Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 81 Generalità

1. Fanno parte del "Sistema Ambientale" i paesaggi e gli spazi aperti che presentano peculiarità naturalistiche, le aree agricole, le aree destinate a verde pubblico o di uso pubblico per lo svago e lo sport.

Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" vengono individuati i sei Sottosistemi e gli Ambiti per i quali il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico hanno previsto specifici obblighi, divieti, indirizzi.

2. Il sistema ambientale (V) si articola nei seguenti sottosistemi e ambiti:

Sottosistema V1: Riserva di biodiversità del Montalbano

Sottosistema V2: Aree agricole coltivate

  • Ambito V2.1: Aree collinari terrazzate
  • Ambito V2.2: Aree collinari terrazzate parcellizzate
  • Ambito V2.3: Aree pedecollinari composite
  • Ambito V2.4: Aree di crinale
  • Ambito V2.5: Aree di crinale di salvaguardia
  • Ambito V2.6: Aree di pendio e di fondovalle
  • Ambito V2.7: Aree agricole speciali
  • Ambito V2.8: Aree agricole con centri turistico-ricettivi

Sottosistema V3: Aree periurbane di transizione

Sottosistema V4: Connessioni fluviali

  • Ambito V4.1: Corridoio torrente Vincio
  • Ambito V4.2: Corridoio torrente Streda
  • Ambito V4.3: Corridoio rio di S. Ansano
  • Ambito V4.4: Corridoio rio dei Morticini
  • Ambito V4.5: Corridoio fiume Arno

Sottosistema V5: Capisaldi del verde territoriale

  • Ambito V5.1: Area attrezzata Le Croci
  • Ambito V5.2: Parco del Barco Mediceo
  • Ambito V5.3: I luoghi dell'acqua: il sistema dei mulini di Vinci e Vitolini
  • Ambito V5.4: Il percorso di Anchiano
  • Ambito V5.5: L'area sportiva - ricreativa del golf di Bellosguardo
  • Ambito V5.6: Il parco faunistico - naturalistico di S. Donato
  • Ambito V5.7: Il parco di villa Martelli
  • Ambito V5.8: Il maneggio del Vincio
  • Ambito V5.9: Giardino di Leonardo

Sottosistema V6: Capisaldi del verde urbano

  • Ambito V6.1: Le valli verdi di Vinci capoluogo
  • Ambito V6.2: La cittadella dello sport di Petroio
  • Ambito V6.3: Il parco agricolo di Spicchio-Sovigliana
  • Ambito V6.4:Il parco del castello di Vitolini
  • Ambito V6.5: Parchi urbani, liberi e attrezzati

Art. 82 Usi caratterizzanti, previsti ed esclusi

1. Il Sistema Ambientale è caratterizzato dagli usi principali "Attività agricole" e funzioni conesse , "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" e dalle strade funzionali al sistema: la caratterizzazione funzionale del Sistema è garantita dalla presenza di questi usi principali in misura tendenzialmente esclusiva.

Tutti gli Ambiti dei Sottosistemi V5: "Capisaldi del verde territoriale" e V6: "Capisaldi del verde urbano" sono caratterizzati anche dall'uso principale "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico".

L'Ambito V2.7: "Aree agricole speciali" è caratterizzato anche dalla presenza di specifiche Attività per la trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli.

L'Ambito V2.8: "Aree agricole con centri turistico-ricettivi" è caratterizzato anche dagli usi principali "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" e Attività turistico-ricettive.

2. Sono escluse le "Attività industriali e artigianali", le "Attività terziarie", attività per la trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici non strettamente collegate alla conduzione aziendale (con la sola eccezione dell'ambito V2.7), allevamenti di carattere intensivo ad esclusione di quelli già esistenti, le attività floro-vivaistiche.

3. Nel Sistema Ambientale, oltre a servizi e attrezzature, sono previste residenze esclusivamente negli edifici esistenti o in quelli di nuova edificazione da realizzare attraverso il programma aziendale.

4. Degli usi esclusi al comma 2 del presente articolo sono ammesse le seguenti articolazioni, salvo le limitazioni di cui agli articoli successivi: direzionale, attività private di servizio, centri di ricerca (solo nell'ambito V2.8), attrezzature turistico-ricettive, esercizi commerciali di vicinato, artigianato di servizio, pubblici esercizi, campeggi, stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburanti solo nelle aree non destinate a standard.

5. Gli usi non espressamente citati sono da considerarsi ammessi.

Art. 83 Regole per gli usi

1. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" possono essere individuati come principali anche altri usi, comunque tra quelli ammessi nel sottosistema o nell'ambito di appartenenza, da attribuire a specifiche aree o edifici: Tr; in questi casi, la caratterizzazione funzionale individuata potr&agrave garantire la presenza dell'uso indicato fino al 100% del totale dello spazio aperto e/o della superficie edificabile o edificata (SE).

2.Negli edifici esistenti a destinazione d’uso non agricola ed in quelli per cui è stato modificato l’uso ai sensi dell’art.84.5, compresi nelle aree del sistema ambientale V, sono ammesse nella misura massima del 40% della SE le seguenti destinazioni: direzionale, attività private di servizio, esercizi commerciali di vicinato, artigianato di servizio.

3. L’eventuale collocazione di elettrodotti aerei o la modificazione di quelli esistenti (che produce effetti di notevole "criticità visuale" difficilmente mitigabili) dovranno tenere conto dei valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del Sistema Ambientale, dei "valori scenici" degli insediamenti storici e del loro rapporto con il territorio rurale, salvaguardando la morfologia e le condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze con i "coni" visivi e panoramici, con le aree agricole e i crinali di pregio paesistico-ambientale.

La compatibilità e le condizioni di visibilità nell’inserimento di queste infrastrutture nel paesaggio dovranno comunque essere appositamente valutate e documentate negli elaborati di progetto.

Per tutti gli impianti dovrà essere posta massima attenzione alla stabilità dei pendii e dovrà essere rispettata la morfologia naturale del suolo, evitando modificazioni significative dell'andamento topografico con opere di movimento terra, salvo modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali all’installazione ed alla viabilità di accesso e di manutenzione; dovranno essere realizzate, ove necessario, opportune opere di drenaggio e di regimazione idraulica adottando, quando possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.

4. Le strade comprese all'interno del Sistema ambientale, ad esclusione di quelle appartenenti al Sistema della Mobilità, sono individuate nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" con la sigla (Ms).

Art. 84 Interventi sul patrimonio edilizio

1. Nelle parti destinate ad usi agricoli del territorio comunale comprese nel "sistema ambientale":

  1. a) gli interventi di nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione, trasferimenti di volumetrie se ammessi e compatibili con le prescrizioni contenute nei diversi sottosistemi ed ambiti del Piano, dovranno essere realizzati secondo quanto previsto al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della L.R.65/2014, nel rispetto delle invarianti strutturali del PTC della Provincia di Firenze.
  2. b) nei diversi sottosistemi ed ambiti del Piano sono sempre ammessi trasferimenti di volumetrie in "uscita"; sono ammessi trasferimenti di volumetrie in "entrata" esclusivamente nel Sottosistema V2: Aree agricole coltivate e solo per i fabbricati esistenti con destinazione d’uso agricola.
  3. c) gli interventi di ampliamento, ristrutturazione, trasferimenti di volumetrie sono comunque esclusi negli edifici ricadenti nella categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs), che identifica i beni di valore storico testimoniale considerati invarianti strutturali;

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, nei diversi Sottosistemi e Ambiti, sono individuati e definiti nei corrispondenti articoli di cui al "Titolo VI - Sistema ambientale" delle NTA del Piano Strutturale: nei successivi articoli se ne riporta il contenuto integrato da alcune specifiche prescrizioni.

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, nei diversi Sottosistemi e Ambiti, sono individuati e definiti nel rispetto del Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della L.R.65/2014 e conformemente agli indirizzi nei corrispondenti articoli di cui al "Titolo VI - Sistema ambientale" delle NTA del Piano Strutturale.

3. Il Regolamento Urbanistico, sulla base di un approfondito e dettagliato "Rilievo del patrimonio rurale" condotto in conformità con gli indirizzi e le prescrizioni contenuti nel Piano Strutturale, definisce la classificazione di singoli edifici, nuclei, complessi edilizi e loro pertinenze sulla base di una valutazione combinata della qualità architettonica, del valore storico testimoniale, delle caratteristiche morfo-tipologiche, dello stato di conservazione e del rapporto con il contesto.

La documentazione di analisi del patrimonio edilizio esistente (schedatura degli edifici e dei manufatti presenti nel territorio aperto), di supporto alla classificazione di cui al presente articolo, è contenuta nel SIT (Sistema Informativo Territoriale) del Comune di Vinci.

4. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" vengono specificati gli interventi ammissibili sui singoli edifici e spazi aperti compresi nelle aree del Sistema ambientale.

Gli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola e non agricola, sulla base delle diverse classi di valore attribuite, e con riferimento alle categorie di intervento definite all'art.41 delle presenti norme, vengono suddivisi in:

  • edifici considerati di valore storico testimoniale, contrassegnati da un "colore" (legenda) che individua una specifica categoria di intervento (co, cs, mc);
  • edifici considerati di valore storico testimoniale, contrassegnati da un "colore" (legenda) che individua una specifica categoria di intervento (mr) che segnala uno stato di conservazione assimilabile a quello di "rudere";
  • edifici considerati non di valore storico, privi di sigla o colore, per i quali è prevista la categoria d'intervento adeguamento (ad).

I "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" (S) e le Stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburanti (Td) vengono perimetrati e mantengono la sigla della categoria di intervento loro assegnata.

Gli spazi aperti di valore storico e di notevole qualità ambientale e paesaggistica vengono perimetrati e siglati (cv), quando non inclusi entro l'area perimetrata di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuati attraverso appositi "simboli", come previsto all'art.36, comma 4, delle presenti norme.

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Art. 84.1 Aree di pertinenza degli edifici

1. L'area di pertinenza individua l'area circostante i fabbricati, ovvero lo spazio legato all'edificio o al complesso da relazioni di complementarietà e di continuità fisica e formale,costituendo servizio funzionale all'uso principale ospitato. Sono inclusi nelle aree di pertinenza degli edifici i cortili, le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, gli orti domestici, i parcheggi, gli spazi di sosta e simili, sia che siano relativi alle attività agricole o meno.

2.I progetti edilizi riguardanti fabbricati, dovranno preliminarmente definire il perimetro dell'area di pertinenza utilizzando i criteri di cui al precedente comma 1.

3. Per gli interventi sugli spazi aperti eccedenti la manutenzione straordinaria è richiesta la redazione di un progetto dettagliato relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico testuale di tutti gli interventi previsti.

