Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 122 Generalità

1. Fanno parte del "Sistema della Residenza" l'insieme dei "luoghi dell'abitare": tessuti storici, parti consolidate o di recente formazione in connessione con le attrezzature di servizio, le aree commerciali e quelle destinate a verde pubblico per lo svago e lo sport; insediamenti rurali, nuclei collinari e piccoli aggregati di fondovalle.

Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" vengono individuati i quattro Sottosistemi per i quali il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico hanno previsto specifici obblighi, divieti, indirizzi.

2. Il sistema della residenza (R) si articola nei seguenti sottosistemi:

Sottosistema R1: "Città storica"

Sottosistema R2: "Città in aggiunta"

Sottosistema R3: "Città degli interventi unitari"

Sottosistema R4: "Nuclei rurali"

Art. 123 Usi caratterizzanti, previsti ed esclusi

1. Il Sistema della residenza è caratterizzato dall'uso principale "Residenza" compresi gli esercizi commerciali di vicinato e le strade funzionali al sistema: la caratterizzazione funzionale del Sistema è garantita dalla presenza di questo uso principale con le percentuali ammesse tra gli usi caratterizzanti e quelli ammessi o previsti definiti per ogni sottosistema dal Regolamento Urbanistico.

2. Sono escluse le "Attività industriali e artigianali" (manifatture o fabbriche) che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, inserite nel Testo unico delle leggi sanitarie (RD n.1265 del 27/07/1934) e comprese negli elenchi di cui al DM del 05/09/1994, fatto salvo quanto previsto dalle stesse normative di riferimento.nei modi e limiti previsti dalla normativa di riferimento. Sono altresì escluse le "Attività agricole" e funzioni conesse, ad eccezione di quelle finalizzate all'agriturismo, per il quale resta in vigore quanto previsto dalle normative regionali in materia e fatta salva la possibilità di mantenere eventuali sedi di aziende agricole esistenti alla data di adozione del Piano Strutturale.

3. Nel Sistema della residenza sono altresì previsti: "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico", "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico", "Attività terziarie".

4. Degli usi previsti al comma 3 del presente articolo sono esclusi: motel; stazioni di servizio, distribuzione e deposito; carburante nelle aree destinate a standard; servizi cimiteriali; ospedali; palazzi dello sport; stazioni dei trasporti, impianti di gestione dei rifiuti urbani.

5. Gli usi non espressamente citati sono da considerarsi ammessi.

Art. 124 Regole per gli usi

1. Il rapporto percentuale tra gli usi caratterizzanti e gli altri usi previsti e ammessi per ciascun Sottosistema viene stabilit o come segue:

  • R1 "Città storica": la caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Residenza" compresi gli esercizi commerciali di vicinato in misura ≥ al 55% del totale della edificabile (SE) e del volume edificabile (VE).

Sono altresì esclusi: campeggi, stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante, impianti tecnici per il trattamento, la produzione e trasformazione di acqua, energia elettrica e gas, fatto salvo quanto strettamente necessario a garantire il servizio di distribuzione previsto dalle normative di riferimento; impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas; tutte le "Attività industriali e artigianali".

  • R2 "Città in aggiunta": la caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Residenza" compresi gli esercizi commerciali di vicinato in misura ≥ al 75 % del totale della edificabile (SE) e del volume edificabile (VE).

Sono altresì esclusi: campeggi, impianti tecnici per il trattamento, la produzione e trasformazione di acqua, energia elettrica e gas, fatto salvo quanto strettamente necessario a garantire il servizio di distribuzione previsto dalle normative di riferimento.

  • R3 "Città degli interventi unitari": la caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Residenza" compresi gli esercizi commerciali di vicinato in misura ≥ al 80 % del totale della superficie edificabile (SE).

Sono altresì esclusi: campeggi, impianti tecnici per il trattamento, la produzione e trasformazione di acqua, energia elettrica e gas, fatto salvo quanto strettamente necessario a garantire il servizio di distribuzione previsto dalle normative di riferimento; tutte le "Attività industriali e artigianali".

  • R4 "Nuclei rurali": la caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Residenza", "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico", Pubblici esercizi e Attrezzature ricettive extra alberghiere comprese le attività agrituristiche, in misura ≥ al 60% della superficie edificabile (SE) e del volume edificabile (VE). Seppure escluse le "Attività agricole", sono ammessi depositi per prodotti agricoli e ricoveri per animali da cortile.

Sono altresì esclusi: stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburante, medie strutture di vendita, complessi direzionali, attrezzature ricettive (con l'esclusione di quelle extra alberghiere).

