenute nel PAER e nel PTC

L’istallazione di impianti eolici negli edifici soggetti a conservazione (siglati cs) e negli spazi aperti soggetti a conservazione (siglati cv o inclusi entro l'area perimetrata di un edificio siglato co, cs, e/o individuati attraverso appositi “simboli”) è consentita a condizione che vengano realizzati valutando la compatibilità con lo stato dei luoghi, nel rispetto dei caratteri architettonici, funzionali e spaziali del contesto esistente: in questi casi, per l’intervento deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art.135, comma 4, lettera c) della LR n.65 del 10/11/2014.

Il Regolamento Edilizio potrà dettare specifiche disposizioni per l’applicazione di quanto previsto al presente comma.

11. Per tutti gli impianti collocati a terra dovrà essere posta massima attenzione alla stabilità dei pendii e dovrà essere rispettata la morfologia naturale del suolo, evitando modificazioni significative dell'andamento topografico con opere di movimento terra, salvo modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali all’installazione ed alla viabilità di accesso e di manutenzione; dovranno essere realizzate, ove necessario, opportune opere di drenaggio e di regimazione idraulica adottando, quando possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.

La localizzazione degli impianti dovrà tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze con i “coni” visivi e panoramici, con le aree agricole e i crinali di particolare pregio paesistico-ambientale: in tal senso potranno essere realizzate fasce verdi di ambientazione e mitigazione dell’impatto visivo con specie vegetali autoctone.

La compatibilità e le condizioni di visibilità nell’inserimento degli impianti nel paesaggio dovranno comunque essere appositamente valutate e documentate negli elaborati di progetto.

12. Gli impianti a biomassa dovranno essere alimentati da “filiera corta” (raggio di provenienza inferiore a 70 km.), privilegiando la parte biodegradabile dei prodotti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.

Occorre prevedere inoltre l’installazione di dispositivi per l’abbattimento delle polveri sottili, sia nei piccoli impianti (elettrofiltri) sia negli impianti più grandi.

Gli impianti a biomasse non sono ammessi nelle aree e nei beni vincolati ai sensi degli artt. 10 e 11 del DL 42/2004 e negli edifici soggetti a conservazione (siglati co). Per le Zone A come definite all’art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e in tutti gli altri casi valgono le indicazioni e le regole contenute nel PAER.

Il Regolamento Edilizio potrà dettare specifiche disposizioni per l’applicazione di quanto previsto al presente comma.

13. Per le altre tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili valgono le indicazioni e le regole contenute nel PTC e per assimilazione quelle di cui al presente Titolo. Il Regolamento Edilizio potrà dettare specifiche disposizioni per l’applicazione di quanto previsto al presente comma.

14. I volumi tecnici a servizio degli impianti per la produzione di energie rinnovabili (da realizzare preferibilmente interrati) dovranno essere limitati a contenere quanto strettamente necessario all’esercizio degli impianti.

I volumi tecnici di cui al presente comma sono ammessi anche nelle aree di valore storico considerate invarianti strutturali (siglate cv o incluse entro il perimetro di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuate attraverso appositi “simboli”) a condizione che vengano realizzati valutando la compatibilità con lo stato dei luoghi, nel rispetto dei caratteri architettonici, funzionali e spaziali del contesto esistente: in questi casi, per l’intervento deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art.135, comma 4, lettera c) della LR n.65 del 10/11/2014.

Per gli impianti a biomasse la realizzazione dei volumi tecnici di cui al presente comma è ammessa se non in contrasto con le indicazioni e le regole contenute nel PAER.

15. La connessione alla rete elettrica esistente dovrà essere realizzata tramite linee (aeree o interrate) da posizionare tenendo conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze con i “coni” visivi e panoramici, le aree agricole e i crinali di pregio paesistico-ambientale.

La compatibilità e le scelte tecniche dovranno comunque essere appositamente valutate e documentate negli elaborati di progetto.

Il Regolamento Edilizio detta specifiche disposizioni per la realizzazione delle opere di cui al presente comma.

16. La realizzazione di serre solari come sistemi solari passivi
- non sono ammesse nelle Zone A come definite all’art. 2 del D.M. n. 1444/1968, nelle aree e beni vincolati ai sensi degli artt. 10 e 11 del DL 42/2004, negli edifici soggetti a conservazione (siglati co). La realizzazione di serre solari negli edifici soggetti a conservazione (siglati cs) è consentita a condizione che vengano realizzate valutando la compatibilità con lo stato dei luoghi, nel rispetto dei caratteri architettonici, funzionali e spaziali del contesto esistente: in questi casi, per l’intervento deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art.135, comma 4, lettera c) della LR n.65 del 10/11/2014;

Il Regolamento per l’edilizia Bio-Eco Sostenibile (allegato al Regolamento Edilizio vigente) detta specifiche disposizioni da rispettare per l’applicazione di quanto previsto al presente comma.

Ultima modifica

Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59