4.Per le aree di pertinenza dei singoli fabbricati di cui al comma 1, in genere destinate a giardini, orti, aie, corti, piazzali lastricati e resede, è previsto il mantenimento e il ripristino degli assetti originari anche attraverso opere di demolizione di manufatti incongrui. Va inoltre conservata la unitarietà degli spazi esterni con le loro sistemazioni differenziate, le recinzioni originarie, le alberature di corredo pregiate

5.Nella manutenzione delle aree di pertinenza esistenti e nelle nuove sistemazioni, le pavimentazioni sia degli spazi privati, sia degli spazi comuni, o di uso pubblico, dovranno essere tra loro coordinate.

6.In presenza di spazi unitari quali aie o corti rurali è da escludere il loro frazionamento fisico attraverso recinzioni, mentre la realizzazione di recinzioni con carattere unitario è sempre ammessa.

Art. 84.2 Interventi sul Patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola in assenza di programma aziendale

1. Salvo le ulteriori specificazioni contenute negli elaborati grafici e/o all'interno delle singole ambiti e alle categorie di intervento di cui all'art. 41 delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale , quando non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola, sono sempre consentiti, in conformità alla normativa specifica di cui agli articoli seguenti:

  • - Gli interventi di ampliamento una tantum fino a un massimo di 50 mc per ogni abitazione rurale

2. Sono riservati agli imprenditori agricolo-professionali i seguenti interventi:

  • - Gli interventi di ampliamento una tantum fino a un massimo di 100 mc per ogni abitazione rurale
  • - Gli interventi sui manufatti agricoli di ampliamento una tantum fino a un massimo del 10 % del volume esistente e comunque non oltre i 300 mc.
  • - Trasferimenti di volumetrie nei limiti del 20% del volume degli edifici aziendali legittimamente esistenti. Le volumetrie trasferite non si cumulano tra loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi previsti ai punti precedenti del presente comma.

3. Gli interventi del presente articolo non sono ammessi nel Sottosistema V3 – Aree periurbane di transizione.

4.Gli interventi del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti ai successivi artt. 84.4.1 e 84.5

Art. 84.3 Interventi sul Patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale i seguenti interventi:

  • - I trasferimenti volumetrici e gli ampliamenti volumetrici previsti al precedente art.84.2, ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale;
  • - Ristrutturazioni urbanistiche

Art. 84.4 Interventi sul Patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

Art. 84.4.1 Interventi sul P.E.E. con destinazione d'uso residenziale non agricola

1. Salvo le ulteriori specificazioni contenute negli elaborati grafici e/o all'interno dei singoli Ambiti e alle categorie di intervento di cui all'art.41 delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, sono sempre consentiti, in conformità alla normativa specifica di cui agli articoli seguenti:

  • - Tutti gli interventi di cui agli artt. 41 delle presenti NTA, salvo la ristrutturazione urbanistica e nel rispetto della classificazione degli edifici ;
  • - Ampliamenti una tantum per unità abitativa nella misura del 30% della superficie edificata (SE) esistente o del 30% del volume edificato (VE). Gli interventi, che non dovranno determinare l'aumento delle unità abitative, non potranno comportare una superficie edificata (SE) totale superiore a 150 mq. Tali ampliamenti, che potranno essere realizzati solo per gli edifici non siglati come (co, cs) ed (mr), devono essere finalizzati alla riqualificazione tipologica e formale dell'organismo edilizio ed attuati secondo appropriate regole di crescita o di aggregazione del tipo edilizio. In ogni caso la realizzazione degli ampliamenti di cui sopra, sarà subordinata alla correlazione tra l'edificio e/o unità immobiliare oggetto d'intervento ed il mantenimento in coltura di una superficie fondiaria minima di pertinenza, pari a 600 mq.;
  • - la realizzazione di porticati e loggiati al piano terra nella misura massima del 30% della superficie coperta del fabbricato. Tali manufatti dovranno essere realizzati esclusivamente sui prospetti principale o tergale del fabbricato e non potranno essere realizzati sugli edifici siglati (co, cs) ed (mr).

2. Per trasformazioni e frazionamenti del patrimonio residenziale, la superficie edificata (SE) di ciascun alloggio non potrà essere inferiore a 75 mq.

3.In tutti i fabbricati esistenti, ad esclusione degli edifici siglati (co) e (cs), è consentita la realizzazione di scale esterne in muratura tamponate (senza elementi a sbalzo). Tali collegamenti esterni non potranno essere realizzati sui prospetti principali.

4.Gli interventi del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti agli artt.84.2 e 84.5.

5.Gli ampliamenti una tantum del presente articolo relativi a fabbricati in aderenza con altri, soggetti alla categoria di intervento conservazione (co, cs) e/o mantenimento (mr), dovranno rispettare gli elementi decorativi e i caratteri dell’impaginato architettonico del fabbricato tutelato.

6. Gli interventi del presente articolo non sono ammessi nel Sottosistema V3 – Aree periurbane di transizione.

Art. 84.4.2 Interventi sul Patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso a Servizi pubblici e di uso pubblico (S)

1.Per i fabbricati esistenti posti nel Sistema Ambientale (V) destinati a Servizi sociali e ricreativi (Sr), per le esigenze connesse alla attività in essi svolta, è ammesso, a condizioni che non venga variato l'uso, un ampliamento "una tantum" pari a 250 mq di SE;

2. L'intervento di ampliamento dovrà avere caratteristiche tipologiche coerenti sia con il fabbricato esistente che con il contesto agricolo-paesaggistico di riferimento.

Art. 84.5 Mutamento delle destinazioni d'uso in zona agricola

1. Gli interventi edilizi che comportano mutamento della destinazione d'uso degli edifici presenti e comunque legittimati in ambito agricolo, sono regolati, salvo più restrittivi limiti e prescrizioni di zona, dalla legislazione vigente in materia e dalle presenti norme.

2. Le nuove unità immobiliari residenziali derivanti da eventuali frazionamenti non potranno in ogni caso prevedere un SE inferiore a 75 mq.

3. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007 e quelli per i quali sono decaduti gli impegni di cui alla l.r. 10/79 e l.r. 64/95 (art. 81 lrt 65/2014) e quelli aventi destinazione non rurale,possono mutare destinazioni d'uso verso: -residenza
-turistico ricettivo
-cliniche veterinarie
-altre destinazioni d’uso determinate con le percentuali indicate all’art.83.

4.Possono essere oggetto di interventi di mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 3 i manufatti comunque legittimati e gli altri fabbricati di cui al comma 3, per i quali dall’intervento derivi una SU derivante anche dall’accorpamento di più fabbricati comunque legittimati insistenti nella stessa unità poderale, minima di mq. 55.Tali interventi assimilabili anche alla sostituzione edilizia , non possono prevedere la demolizione di edifici e manufatti di valore storico testimoniale (siglati co, cs, mc), comunque nel rispetto delle limitazioni previste per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola e non.

Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi a condizione che il proprietario elimini tutti gli elementi di degrado presenti nello spazio aperto intorno all'edificio principale, garantendo il "recupero paesaggistico" dell'area e la sua riorganizzazione funzionale.

5. Gli interventi di cui al comma 4quando non assimilabili alla sostituzione edilizia potranno essere realizzati esclusivamente all’interno dell’area di pertinenza come definita dall’art.84.1.

6. Per le nuove destinazioni d'uso di cui al comma 3, deve essere dimostrata, in fase progettuale, la disponibilità di adeguato approvvigionamento idrico e depurazione.

7. Gli interventi previsti al comma 4, quando assimilabili alla sostituzione edilizia, ai sensi dell’art. 83 comma 1 della L.R. 65/2014, sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a spesa del richiedente, nella quale il titolare si impegni a collegare le unità immobiliari che cambiano la destinazione d’uso agricola alla:
- pertinenza minima di terreno di 300 mq adiacente ed accorpata al manufatto, qualora la pertinenza non sia individuabile secondo i criteri dell’art.84.1;
- alla pertinenza quando individuabile secondo i criteri dell’art.84.1.

8. Gli interventi previsti al comma 4, quando assimilabili alla sostituzione edilizia e che interessino volumetrie superiori a 1000 mc, sono soggetti all'approvazione di un Piano di Recupero ai sensi dell’art.119 della LR 65/2014.

9. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi sopra previsti:

  • a) Gli interventi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti.
  • b) gli aggetti di gronda dovranno essere ridotti.
  • c) La tinteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio), con l'uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello
  • d) altezza dei fronti mt. 4.50;
  • e) La copertura deve essere con tipologia a capanna o a padiglione, con inclinazione massima delle falde del 30%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in cotto alla toscana. I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio
  • f) Le aperture principali dovranno rispettare il seguente rapporto h/l con tolleranza +/- 0,2 sui rapporti indicati di seguito:
    • 1,5 per le finestre, con h massimo non superiore a 130 cm
    • 2,5 per le porte, con h massimo non superiore a 220 cm
  • g) gli infissi dovranno rispettare secondo le disposizioni del vigente regolamento edilizio, sono ammesse persiane alla fiorentina In legno o altro materiale verniciato con colori tradizionali
  • h) la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità senza il ricorso all'uso dell'asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; l' introduzione di nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;
  • i) Non è consentita:
    • -la realizzazione di balconi in sporgenza dal filo esterno della muratura
    • -l'uso di elementi di arredo e parapetti in cemento armato
    • -l’uso di buttafuori in c.a. e in calcestruzzo prefabbricati;
    • -l’uso di canali di gronda e pluviali in materiale diverso dal rame o dalla lamiera zincata;
    • -l’uso di canali di gronda o pluviali a sezione quadra o rettangolare;
    • -l’esecuzione di intonaci "falso rustico" (lacrimato, graffiato, a buccia di arancia) e di rivestimenti plastici.

10. Disposizioni di carattere igienico-sanitario per tutti gli interventi:

  • -Le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere improntate al maggior risparmio possibile attraverso le migliori tecnologie attuabili con utilizzo di acque di qualità inferiore per gli usi non potabili, da evidenziare con apposita documentazione tecnica allegata al progetto.

11.Gli interventi del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti agli artt.84.2 e 84.4.1.

Art. 85 Sottosistema V1: Riserva di biodiversità del Montalbano

1. Costituiscono Riserva di biodiversità le aree collinari prevalentemente boscate del Montalbano e altre aree contermini caratterizzate da continuità vegetazionale e idrogeomorfologica; ricche di masse arboree, cespuglieti, prati-pascoli e seminativi interclusi nelle aree boscate, definiscono un ecosistema complesso caratterizzato da elevata naturalità ed assumono un ruolo di riequilibrio eco-biologico e climatico per l'intero territorio.