2. Gli interventi di adeguamento e trasformazione, oltre quelli che modificano il suolo calpestabile, ad esclusione di quelli nel sottosistema R1, dovranno garantire una superficie permeabile ≥ al 25% della superficie fondiaria.

3. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" possono essere individuati come principali anche altri usi, comunque tra quelli ammessi nel sottosistema di appartenenza, da attribuire a specifiche aree o edifici: Tc, Tr, Tu, Sa, Sh; in questi casi, la caratterizzazione funzionale individuata potrà garantire la presenza dell'uso indicato fino al 100% del totale dello spazio aperto e/o della superficie edificabile (SE).

4. E' consentito mantenere percentuali differenti degli usi previsti e ammessi nel sottosistema, qualora risultino già presenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico. Il rapporto percentuale tra gli usi caratterizzanti e gli altri usi previsti e ammessi per ciascun sottosistema dovrà essere comunque garantito in caso di interventi di Ampliamento (Am) e Sostituzione edilizia (Se).

5. Le percentuali stabilite al precedente comma 1 possono essere raggiunte sia con un unico intervento che con più interventi successivi.

6. L'unità di riferimento ai fini del calcolo delle percentuali stabilite per i differenti usi e la localizzazione puntuale degli stessi é costituita dall'area investita dall'intervento proposto.

Nelle zone ricadenti nelle "Aree a pericolosità idraulica molto elevata P.I.4." e nelle "Aree a pericolosità idraulica elevata P.I.3." la superficie del piano terra è esclusa dal calcolo della Sul al fine della determinazione delle percentuali stabiliti tra gli usi caratterizzanti e gli altri usi previsti e ammessi.

7. Le attività commerciali, i servizi e le attrezzature d'uso pubblico dovranno essere ubicati preferibilmente al piano terra degli edifici.

8. Uffici e studi professionali, dovranno essere localizzati preferibilmente ai piani superiori degli edifici.

9. Le strade comprese all'interno del Sistema della residenza, ad esclusione di quelle appartenenti al Sistema della Mobilità, sono individuate nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" con la sigla (Ms). Fanno eccezione quelle individuate con la sigla (R1) del sottosistema "Città storica" e (R4) del sottosistema "Nuclei rurali", le cui caratteristiche sono assimilabili alle "Strade e spazi tutelati" dell'ambito M6 e dunque soggette alle prescrizioni di cui all'art.139 delle presenti norme.

10.Per i fabbricati esistenti posti nel Sistema della Residenza (R) destinati a Servizi sociali e ricreativi (Sr), per le esigenze connesse alla attività in essi svolta, è ammesso, a condizioni che non venga variato l'uso, un ampliamento "una tantum" pari a 100 mq di SE;

11.Per i fabbricati esistenti siglati (ma) con destinazione residenziale, posti nei Sottosistemi R1 e R2, sono ammessi ampliamenti una tantum del corpo di fabbrica principale, non assimilabili alla sopraelevazione, delle singole unità abitative preesistenti alla data di approvazione della presente normativa secondo i seguenti limiti massimi:

  • - per alloggi di superficie utile inferiore ai 100 mq aumento della superficie edificabile di 40 mq o di volume edificabile di 108 mc.
  • - per alloggi con superficie utile compresa fra i 100 mq e 120 mq aumento della superficie edificabile di 30 mq o di volume edificabile di 81 mc. ;
  • - per alloggi con superficie utile compresa fra 120 mq e 140 mq aumento della superficie edificabile di 20 mq. o di volume edificabile di 54 mc.

Tali ampliamenti una tantum, quando proposti in fabbricati condominiali composti da un numero di unità immobiliari superiori a 5, dovranno essere necessariamente compresi all’interno di un progetto unitario esteso all’intero immobile in modo da salvaguardare l’aspetto complessivo dell’edificio. Gli ampliamenti in oggetto non sono cumulabili con le fattispecie previste all’art.41 comma 8.

12.Per i fabbricati esistenti siglati (ma) con destinazione residenziale, posti nel Sottosistema R3, sono ammessi ampliamenti una tantum del 20% superficie edificata da destinare a porticato o loggiato, comprensivi della porzione non rientrante nella definizione di superficie edificabile.

13.Per i locali di somministrazione di alimenti e vivande e per i laboratori artigianali di cui al comma 2 dell’art.1 dell’Allegato A del REC è ammessa la realizzazione di dehors su suolo privato nella superficie complessiva non superiore alla superficie esistente già destinata alla somministrazione. Per le caratteristiche, ubicazione e dimensioni si rimanda all’Allegato A del REC, salvo in caso di realizzazione del dehors sul confine di proprietà nel qual caso dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art.28 comma 2.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59