In tali aree non si applicano integralmente le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della L.R.65/2014, poiché considerate non ad esclusiva o prevalente funzione agricola.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nel sottosistema V1 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla salvaguardia e al mantenimento dei boschi, al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante opere di ri-naturalizzazione e ri-forestazione guidata;
  • alla ri-colonizzazione vegetazionale delle aree denudate;
  • al recupero delle aree agricole abbandonate;
  • alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico (che favoriscano la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione e adottino opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione);
  • alla conservazione e alla valorizzazione del sistema insediativo antico;
  • all'apertura di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo naturalistico.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e funzioni conesse e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Art. 86 Sottosistema V2: Aree agricole coltivate

1. Sono aree dislocate su differenti partizioni morfologiche prevalentemente coltivate ad oliveti e vigneti, con impianti nuovi o di tipo tradizionale, in misura minore di seminativi e prati ubicati prevalentemente nelle aree di fondovalle. Sono connotate da assetti agricoli generalmente a media/alta redditività e dalla permanenza dei caratteri principali del paesaggio tradizionale vinciano.

La pianificazione degli assetti produttivi agricoli dovrà avere come riferimento territoriale i sottobacini idrografici del Vincio, Streda, S, Ansano, Rio dei Morticini: per valutare e individuare nei programmi aziendali criteri e parametri di "compensazione e miglioramento ambientale" cui attenersi in relazione alle diverse caratteristiche degli stessi.

In tali aree, con esclusiva o prevalente funzione agricola, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della L.R.65/2014, fatto salvo quanto previsto nelle specifiche norme dei differenti ambiti.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nel sottosistema V2 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • al mantenimento e all'incentivazione della funzione agricola;
  • alla salvaguardia ed al potenziamento dei caratteri agricoli tradizionali (trama e delle modalità insediative), alla riqualificazione delle situazioni di degrado e di "incongruenza" tipologica, al recupero del patrimonio edilizio presente;
  • favorire le sistemazioni di tipo tradizionale (cavalcapoggio e giropoggio) che conservano il sistema di regimazione delle acque monte-valle;
  • a consolidare la struttura del paesaggio attraverso il mantenimento e/o la reintroduzione dei suoi elementi tipici (filari alberati e isolati, siepi di delimitazione dei fondi, macchie e boschetti, ecc.).

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e funzioni conesse, "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi: le attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata, ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Art. 87 Ambito V2.1 Aree collinari terrazzate

1. Occupano la parte centrale delle aree collinari terrazzate del Montalbano, la meno acclive, e sono caratterizzate da coltivazioni a uliveto e vigneto, condotte prevalentemente da aziende medio-grandi che negli assetti agrari recenti hanno operato una sostituzione dell'oliveto tradizionale con nuovi impianti colturali, privi di terrazzi, che determinano profonde modifiche dei paesaggi storici tradizionali. Queste aree sono da considerare con esclusiva funzione agricola.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.1 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • al mantenimento e alla riproposizione degli assetti colturali tradizionali, in particolare di quelli ubicati nelle aree terrazzate;
  • al ripristino dei terrazzamenti abbandonati (o in stato di degrado), della viabilità vicinale e poderale, alla realizzazione di sistemi di collettamento e drenaggio delle acque superficiali;
  • al mantenimento e alla salvaguardia degli impianti vegetazionali esistenti, alla realizzazione di nuovi;
  • all'incentivazione di pratiche agricole di tipo biologico-biodinamico, più in generale coerenti con le caratteristiche morfologiche e pedologiche dei terreni e con le qualità ambientali e paesistiche dei luoghi.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Art. 88 Ambito V2.2: Aree collinari terrazzate parcellizzate

1. Aree contraddistinte da pendenze accentuate e dalla presenza di forre incise e ricche di vegetazione, caratterizzate da oliveti e appezzamenti agricoli fortemente frazionati (spesso utilizzati a livello "amatoriale"), in gran parte distribuiti su terrazzamenti. Queste aree sono da considerare con prevalente funzione agricola.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.2 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla manutenzione e conservazione degli elementi di struttura dei paesaggi e degli assetti agricoli tradizionali, in particolare di terrazzi, scale in pietra e ciglionature, dei sistemi di regimazione e collettamento delle acque superficiali, degli impianti vegetazionali esistenti, degli edifici e manufatti storici, delle pertinenze pavimentate, della trama della viabilità minore.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Art. 89 Ambito V2.3: Aree pedecollinari composite

1. Sono aree di transizione poste tra il sistema collinare del Montalbano e i crinali della pianura ondulata che presentano una configurazione morfologica connotata da ampi fondovalle: caratterizzate dalla permanenza di sistemi agricoli misti, con assetti di tipo tradizionale (vigneti, oliveti e seminativi) che non hanno subito la trasformazione in monocolture, sono aree da salvaguardare e tutelare. Queste aree sono da considerare con esclusiva funzione agricola.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.3 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • a favorire il mantenimento della varietà degli assetti colturali esistenti, limitando modifiche insediative e/o infrastrutturali.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Art. 90 Ambito V2.4: Aree di crinale

1. Sono le parti del territorio destinate ad un'agricoltura di qualità, condotte prevalentemente da strutture aziendali di tipo imprenditoriale. Queste aree sono da considerare con esclusiva funzione agricola.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.4 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • allo sviluppo delle attività agricole nel rispetto delle caratteristiche geologiche e ambientali esistenti, in modo da controllare e prevenire possibili fenomeni di erosione e dilavamento superficiale.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Art. 91 Ambito V2.5: Aree di crinale di salvaguardia

1. L'ambito è connotato da una specifica morfologia dei crinali e dalla configurazione che ne deriva in presenza di assetti colturali fortemente parcellizzati, tipici delle aree agricole legate alla conduzione di tipo mezzadrile. Queste aree sono da considerare con prevalente funzione agricola.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.5 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • a preservare e mantenere le trame storiche e le regole insediative del paesaggio agrario tradizionale.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Art. 92 Ambito V2.6: Aree di pendio e di fondovalle

1. L'ambito comprende aree di pendio con pendenze poco accentuate, connotate da impianti intensivi a vigneto e interessate da fenomeni di instabilità geomorfologia ed erosione superficiale: fenomeni che nel tempo hanno prodotto situazioni di criticità ambientale e una consistente modificazione del paesaggio dovuta all'abbandono dei sistemi di coltivazione tradizionale (cavalcapoggio e giropoggio, sostituiti dal rittochino), che ha determinato la creazione di appezzamenti più ampi, l'eliminazione di siepi e filari, assetti e modalità di impianto indistinti per le aree di crinale e di fondovalle. Queste aree sono da considerare con esclusiva funzione agricola.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.6 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • a ripristinare assetti agricoli coerenti con le diverse caratteristiche del fondovalle e del pendio, con un utilizzo del suolo differenziato e il recupero dei sistemi di coltivazione tradizionali per gli oliveti e i vigneti;
  • a garantire la permanenza degli elementi vegetazionali e architettonici caratterizzanti (filari e rotonde alberati, siepi, invasi o zone umide, tabernacoli, pozzi, ecc).

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Art. 94 Ambito V2.8: Aree agricole con centri turistico-ricettivi

1. Sono aree coltivate prevalentemente a vigneto-oliveto, caratterizzate dalla presenza di ville e fattorie (aziende agricole), dotate di servizi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che si prefiggono di integrare l'attività agricola con quella turistica e ricettiva. Queste aree sono da considerare con prevalente funzione agricola.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.8 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • al mantenimento dell'attività agricola e alla creazione di centri turistico-ricettivi. Il piano aziendale può prevedere la destinazione d'uso turistico-ricettivo di edifici ricadenti all'interno dell'Ambito: fermo restando che, seppure deruralizzati e trasferiti a questi utilizzi, essi non possono essere scorporati dalla sommatoria dei volumi presenti e necessari alla conduzione dell'azienda agricola; in tal senso restano quota parte delle volumetrie aziendali e devono essere computati nello stesso piano o nei successivi piani aziendali. La realizzazione dei centri turistico-ricettivi è subordinata all'approvazione di un Piano Attuativo.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Art. 95 Sottosistema V3: Aree periurbane di transizione

1. Ubicate prevalentemente a ridosso dei centri abitati, comprendono situazioni diverse ed eterogenee: residui di bosco, orti e colture a vite-olivo, aree agricole intercluse o abbandonate, aree agricole di rilevante pregio paesaggistico ed ambientale. Queste aree, storicamente vocate a funzioni e attività miste (legate alle esigenze dell’adiacente tessuto urbano), sono contraddistinte da un paesaggio agricolo a trame minute, fortemente antropizzato. In tali aree non si applicano integralmente le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III “Disposizioni sul territorio rurale” della L.R.65/2014 poiché considerate non ad esclusiva o prevalente funzione agricola.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nel sottosistema V3 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla salvaguardia delle siepi e dei boschi integri, al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante opere di ri-naturalizzazione e ri-forestazione guidata;
  • alla sola attività di manutenzione per le aree boscate e delle siepi, con divieto di taglio e di sostituzione con specie non autoctone e con incentivazione delle associazioni vegetali autoctone;
  • alla salvaguardia e al mantenimento degli impianti vegetazionali esistenti (filari alberati, alberature isolate o a macchia), dei ciglioni, delle scarpate naturali e artificiali, degli assetti agricoli di tipo tradizionale;
  • al mantenimento e potenziamento di oliveti e vigneti, con il divieto di modificare gli assetti colturali tradizionali;
  • al recupero delle aree agricole abbandonate;
  • alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico;
  • alla salvaguardia e al mantenimento degli "elementi di struttura" del paesaggio, quali percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne;
  • alla salvaguardia, al mantenimento e ripristino delle percorrenze lungo i crinali e di collegamento crinale-fondovalle, dei percorsi di risalita verso la città e l'accesso ai corsi d'acqua;
  • all'apertura di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo didattico-naturalistico.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Art. 96 Sottosistema V4: Connessioni fluviali

1. Le connessioni fluviali sono una delle componenti primarie della rete ecologica del territorio di Vinci: per le caratteristiche degli ecosistemi presenti e per la continuità ambientale che garantiscono alle diverse parti del territorio (riserve di biodiversità, aree agricole, spazi verdi urbani e territoriali). Costituite da aree tra le più sensibili dal punto di vista idrologico e ambientale, sono organizzate lungo i corridoi fluviali del Vincio, Streda, S. Ansano, Morticini e in parte sul reticolo degli affluenti minori. In tali aree non si applicano integralmente le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III “Disposizioni sul territorio rurale” della L.R.65/2014, poiché considerate non ad esclusiva o prevalente funzione agricola.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nel sottosistema V4 il Regolamento Urbanistico, oltre ad individuare fasce di rispetto e/o di salvaguardia nelle quali sono vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici, prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla salvaguardia ed al riequilibrio degli ecosistemi fluviali, che favoriscano la continuità del reticolo idrografico, la tutela degli alvei e di tutte le aree di divagazione delle acque;
  • alla salvaguardia, ripristino e potenziamento delle fasce vegetazionali riparali (rinaturalizzazione);
  • alla salvaguardia, degli assetti agricoli tradizionali, anche con interventi di manutenzione e ripristino della continuità del sistema dei fossi e la riconversione delle colture non compatibili;
  • all'eliminazione o al contenimento del rischio idraulico con interventi di riqualificazione idrogeologica e riassetto idraulico;
  • all'apertura di percorsi ciclo-pedonali, itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo didattico-naturalistico.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Art. 97 Ambito V4.1: Corridoio torrente Vincio

1. Il corridoio del Vincio costituisce un elemento di continuità geografica tra il sistema delle paludi di Fucecchio e il Montalbano. Tale caratterizzazione può essere valorizzata assumendo il Vincio quale corridoio ecologico di collegamento tra gli ecosistemi ambientali citati. L'ambito è connotato da usi esclusivamente agricoli di tipo estensivo (seminativi) e, nel fondovalle, da trame di paesaggio caratterizzate da interventi di bonifica idraulica.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V4.1 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla messa in sicurezza dal rischio idraulico;
  • alla "ricostruzione" del paesaggio legato all'ecosistema fluviale e al tema dell'acqua: attraverso pratiche agricole compatibili e assetti colturali in grado di attirare e potenziare la presenza di avifauna, con la riconversione verso un'agricoltura biologica e bio-dinamica.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Art. 98 Ambito V4.2: Corridoio torrente Streda

1. Il corridoio dello Streda connette l'ecosistema dell'Arno con quello del Montalbano e si presenta diviso in due parti (collinare/fondovalle) connotate da diverse configurazioni morfologiche. Il corridoio stabilisce inoltre un insieme di relazioni con le aree produttive esistenti (in prossimità della confluenza con l'Arno) e con quelle residenziali in prossimità del capoluogo.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V4.2 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla messa in sicurezza dal rischio idraulico;
  • alla formazione di aree di mitigazione e compensazione ambientale.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Art. 99 Ambito V4.3: Corridoio rio di S. Ansano

1. Il corridoio del rio di S. Ansano mette in comunicazione l'ecosistema dell'Arno con quello del Montalbano e si presenta diviso in tre parti: quella nei pressi della confluenza con l'Arno, connotata dalla discontinuità dovuta alla presenza di aree residenziali-produttive e soggetta a fenomeni di esondazione; quella di fondovalle, utilizzata prevalentemente per attività agricole, interessata a sua volta da fenomeni di esondazione; la parte alta, "segnata" dall'insediamento produttivo di S. Ansano, che ha creato una forte discontinuità nell'assetto morfo-idrogeologico.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V4.3 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla messa in sicurezza dal rischio idraulico;
  • a costituire un sistema di "aree naturali umide" di fondovalle, con l'obiettivo di riqualificare situazioni di degrado e arricchire la biodiversità del territorio, dotandolo inoltre di nuove possibilità di fruizione delle risorse naturali;
  • alla formazione di aree di mitigazione e compensazione ambientale.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Art. 100 Ambito V4.4: Corridoio rio dei Morticini

1. Il corridoio del rio dei Morticini mette in comunicazione l'ecosistema dell'Arno con quello del Montalbano ed è caratterizzato prevalentemente da usi agricoli. Nella parte finale, quella che attraversa le frazioni di Spicchio e Sovigliana, fino alla confluenza con l'Arno, il rio è canalizzato: il restringimento dell'alveo in questo segmento urbano, in caso di piogge intense, causa fenomeni di esondazione (rigurgito).

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V4.4 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla messa in sicurezza dal rischio idraulico e alla contestuale realizzazione di interventi di recupero ambientale con sistemazioni di ingegneria naturalistica (in particolare nel tratto urbano);
  • alla creazione di un sistema di fruizione continuo lungo il suo corso;
  • alla formazione di aree di mitigazione e compensazione ambientale.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Art. 101 Ambito V4.5: Corridoio fiume Arno

1. Il tratto del fiume Arno che ricade nel comune di Vinci rappresenta un segmento limitato del lungo "corridoio" che attraversa la Toscana: in tal senso, le problematiche che investono il tratto vinciano, le azioni e i possibili interventi per la messa in sicurezza dal rischio idraulico e il recupero ambientale (in particolare nel tratto urbano) dovranno essere realizzati d'intesa con l'Autorità di Bacino. Resta il fatto, che la funzionalità fluviale del tratto compreso nel Comune di Vinci risulta scadente: ciò comporta notevoli alterazioni ecosistemiche, un consistente abbassamento della biodiversità dell'ambiente fluviale e della capacità di auto-depurazione del corso d'acqua.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V4.5 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati al miglioramento della funzionalità del fiume Arno attraverso una serie di azioni specifiche:

  • la costituzione di zone umide ai bordi del fiume;
  • l'introduzione di vegetazione perifluviale continua (bosco ripario), di ampiezza preferibilmente non inferiore a 30 m;
  • la riconversione verso un'agricoltura biologica e bio-dinamica delle aree confinanti utilizzate per colture intensive;
  • la conversione delle difese in cemento o gabbionate con interventi di ingegneria naturalistica;
  • la creazione di un sistema di fruizione e di riavvicinamento al fiume, con la realizzazione di "affacci", discese e percorrenze ciclo-pedonali;
  • la formazione di aree di mitigazione e compensazione ambientale.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Art. 102 Sottosistema V5: Capisaldi del verde territoriale

1. Il sottosistema è connotato da un’insieme di "luoghi verdi" per il tempo libero, caratterizzati da diversi tipi di spazi e attrezzature: essi comprendono parti di territorio agricolo, aree boscate, zone umide o fluviali, connotate dalla permanenza di caratteri storici (luoghi, usi, qualità delle presenze vegetazionali), nelle quali è possibile svolgere anche attività ricreative e culturali. In tali aree non si applicano integralmente le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della L.R.65/2014, poiché considerate non ad esclusiva o prevalente funzione agricola.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nel sottosistema V5 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla realizzazioni di aree e strutture da destinare a servizi per le attività di tempo libero, percorsi didattici, servizi culturali di interesse territoriale; valorizzando e salvaguardando i caratteri storico-ambientali del territorio.

Il Regolamento Urbanistico fornisce, per alcuni ambiti del sottosistema sottoposti a previsioni particolareggiate, indicazioni e prescrizioni sulle modalità d'attuazione degli interventi e sul dimensionamento dei servizi necessari allo svolgimento delle attività previste; alcune parti ricadono invece all'interno delle aree contrassegnate dalla sigla PX e potranno essere assoggettate all'elaborazione di un progetto norma).

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata.

Art. 103 Ambito V5.1: Area attrezzata Le Croci

1. L'ambito comprende un'area posta sul crinale del Montalbano, lungo il confine con il comune di Carmignano (non lontano dall'area di S. Giusto - Pietramarina - Pinone); l'area, non lontana dai siti archeologici di Muro a Michele e Torricelle, è immaginata come elemento di testata della "strada parco".

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V5.1 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla realizzazione di un'ampia area attrezzata con servizi per attività di tempo libero e la creazione di un invaso artificiale (da utilizzare, in caso di incendi, dalla Protezione Civile).

Alcune aree dell'ambito sono contrassegnate dalla sigla PX.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata.

Art. 104 Ambito V5.2: Parco del Barco Mediceo

1. L'ambito si estende sull'area compresa tra la viabilità di accesso al nucleo di Faltognano e le antiche mura del Barco Mediceo: occupa una vasta superficie boscata di grande qualità, ai margini della quale (verso la strada provinciale) si trova un complesso rurale di valore storico paesaggistico. La parte alta, adiacente il muro del Barco, è caratterizzata da terrazzamenti in pietra.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V5.2 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla sistemazione e organizzazione delle aree a supporto del parco (attrezzature per il tempo libero e la didattica ambientale, servizi ricreativi, sportivi e di accoglienza) e delle attività da svolgere nel contesto più generale del Montalbano.

Alcune aree dell'ambito sono contrassegnate dalla sigla PX.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata.

Art. 105 Ambito V5.3: I luoghi dell'acqua: il sistema dei mulini di Vinci e Vitolini

1. L'ambito comprende aree dove sono evidenti memorie e manufatti della cultura materiale del territorio, aree nelle quali è ancora possibile riconoscere "luoghi dell'acqua", con le opere di regimazione e i macchinari legati all'attività dei mulini.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V5.3 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla valorizzazione dei complessi dei mulini e dei loro spazi di pertinenza, attraverso la creazione di aree e percorsi didattici, servizi culturali e museali, aree per attività ricreative e la sosta.

Alcune aree dell'ambito sono contrassegnate dalla sigla PX.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata.

Art. 106 Ambito V5.4: Il percorso di Anchiano

1. L'ambito si sviluppa lungo il crinale terrazzato che collega Vinci con la località di Anchiano (casa natale di Leonardo) e si configura come estensione nel territorio del sistema museale vinciano: una sezione dedicata ai paesaggi e luoghi di Leonardo.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V5.4 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla realizzazione del parco tematico "Leonardo e il suo territorio": attraverso il potenziamento delle strutture esistenti e l'utilizzo di nuovi spazi dislocati lungo il percorso pedonale che collega Vinci ad Anchiano.

Alcune aree dell'ambito sono contrassegnate dalla sigla PX.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata.

Art. 107 Ambito V5.5: L'area sportiva - ricreativa del golf di Bellosguardo

1. L'ambito include le aree comprese tra i crinali di Bellosguado e S. Donato (con terreni parte in pendio e parte in fondovalle) destinata ad ospitare un campo da golf .

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V5.5 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla realizzazione di un campo da golf, con annessi servizi legati allo svolgimento dell'attività golfistica comunque inferiore a 18 buche (spogliatoi, servizi igienici, depositi per macchinari e attrezzature, pubblici esercizi, spazi ricreativi-sportivi e relax); dovrà inoltre essere ripristinato l'antico tracciato di crinale a delimitazione del perimetro del campo da golf. Il campo da golf e le strutture ricettive, nonché i servizi dovranno avere gestione unitaria.

Gli interventi che interessano l'area sportiva - ricreativa del golf di Bellosguardo sono subordinati all'approvazione di un Piano Attuativo.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata. Sono ammesse attività agricole relative alle aree non utilizzate ai fini sportivi.

5. In relazione a questi obiettivi le NTA del P.A. convenzionato per l’area sportiva - ricreativa del golf di Bellosguardo sono parte integrante del RU, come di seguito riportato in apposito e specifico allegato.

6. In caso di cessazione delle attività, le aree interessate assumeranno la destinazione urbanistica di quelle contermini (in parte come Ambito V2.5: Aree di crinale di salvaguardia, in parte come Ambito V2.6: Aree di pendio e di fondovalle); contestualmente alla dismissione, dovranno essere realizzate le necessarie bonifiche ambientali e il ripristino dei luoghi.

7. Ai fini delle verifiche del rispetto dei parametri urbanistici, trattandosi di P.A. convenzionato, si continuano ad applicare i parametri e le definizioni urbanistico/edilizie vigenti al momento dell’approvazione del P.A. (D.C.C. n. del ) fino alla scadenza di validità della convenzione in essere.

Art. 108 Ambito V5.6: Il parco faunistico -naturalistico di S. Donato

1. L'ambito comprende l'area situata lungo il percorso che collega il nucleo di S. Donato con il centro di Vinci, già utilizzata come discarica comunale, oggi in fase di post gestione.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V5.6 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla creazione di un'area di bird-watching, da integrare con le aree boscate e le piccole zone umide esistenti nelle vicinanze, con la predisposizione di: impianto di siepi e arbusti (compatibili), realizzazione di postazioni per l'osservazione della fauna e percorsi didattici.

Alcune aree dell'ambito sono contrassegnate dalla sigla PX.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata.

Art. 109 Ambito V5.7: Il parco di villa Martelli

1. L'ambito comprende il parco della villa (di impianto storico) che è suddiviso in tre parti distinte: il giardino formale, connesso all'edificio principale; un appezzamento agricolo; il bosco dislocato lungo il pendio.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V5.7 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla riqualificazione del parco e della parte boscata attraverso un progetto unitario che renda coerenti finalità e metodologie del recupero storico.

La quasi totalità delle aree ricadenti nell'ambito sono incluse nel perimetro del PN1: Villa Martelli, art.142 delle presenti norme.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata.

Art. 110 Ambito V5.8: Centro di equitazione del Vincio

1. L'ambito comprende una zona prospiciente il torrente Vincio, lungo la strada provinciale per Lamporecchio, che si presta a svolgere un ruolo di servizio per attività sportive a livello territoriale.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V5.8 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla riqualificazione delle strutture dell'ippodromo esistente e all'integrazione con altre attività: scuola di equitazione, ippoterapia, maneggio, escursioni di trekking a cavallo. In relazione a queste attività potranno essere realizzate piste e piccoli circuiti; dei "paddock" per lo stazionamento degli animali e una club-house con relativi servizi, da realizzare con strutture provvisorie e removibili, non più alte di un piano. Per queste strutture. sarà obbligatorio sottoscrivere una convenzione (o atto d'obbligo unilaterale) in sede di approvazione del progetto, che preveda contestualmente alla cessazione delle attività la loro rimozione, la bonifica delle aree, il ripristino dei luoghi.

La quasi totalità delle aree ricadenti nell'ambito sono contrassegnate dalla sigla PX.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata.

Art. 111 Ambito V5.9: Giardino di Leonardo

1. L'ambito comprende le aree che si estendono tra la Via Cerretana (in prossimità del cimitero di Vinci capoluogo) e la strada vicinale di Ceoli nei pressi del podere Grappa.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V5.9 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla realizzazione di un'area attrezzata integrata con le attività agricole, da destinare alla realizzazione di spazi attrezzati (foresteria, esposizioni, seminari) e di un parco giardino ispirato ai progetti di Leonardo, dove collocare installazioni artistiche, sculture e "ingegni leonardeschi". Nell'area potrà essere ubicata anche una struttura per rappresentazioni e spettacoli all'aperto (da realizzare sfruttando la morfologia del terreno).

La aree ricadenti nell'ambito sono incluse nel perimetro del PN2: Giardino di Leonardo, art.143 delle presenti norme.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata.

Art. 112 Sottosistema V6: Capisaldi del verde urbano

1. Sono capisaldi del verde urbano i parchi e i giardini storici, i parchi urbani attrezzati, le aree sportive, le valli verdi, i luoghi dell'acqua e le passeggiate alberate. I capisaldi del verde urbano si configurano come parti qualificate della rete ecologica poste all'interno o in prossimità delle aree urbanizzate: sono elementi di continuità tra quest'ultime e il territorio aperto; aree, elementi puntuali e lineari (diversi per carattere, destinazione, dimensione) funzionali alla costruzione e all'organizzazione di connessioni utili al riequilibrio dell'ecosistema urbano e ambientale (rispetto all'irraggiamento solare ed all'impermeabilizzazione dei suoli), con un ruolo e un valore paesaggistico irrinunciabili. Le parti di territorio ricadenti nel sottosistema V6 non sono considerate parti del territorio rurale. In tali aree non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III . "Disposizioni sul territorio rurale" della L.R.65/2014.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nel sottosistema V6 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • alla salvaguardia e al potenziamento della rete ecologica urbana e alla creazione di spazi verdi, liberi o attrezzati, per le attività di tempo libero.

Il Regolamento Urbanistico fornisce, per alcuni ambiti del sottosistema sottoposti a previsioni particolareggiate, indicazioni e prescrizioni sulle modalità d'attuazione degli interventi e sul dimensionamento dei servizi necessari allo svolgimento delle attività previste; alcune parti ricadono invece all'interno delle aree contrassegnate dalla sigla PX e potranno essere assoggettate all'elaborazione di un progetto norma).

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata.

Art. 113 Ambito V6.1: Le valli verdi di Vinci capoluogo

1. L'ambito si estende lungo le due valli che delimitano ad est e ad ovest il capoluogo; la struttura delle "valli verdi" è connotata da particolari e rilevanti elementi:

  • fondovalle e pendii vegetati, linee d'acqua naturali e artificiali (canalizzazioni dei mulini, scale d'acqua, muri di regimazione ecc.), terrazzamenti;
  • percorsi di collegamento (discese o risalite tra valle e crinale, che generalmente ricalcano gli antichi accessi all'urbano).

Le valli verdi si configurano come un ambito paesaggistico unitario, nel quali le differenti componenti (storiche e morfologiche) dovranno trovare destinazioni ed assetti coerenti con la specifica qualità dei luoghi.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V6.1 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • a garantire la libera fruizione, con attrezzature per attività didattiche e ludiche, punti sosta, percorsi tematici e di visita ai luoghi di maggiore interesse (i cosiddetti terrazzamenti di Giotto, i mulini di Sotto); considerando la necessità di regolamentare e mantenere gli usi agricoli di pregio.

Alcune aree dell'ambito sono contrassegnate dalla sigla PX.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata.

Art. 114 Ambito V6.2: La cittadella dello sport di Petroio

1. L'ambito comprende le aree ubicate lungo Via Leonardo Da Vinci (strada che collega Sovigliana con Mercatale), sotto il complesso di Villa Alessandri; le attrezzature sportive presenti e la buona accessibilità (da Empoli e dal circondario) permettono di ipotizzare il potenziamento delle funzioni esistenti e una loro maggiore specializzazione.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V6.2 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • al potenziamento degli impianti con la realizzazione di nuovi campi gioco e strutture sportive.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata.

Art. 115 Ambito V6.3: Il parco agricolo di Spicchio-Sovigliana

1. L'ambito comprende una vasta zona posta in un contesto di transizione tra territorio aperto e aree urbanizzate, caratterizzata da aree prevalentemente coltivate. Nell'area sono presenti interessanti trame del paesaggio agricolo, connotato da insediamenti rurali di buona qualità architettonica, percorsi che si dirigono verso il fiume e la collina, pendii e porzioni di pianura alluvionale coltivati (strutturata da un sistema di drenaggio), aree umide. La struttura morfologica, le giaciture, l'orditura e il carattere specifico di questi elementi costituiscono il punto di partenza per la costruzione di un nuovo progetto di paesaggio.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V6.3 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • a realizzare un'area di "compensazione" destinata al recupero dei volumi d'acqua corrispondenti a quelli sottratti dalle volumetrie di nuovi interventi edilizi nelle aree soggette a pericolosità idraulica elevata; tale area, che si configura come un'opera di "auto-sicurezza" prevista dalla normativa vigente, sarà gestita dall'Amministrazione Comunale (calcolo e aggiornamento dei volumi d'acqua compensati), nell'ambito della strategia per gli interventi di prevenzione del rischio idraulico;
  • a garantire la libera fruizione, il mantenimento degli usi agricoli di valore paesaggistico, la realizzazione di attrezzature d'uso pubblico e del nuovo "campus scolastico".

Alcune aree dell'ambito sono contrassegnate dalla sigla PX.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata.

Art. 116 Ambito V6.4: Il parco del castello di Vitolini

1. L'ambito comprende il perimetro dell'antico borgo di Vitolini racchiuso nella cinta muraria e le aree terrazzate limitrofe; lo spazio interno alla cinta muraria si presenta in parte pavimentato, in parte occupato da un campo di calcio.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V6.4 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • al recupero e alla riqualificazione degli spazi attraverso l'eliminazione di manufatti e sistemazioni incongrue; il restauro dell'antica cinta muraria; nuove sistemazioni con prati a raso e rifacimento delle pavimentazioni con materiali adeguati.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata.

Art. 117 Ambito V6.5: Parchi urbani, liberi e attrezzati

1. L'ambito comprende un insieme di parchi e giardini (esistenti e di progetto) parte di un più ampio sistema di "luoghi verdi": che assume il compito di potenziare la struttura ambientale, mettendo in relazione i grandi spazi aperti agricoli, i corridoi fluviali, gli spazi urbani.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V6.5 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • a migliorare l'ambiente urbano e la qualità dei differenti "materiali" che lo caratterizzano: strade, piazze, parchi e giardini, spazi verdi di quartiere, parcheggi alberati.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" e "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata.

Art. 118 Disciplina per i nuovi edifici rurali

Le aziende agricole, al fine di valorizzare e tutelare gli elementi fondamentali caratterizzanti la struttura produttiva agricola ed il paesaggio agrario, dovranno localizzare/intervenire sugli edifici secondo i parametri e le indicazioni descritte nei disposti dell'art. 119 delle presenti NTA.

Art. 118.1 Abitazioni rurali

1. Salvo specificazioni di dettaglio relative ai singoli ambiti, per le nuove abitazioni rurali ai sensi dell'art.4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 le superfici fondiarie minime individuate dal PTC della Provincia di Firenze, rappresentano la dotazione minima che deve essere mantenuta in produzione per la realizzazione di abitazioni rurali tenuto conto di quanto previsto dall'art.5 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

2. La previsione di nuovi abitazioni rurali, in coerenza con quanto previsto dal comma 5 dell'art.4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 relativamente alla localizzazione, ai materiali ed alle tipologie dovrà rispettare le indicazioni contenute all'art.119.1 delle presenti NTA.

3. La realizzazione delle nuove abitazioni rurali di cui ai commi precedenti è ammessa esclusivamente per gli imprenditori agricoli professionali attraverso la presentazione di un Programma aziendale, (ed indipendentemente dalla loro superficie con P.A.P.M.A.A.) e nel rispetto dell'art. 73 della L.R. 65/2014.

4. Il Programma Aziendale dovrà avere i contenuti di cui all'art. 7 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 e dovrà dimostrare quanto previsto all'art. 4 c. 3 e 4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

5. Non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali agli imprenditori agricoli professionali in possesso di riconoscimento provvisorio ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola

Art. 118.2 Manufatti aziendali

1. Salvo ulteriori specificazioni di cui ai punti successivi e/o relative alle singole zone valgono le disposizioni di cui ai punti seguenti:

  • - Sono ammesse con le limitazioni previste nelle singole zone, le istallazioni di manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni di cui all'art.1 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
  • - Ove previsto all'interno delle singole zone, è ammessa l'installazione dei manufatti aziendali e di serre per periodi superiore ai due anni di cui all'art.2 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
  • - Ove previsto all'interno delle singole zone, è ammessa la realizzazione dei manufatti aziendali non temporanei di cui all'art.3 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
  • - La realizzazione di annessi agricoli di cui all'art.73 comma 4 della L.R.65/2014, ove ammessi nelle singole zone, dovrà rispettare le superfici fondiarie minime ed i criteri di calcolo, individuate dal PTC della Provincia di Firenze e quanto previsto dall'art.5 del DPGR n.63/R del 25/08/2016. Tali annessi possono essere realizzati esclusivamente con P.A.P.M.A.A.
  • - Ove previsto all'interno delle singole zone, è ammessa la realizzazione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A. di cui all'art.6 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.
  • - Le previsioni dei manufatti sopradescritti, relativamente alla localizzazione, ai materiali, alle tipologie e dove non precedentemente indicato alle dimensioni, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute all'art.119.2 delle presenti NTA.

Art. 118.3 Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici

1. Salvo ulteriori specificazioni di cui ai punti successivi e/o relative alle singole zone di cui al successivo art.119 valgono le disposizioni di cui ai punti seguenti:

  • - E' ammessa ove previsto all'interno delle singole zone, la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui all'art.12 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
  • - E' ammessa ove previsto all'interno delle singole zone, la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici di cui all'art.13 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;

2. Le previsioni dei manufatti sopradescritti, relativamente alla localizzazione, ai materiali, alle tipologie e dove non precedentemente indicato alle dimensioni, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute all'art.119.3 delle presenti NTA.

Art. 119 Caratteristiche e tipi di intervento nel Sistema ambientale (V)

Art. 119.1 Caratteristiche dei nuovi edifici rurali abitativi

1. Dimensioni:

  • a) Superficie Utile non superiore a 150 mq;
  • b) Superficie Utile per Vani Accessori (bagni, w.c., ingressi di superficie inferiore ai 9 mq., disimpegni), non superiore a 40 mq.
  • c) Nel caso sia presente in azienda un edificio abitativo, purché non sia classificato come fabbricato di valore storico testimoniale (co, cs), i successivi edifici dovranno essere accorpati o in prossimità e non potranno superare i 150 mq di Superficie Utile
  • d) Altezza massima del fronte (HF): ml.6.50
  • e) Spazi a parcheggio: Superficie minima spazi a parcheggio mq.10/100 mc. lordo dell'abitazione
  • f) Superfici di pertinenza: per ogni fabbricato dovrà essere prevista una superficie minima di pertinenza di mq. 2.000
  • g) E' ammessa la realizzazione di porticati al piano terra nella misura massima del 30% della superficie coperta del fabbricato.
  • h) Superficie permeabile: minimo il 25% della superficie di pertinenza del fabbricato

2. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione in aree sprovvisti di fabbricati:

  • a) I nuovi edifici dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti
  • b) Le finiture esterne dovranno avere le caratteristiche indicate e prescritte all'art.57 del Cao IV "Interventi sugli elementi di finitura degli edifici in muratura"
  • c) La tinteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio), con l'uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello .
  • d) La copertura deve essere con tipologia a capanna, con inclinazione massima delle falde del 30%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in cotto alla toscana. I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio
  • f) gli infissi dovranno essere in legno naturale o verniciato, o in PVC effetto legno, sono ammesse persiane alla fiorentina in legno verniciato con colori tradizionali, portelloni a doghe.
  • g) la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all'uso dell'asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; l' introduzione di nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;
  • h) I nuovi fabbricati dovranno essere realizzati nei pressi della viabilità pubblica esistente, qualora ciò non sia possibile per la particolare disposizione della proprietà, la localizzazione deve avvenire nei pressi della viabilità interpoderale esistente, limitando la realizzazione di nuovi tracciati viari;
  • i) Non è consentita:
    • -la realizzazione di balconi in sporgenza dal filo esterno della muratura
    • -l'uso di elementi di arredo e parapetti in cemento armato

3. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione o ampliamento in aree già edificate:

  • a) la localizzazione delle nuove costruzioni e degli ampliamenti deve rispettare la preminenza dell'edificio o degli edifici storici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti, la localizzazione dei nuovi edifici deve essere in prossimità dei fabbricati esistenti e comunque nella misura massima di 40 ml dagli stessi;
  • b) gli orientamenti e/o allineamenti delle nuove costruzioni e degli ampliamenti dovranno essere coerenti con gli edifici esistenti e con le forme del resede, con la viabilità di accesso, secondo modelli storicamente consolidati nella organizzazione degli spazi aperti della casa rurale (a sviluppo lineare, posti parallelamente o ortogonalmente all'edificio principale, a corte attorno all'aia, ecc.);
  • c) le caratteristiche costruttive dei nuovi fabbricati o ampliamenti, dovranno rispettare quanto prescritto ai commi precedenti.

4.Tali fabbricati, sono realizzabili esclusivamente nei seguenti ambiti:

  • -Ambito V2.4 : Aree di crinale

Art. 119.2 Caratteristiche dei nuovi manufatti aziendali

Art. 119.2.1 Caratteristiche degli annessi di cui all'art. 118.2 comma 1 lettera a) delle presenti norme (manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni)

1. I manufatti aziendali temporanei di cui al presente articolo, possono essere installati dagli imprenditori agricoli, per un periodo non superiore a due anni, con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L'installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.

2. L'altezza massima non dovrà essere superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;

3.La localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da tutte le abitazioni o manufatti di altra proprietà, la distanza è ridotta a 5 ml. dagli altri manufatti all’interno dell’azienda.
  • - metri 5 dal confine di proprietà oppure sul confine a condizione che venga stipulato una convenzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata come previsto all’art.28.
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
  • - Possono essere realizzate in aderenza ad altri fabbricati esistenti esclusi gli edifici di valore storico testimoniale (co, cs).

4. l'installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art.1 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

5. Tali manufatti, sono realizzabili esclusivamente nei seguenti ambiti:

  • - Ambito V2.1: Aree collinari terrazzate In tale ambito l'altezza massima dei manufatti e delle serre non può superare i 3 ml. ed i materiali e i loro colori dovranno essere compatibili con il contesto paesaggistico
  • - Ambito V2.2: Aree collinari terrazzate parcellizzate In tale ambito l'altezza massima dei manufatti e delle serre non può superare i 3 ml. ed i materiali e i loro colori dovranno essere compatibili con il contesto paesaggistico
  • - Ambito V2.3: Aree pedecollinari composite
  • - Ambito V2.4: Aree di crinale
  • - Ambito V2.6: Aree di pendio e di fondovalle
  • - Ambito V2.7: Aree agricole speciali
  • - Ambito V2.8: Aree agricole con centri turistico-ricettivi
  • - Ambito V4.1: Corridoio torrente Vincio
  • - Ambito V4.2: Corridoio torrente Streda
  • - Ambito V4.3: Corridoio rio di S. Ansano
  • - Ambito V4.4: Corridoio rio dei Morticini
  • - Ambito V4.5: Corridoio fiume Arno

Art. 119.2.2 Caratteristiche degli annessi di cui all'art. 118.2 comma 1 lettera b) delle presenti norme (manufatti aziendali e di serre per periodi superiore ai due anni)

1.I manufatti aziendali di cui al presente articolo, possono essere installati dagli imprenditori agricoli, per periodi superiore a due anni, con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L'installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.

2.L'altezza massima non dovrà essere superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel forte limitazioni –schermature- altezze viene considerata solo l'altezza del culmine;

3.la localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da tutte le abitazioni o manufatti di altra proprietà, la distanza è ridotta a 5 ml. dagli altri manufatti all’interno dell’azienda.
  • - metri 5 dal confine di proprietà oppure sul confine a condizione che venga stipulato una convenzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata come previsto all’art.28.
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
  • - Possono essere realizzate in aderenza ad altri fabbricati esistenti esclusi gli edifici di valore storico testimoniale (co, cs).

4. L'installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.2 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

5. Tali manufatti sono realizzabili esclusivamente nei seguenti ambiti:

  • - Ambito V2.3: Aree pedecollinari composite
  • - Ambito V2.4: Aree di crinale
  • - Ambito V2.6: Aree di pendio e di fondovalle
  • - Ambito V2.7: Aree agricole speciali
  • - Ambito V4.1: Corridoio torrente Vincio
  • - Ambito V4.2: Corridoio torrente Streda
  • - Ambito V4.3: Corridoio rio di S. Ansano
  • - Ambito V4.4: Corridoio rio dei Morticini

Art. 119.2.3 Caratteristiche degli annessi di cui all'art.118.2 comma 1 lettera c) delle presenti norme (manufatti aziendali non temporanei)

1. I manufatti aziendali non temporanei di cui al presente articolo, diversi da quelli di cui ai precedenti articoli 119.2.1 e 119.2.2, possono essere realizzati dagli imprenditori agricoli con interventi di trasformazione permanente del suolo riferibili alle seguenti fattispecie:

  • - Silos e serbatoi;
  • - tettoie;
  • - concimaie, basamenti o platee;
  • - strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;
  • - volumi tecnici ed altri impianti;
  • - manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche,idriche e di smaltimento dei reflui;
  • - vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;
  • - vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
  • - strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante.

2. I silos, serbatoi e i contenitori in acciaio inox per vino, olio o altri alimenti, quando strettamente collegati alla conduzione aziendale, in presenza di particolari e comprovate esigenze tecnico-produttive e in assenza di spazi disponibili all'interno di edifici e annessi con destinazione d'uso agricola, dovranno essere istallati all'esterno negli spazi di pertinenza dell'azienda, con esclusione delle aree di valore storico considerate invarianti strutturali (siglate cv o incluse entro il perimetro di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuate attraverso appositi "simboli").

La localizzazione dei contenitori dovrà tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze con i "coni" visivi e panoramici, con le aree agricole e i crinali di particolare pregio paesistico-ambientale, e dovranno essere collocati di norma in prossimità dei prospetti secondari degli edificio.

A tal fine dovranno essere realizzate:

  • - fasce verdi di ambientazione e mitigazione dell'impatto visivo con specie vegetali autoctone;
  • - "pareti verdi" montate sul perimetro, da realizzare mediante installazione di supporti con apposite griglie (plastiche o metalliche) destinate a ricoprire la struttura con vegetazione rampicante.
  • - In ogni caso, la compatibilità e le condizioni di visibilità nell'inserimento degli impianti nel paesaggio, così come la dimostrazione dell'effettiva necessità di installazzione dei contenitori all'esterno, dovranno essere appositamente valutate e documentate negli elaborati di progetto.

Oltre ai criteri generali sopradescritti valgono le seguenti prescrizioni:

  • - Hmax ≤ 6,5 m.;
  • - metri 10 da tutte le abitazioni
  • -metri 3 dal confine se l’altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
  • - numero massimo di contenitori istallabili all'esterno = 6.

3. l'installazione dei manufatti di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

4. Tali manufatti sono realizzabili esclusivamente nei seguenti ambiti, salvo quanto eventualmente previsto da specifici Progetti norma:

  • - Ambito V2.1: Aree collinari terrazzate
    In tale ambito sono da escludere i seguenti interventi:
    - Silos e serbatoi;
  • - Ambito V2.2: Aree collinari terrazzate parcellizzate
    In tale ambito sono da escludere i seguenti interventi:
    - Silos e serbatoi;
  • - Ambito V2.3: Aree pedecollinari composite
  • - Ambito V2.4: Aree di crinale
    In tale ambito sono da escludere i seguenti interventi:
    - Silos e serbatoi;
  • - Ambito V2.6: Aree di pendio e di fondovalle
  • - Ambito V2.8: Aree agricole con centri turistico-ricettivi
  • - Ambito V4.1: Corridoio torrente Vincio
  • - Ambito V4.2: Corridoio torrente Streda
  • - Ambito V4.3: Corridoio rio di S. Ansano

Art. 119.2.4 Caratteristiche degli annessi di cui all'art.118.2 comma 1 lettera d) delle presenti norme (annessi agricoli di cui all'art.73 comma 4 della L.R.65/2014)

1. Tali annessi, che possono essere realizzati esclusivamente con P.A.P.M.A.A., dovranno essere realizzati con le seguenti modalità:

Dimensioni:

  • - Le superfici fondiarie minime e i criteri di calcolo, individuate dal PTC, rappresentano la dotazione minima che deve essere mantenuta in produzione per la realizzazione di annessi rurali. Altezza massima in del fronte (HF), salvo specifiche indicazioni di zona: ml. 7.00

2.la localizzazione deve garantire la minima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da tutte le abitazioni;
  • - metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
  • - Possono essere realizzate in aderenza ad altri fabbricati esistenti esclusi gli edifici di valore storico testimoniale (co, cs).

3. Caratteristiche costruttive e prescrizioni:

  • - I nuovi annessi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti.
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali, qualora nell'area di interesse siano già presenti fabbricati, dovrà essere contigua agli stessi e deve rispettare la preminenza dell'edificio o degli edifici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all'uso dell'asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone.
    - tetto, da realizzare preferibilmente a due falde (capanna), con elementi in laterizio e pendenza ≤ al 30% o con copertura “a verde” piana o con pendenza ≤ al 10%,
    - non interferire fisicamente e percettivamente con aree di valore paesaggistico e ambientale e con insediamenti, complessi edilizi ed edifici di valore storico culturale;
    - ridurre al minimo sbancamenti e movimenti di terra ed evitare abbattimento di alberi, siepi, muri di contenimento ed altri elementi che caratterizzano in modo significativo il paesaggio rurale

4. Tali fabbricati sono realizzabili esclusivamente nei seguenti ambiti:

  • - Ambito V2.1: Aree collinari terrazzate
    In tale ambito gli interventi sono da realizzare con le seguenti modalità:
    La realizzazione di nuovi annessi agricoli è ammessa fino ad un massimo di 300 mc., previa approvazione del programma aziendale; fino ad un massimo di 600 mc., dei quali almeno il 50% interrati, per le aziende agricole con superficie in produzione superiore ai 20 ha (compresi nello stesso ambito V2.1)
  • - Ambito V2.3: Aree pedecollinari composite
  • - Ambito V2.4: Aree di crinale
  • - Ambito V2.5: Aree di crinale di salvaguardia
  • - Ambito V2.6: Aree di pendio e di fondovalle

Art. 119.2.5 Caratteristiche degli annessi di cui all'art.28.2 comma 1 lettera e) delle presenti norme (annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A.)

1.Gli annessi agricoli di cui all'art. 6 commi 2 e 4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 dovranno essere realizzati con le seguenti modalità e prevedere un atto d'obbligo che non consenta il frazionamento volto alla realizzazione di ulteriori annessi e l'alienazione degli stessi separatamente dal fondo su cui insistono:
Dimensioni:
Per superficie fondiaria superiore a 10.000 mq. è ammessa una SE massima di 200 mq,
Pe superficie fondiaria inferiore a 10.000 mq. e superiore a 5.000 mq. è ammessa una SE massima di 100 mq.
Caratteristiche costruttive e prescrizioni:

  • - I nuovi annessi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti.
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali, qualora nell'area di interesse siano già presenti fabbricati, dovrà essere contigua agli stessi e deve rispettare la preminenza dell'edificio o degli edifici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all'uso dell'asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone.
  • - tetto, da realizzare preferibilmente a due falde (capanna), con elementi in laterizio e pendenza ≤ al 30% o con copertura “a verde” piana o con pendenza ≤ al 10%,
  • - non interferire fisicamente e percettivamente con aree di valore paesaggistico e ambientale e con insediamenti, complessi edilizi ed edifici di valore storico culturale;
  • - ridurre al minimo sbancamenti e movimenti di terra ed evitare abbattimento di alberi, siepi, muri di contenimento ed altri elementi che caratterizzano in modo significativo il paesaggio rurale

2.l'installazione dei manufatti di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui al comma 6 dell'art.6 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

3. Tali manufatti sono realizzabili esclusivamente nei seguenti ambiti:

  • - Ambito V2.1: Aree collinari terrazzate
    La realizzazione di nuovi annessi agricoli è ammessa fino ad un massimo di 300 mc.,
  • - Ambito V2.3: Aree pedecollinari composite
  • - Ambito V2.4: Aree di crinale
  • - Ambito V2.5: Aree di crinale di salvaguardia
  • - Ambito V2.6: Aree di pendio e di fondovalle

Art. 119.3 Caratteristiche dei nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici

1.I nuovi manufatti del presente articolo da realizzare all'interno delle fasce di 150 ml. dalle sponde e dai piedi degli argini di fiumi, torrenti e corsi d'acqua, normati all'art.8 dell'allegato 8b del PIT-PPR, non dovranno compromettere la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive. Non dovranno inoltre comportare l'impermeabilizzazione del suolo e dovranno essere realizzati con tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componente utilizzate.

Art. 119.3.1 Caratteristiche dei manufatti di cui all'art.118.3 comma 1 lettera a) delle presenti norme (manufatti per l'attività agricola amatoriale)

1. Per proprietà fondiarie con superficie minima di mq. 1.000 e massima di mq. 10.000, coltivati effettivamente in massima parte a vigneto – oliveto o coltivazioni specializzate di pregio le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 15 mq di SE e potranno essere realizzati esclusivamente con le caratteristiche di cui al successivo comma 6

2. Per proprietà fondiarie, con le stesse caratteristiche e pratiche colturali di cui sopra, di superficie superiore a mq. 10.000, gli annessi potranno raggiungere dimensione massima di 20 mq di SE

3. E' ammessa la realizzazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo o unità poderale, a qualunque titolo condotti. Gli interventi del presento articolo non sono realizzabili, qualora per eventuali annessi o altri fabbricati esistenti nell'unità poderale, siano stati effettuati gli interventi di cui all'art.84.5

4. Per proprietà fondiarie, con le stesse caratteristiche e pratiche colturali di cui sopra, di superficie superiore a mq. 10.000 è ammessa inoltre la realizzazione di una tettoia per ciascun fondo agricolo o unità poderale, a qualunque titolo condotti. Tale tettoia, aperta su tre lati, non potrà superare la superficie coperta di 25 mq. e altezza in gronda di 2,70 ml.. La copertura deve essere con tipologia a capanna o unica falda, con inclinazione massima delle falde del 30%.

5. Per i manufatti del presente articolo, non sono ammesse dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo;

6.Tali manufatti se realizzati tramite presentazione di SCIA allo sportello unico del Comune, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • - siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali del contesto
  • - siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie;

7.Tali manufatti potranno anche essere eseguiti con le seguenti caratteristiche, e in tal caso la loro realizzazione è soggetta a permesso di costruire:

  • - i paramenti esterni in muratura ed intonacati.
  • - la tinteggiatura esterna in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio), con l'uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello
  • - La copertura con tipologia a capanna, con inclinazione massima delle falde del 30%, mentre il manto in coppi e tegoli in cotto alla toscana. Sono ammesse coperture piane esclusivamente con tipologia "tetto verde". Nel caso di realizzazione di manufatti completamente in legno la copertura potrà essere effettuata in lastre di lamiera verniciata con colori che si possono integrare con l'ambiente circostante. I comignoli in copertura avranno disegno tradizionale con esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio. Non sono ammesse in ogni caso coperture piane
  • - gli infissi di naturale o verniciato
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali valutata in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all'uso dell'asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone.
  • - E' consentita la realizzazione di manufatti parzialmente interrati, purché inseriti nell'andamento morfologico del terreno e per una parte interrata non superiore a 50 cm.,
  • - La localizzazione dei nuovi annessi rurali, qualora nell'area di interesse siano già presenti fabbricati, dovrà essere contigua agli stessi e deve rispettare la preminenza dell'edificio o degli edifici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;

8. Gli interventi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono subordinati alla stipula di un atto d'obbligo, che preveda l'impegno al mantenimento della destinazione d'uso a rimessa agricola con valenza ventennale.

9. In entrambi i casi di cui ai precedenti commi 6 e 7, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - altezza massima del fronte (HF) mt. 2.40

10. distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da tutte le abitazioni;
  • - metri 5 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

11. Tali manufatti sono realizzabili esclusivamente nei seguenti ambiti: - Ambito V2.1: Aree collinari terrazzate In tale ambito gli interventi sono da realizzare con le seguenti modalità: i nuovi manufatti per l'agricoltura amatoriale potranno essere realizzati esclusivamente con le caratteristiche di cui al precedente comma 6 e preferibilmente a ridosso o incassati nei terrazzamenti. - Ambito V2.2: Aree collinari terrazzate parcellizzate In tale ambito gli interventi sono da realizzare con le seguenti modalità: i nuovi manufatti per l'agricoltura amatoriale potranno essere realizzati esclusivamente con le caratteristiche di cui al precedente comma 6 e preferibilmente a ridosso o incassati nei terrazzamenti. - Ambito V2.3: Aree pedecollinari composite - Ambito V2.4: Aree di crinale - Ambito V2.6: Aree di pendio e di fondovalle - Sottosistema V3: Aree periurbane di transizione - Ambito V4.1: Corridoio torrente Vincio - Ambito V4.2: Corridoio torrente Streda - Ambito V4.3: Corridoio rio di S. Ansano - Ambito V4.4: Corridoio rio dei Morticini

Art. 119.3.2 Caratteristiche dei manufatti di cui all'art.118.3 comma 1 lettera b) delle presenti norme (manufatti per il ricovero di animali domestici)

1. Tali manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anch e tradizionali del contesto
siano semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie

Al fine di garantire la salute ed il benessere degli animali domestici da parte dei rispettivi responsabili, come definiti all'art. 4 della LR LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59 e recependo i contenuti della normativa regionale, è ammessa la realizzazione di box e recinti aventi le caratteristiche di cui al punto 1 dell'ALLEGATO A - Specifiche tecniche relative alle modalità di custodia, del DPGR 4 agosto 2011, n. 38/R. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie e sull'inquinamento acustico.

le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
metri 10 da abitazioni;
metri 10 dal confine;
le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada

2. I manufatti del presente articolo possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo annessi per ricovero dei cavalli per finalità amatoriali

3. Gli annessi per il ricovero dei cavalli, non connessi alle esigenze di aziende agricole che esercitano attività di maneggio o allevamento, sono assimilati a strutture realizzate per finalità amatoriali da parte di soggetti privati aventi titolo e, qualora non configurino attività economiche di tipo escursionistico, sono ammesse con le limitazioni di cui ai successivi commi.

4. Gli annessi per il ricovero cavalli possono essere composti da un unico box o da massimo due box, atti ad ospitare ognuno un capo equino. Essi dovranno essere posizionati sul lotto in modo da inserirsi armoniosamente nel paesaggio e dovranno mantenere una distanza di almeno 40 metri dalle abitazioni e spazi collettivi di terzi, mentre non possono essere comunque posizionati a meno di 15 metri dall'abitazione del richiedente.

5. Per poter realizzare tali annessi occorrono almeno 3.000 mq di superficie agricola totale (coltivata o boscata) a disposizione, indipendentemente dal numero dei capi equini. Tale area potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata in legno di altezza massima 1.80 m, nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile. Nel caso di due capi, i due box devono obbligatoriamente essere assemblati ed aggregati, al fine di creare un unico annesso compatto. Nel caso di due box è necessario prevedere anche una concimaia, realizzata mediante una platea in cemento e comprendente l'aspetto della raccolta dei liquami tramite pozzetto.

6. Le strutture per il ricovero dei cavalli dovranno essere realizzate con le seguenti modalità:

  • - ogni box dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell'animale e di una destinata alle attività di pulizia e sellatura del cavallo. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso;
  • - l'intero box dovrà essere realizzato in legno ed il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare i 15 mq (mq 7,50 a box) dei quali almeno 9 dovranno essere riservati al vano per il ricovero dell'animale.
  • - la pavimentazione della parte chiusa di 9 mq dovrà essere realizzata in cemento prevedendo anche la canalizzazione per la raccolta dei liquami da far confluire in un pozzetto, mentre la parte della tettoia di 6 mq dovrà essere lasciata in terra battuta.

10. I manufatti del presente articolo possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo

Art. 120 Terrazzamenti

1. I terrazzamenti realizzati con tecniche e materiali tradizionali dovranno essere conservati in quanto elementi costitutivi del paesaggio di Vinci: gli interventi sui terrazzamenti esistenti dovranno essere finalizzati a mantenere la loro piena efficienza mediante opportune opere di ripristino di parti lesionate e di manutenzione degli elementi caratterizzanti (muri a secco e scale in pietra, sistemi di drenaggio delle acque superficiali).

2. Per la conservazione dei terrazzamenti è fondamentale monitorare e prevenire il degrado dei muri a secco, garantendone il corretto funzionamento e limitandone il deterioramento con una serie di operazioni di manutenzione periodica:

  • ripulitura delle "scoline" per la raccolta delle acque;
  • manutenzione ed eventuale ricostruzione del coronamento (come intervento preventivo per contenere il degrado della sottostante struttura muraria);
  • ritassellatura periodica delle parti di muratura che presentano principi di degrado con materiali locali;
  • rimozione della vegetazione cresciuta negli interstizi dei muri, evitando di rimuovere i cespugli di notevole dimensione con apparato radicale diffuso, per evitare danneggiamenti alla struttura muraria (in questi casi è preferibile procedere ad una semplice potatura);
  • sfalcio periodico del manto erboso, con particolare attenzione per le specie arboree infestanti.

3. Nei casi in cui si evidenzino scivolamenti al piede della struttura, spanciamenti, crolli totali o parziali, si potrà procedere al ripristino delle murature degradate attraverso la ricostruzione, utilizzando materiali e tecniche costruttive tradizionali, secondo le seguenti indicazioni:

  • demolizione della parte di muro danneggiata, fino a rimuovere tutta la porzione instabile;
  • selezione del materiale di risulta, dividendo le pietre secondo la forma: quelle con un lato piatto da utilizzare per la parte esterna; quelle di forma irregolare, da destinarsi al riempimento; quelle con maggiore dimensione adatte a costituire la base del muro (qualora il pietrame riutilizzabile non sia sufficiente alla ricostruzione, è necessario integrarlo con materiali locali con le medesime caratteristiche);
  • ripristino della base del muro, attraverso la costituzione del piano per la fondazione con uno scavo che dovrà avere una profondità di circa 70 cm.;
  • fondazione realizzata con il materiale lapideo di maggiori dimensione e con un inclinazione verso monte di circa il 10% di inclinazione;
  • costruzione del muro: realizzazione di una "scarpa" verso monte con una pendenza almeno del 10% di inclinazione; "ammorsamento" della nuova muratura alla parte stabile ancora esistente muro di contenimento; i giunti verticali che si formano tra un elemento lapide e l'altro nei diversi strati di pietra dovranno essere quanto più possibile sfalsat; la ricostruzione del drenaggio ad essa retrostante; il riempimento con terra recuperata in sito o di riporto.

Nella ricostruzione del muro è vietato l'annegamento del pietrame in conglomerato cementizio, potranno essere utilizzati leganti a base di calce solo per la realizzazione delle fondazioni nelle quantità strettamente necessarie ad irrobustire la struttura fondale, senza chiudere gli spazi tra i corsi in modo da consentire comunque il drenaggio delle acque.

4. Per i terrazzamenti in pietra crollati, abbandonati o soggetti a forte degrado sono consentiti eccezionalmente e per ragioni di sicurezza (onde evitare ulteriori crolli e l'estendersi delle deformazioni della geometria originaria ad altre parti) interventi di recupero anche con tecniche di ingegneria naturalistica o attraverso la costruzione di muri di contenimento da rivestire con lo stesso tipo di pietra (selezionata per forma e dimensione dal materiale di recupero o integrata con materiale locale avente caratteristiche simili), ponendo comunque grande attenzione al drenaggio delle acque e alla ricostruzione della parte a vista, che non deve contenere pietrame annegato nel conglomerato cementizio, né presentare spazi chiusi tra i corsi (come fosse un muro a secco), in modo da mantenere l'omogeneità dell'insieme e consentire una "lettura" unitaria del manufatto.

Art. 121 Piscine e campi da tennis

1. Gli interventi di trasformazione del suolo per realizzare piscine e campi da tennis scoperti ad uso privato sono consentiti a condizione che gli interventi:

  • nel caso ricadano nelle aree di valore storico considerate invarianti strutturali (siglate cv o incluse entro il perimetro di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuate attraverso appositi “simboli”) vengano realizzati valutando la compatibilità con lo stato dei luoghi, nel rispetto dei caratteri architettonici, funzionali e spaziali del contesto esistente e preferibilmente interrate.
  • non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni: nel caso di terreni in pendenza, i movimenti di terra necessari alla sistemazione devono essere al massimo dell'ordine di 1 m. in più o in meno rispetto al piano di campagna rilevato prima dell'intervento (pendenza certificata dal rilievo quotato, da allegare al progetto e dimostrazione che scavo o riporto non presentino altezza superiore a 1 m.);
  • non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • non prevedano volumetrie che fuoriescano dal profilo originario del terreno;
  • garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • vengano realizzati nell'ambito del resede e comunque alla minor distanza possibile dagli edifici esistenti;
  • possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico;
  • prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.

2. Le piscine e i campi da tennis devono essere realizzate nelle aree di pertinenza degli edifici oppure in un'area interna al cerchio con raggio di 50 ml misurato dal perimetro esterno a terra del fabbricato principale al netto di elementi aggettanti e all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica (anche in presenza di uno specifico trattamento vegetale o artificiale).

3. I campi da tennis possono essere realizzate solo nelle aree di pertinenza degli edifici o all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica (anche in presenza di uno specifico trattamento vegetale o artificiale).

4.E' ammessa la realizzazione di manufatti interrati su tre lati da adibire a locali tecnici e rimessa della superficie utile (SU) massima di 100 mq ed altezza interna non superiore a 2.4 ml.

5. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

  • da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
  • dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  • da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

Il Regolamento Edilizio detta specifiche disposizioni per la

realizzazione delle opere di cui al presente articolo.

6. Le indicazioni e le prescrizioni per gli interventi di cui al presente articolo valgono (per assimilazione) anche per le aree ricadenti negli altri sistemi.

Ultima modifica

Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59