Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 69 Generalità

1. I trattamenti, vegetali e artificiali, previsti e utilizzati per la sistemazione del suolo sono: prato e prato arborato, orti, siepi e cespuglieti, area alberata, area permeabile, area semi-permeabile, area pavimentata, sentiero, percorso pedonale, pista ciclabile e percorso ciclo-pedonale, banda polivalente; a questi si aggiungono carreggiata stradale e corsia di servizio, spazi per la sosta automobilistica, marciapiede.

2. I successivi articoli contengono obblighi, divieti, indirizzi e consigli per le differenti sistemazioni previste; per la composizione degli impianti vegetazionali si deve tenere conto del contesto (pianura, collina, fondovalle), degli obiettivi da perseguire (rimboschimento, rinaturalizzazione, tutela dei contesti storici), delle funzioni da favorire.

3. L'individuazione di uno specifico trattamento per una determinata superficie è da intendersi come "sistemazione prevalente" della stessa: l'area potrà dunque contenere anche altri trattamenti, purché compatibili e funzionali al disegno complessivo dello spazio aperto.

4. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" le superfici interessate da trattamenti vegetali e artificiali, quando comprese all'interno dei perimetri delle aree soggette a categoria d'intervo adeguamento (ad) e trasformazione (tr), non possono essere coperte o edificate, pur contribuendo alla determinazione degli indici edificatori. La sistemazione di queste superfici dovrà essere contestuale alla realizzazione degli interventi previsti.

5. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" gli edifici che ricadono all'interno delle aree interessate da trattamenti vegetali e artificiali, che il RU intende recuperare come spazi aperti, sono soggetti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione senza ricostruzione.

6. Piscine e campi da tennis, se ammessi e compatibili con le prescrizioni di cui all’art. 121 delle presenti norme, possono essere realizzate (solo nelle aree di pertinenza degli edifici o all’interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica) anche in presenza di uno specifico trattamento vegetale o artificiale.

Art. 70 Prato e prato arborato

I tappeti erbosi svolgono funzioni ecologiche in ambito urbano ed extraurbano, possono prevedere la presenza di alberi (prati arborati, con siepi e arbusti) e caratterizzano in particolare le aree destinate ad attività ricreative: giardini, parchi, campi per il gioco e lo sport, rinaturalizzazione di aree denudate e degradate.

Art. 71 Orti

1. Per orto si intende un appezzamento di terreno destinato in prevalenza alla produzione di frutta e ortaggi.

2. L'Amministrazione Comunale dovrà predisporre un "Regolamento degli orti urbani" che contenga: criteri per la gestione, la coltivazione, l'assegnazione e la decadenza degli stessi; obblighi e divieti del concessionario; norme e criteri per la realizzazione di capanni e piccole strutture di pertinenza.

Art. 72 Siepi e cespuglietti

1. Per siepe si intende un impianto lineare-regolare a carattere continuo, costituito da specie arbustive o arboree, monospecifiche o miste, con portamento arbustivo.

2. E' vietata la rimozione delle siepi esistenti nelle aree agricole e dovranno essere attuati tutti gli interventi necessari alla loro conservazione.

3. Per cespuglieto si intende un impianto lineare con andamento irregolare a carattere continuo, costituito da arbusti di diverse specie.

4. Deve essere mantenuto il portamento naturale delle specie arbustive che compongono i cespuglieti .

Art. 73 Area alberata

1. Le aree alberate svolgono funzioni ecologiche ed estetiche nel paesaggio urbano ed extra-urbano e comprendono:

  • raggruppamenti di specie arboree d'alto fusto, costitutive del bosco, sotto i quali si possono sviluppare anche arbusti e piante erbacee;
  • vegetazione ripariale e altri elementi di connessione naturalistico-ambientale;
  • filari alberati, elementi vegetali a sviluppo lineare disposti lungo gli assi stradali urbani ed extraurbani, lungo i percorsi ciclabili e pedonali e nel territorio agricolo.

2. Le aree alberate, in base alla densità di impianto (molto denso, denso, rado), svolgono differenti funzioni nei diversi ambienti urbani ed extra-urbani:

  • l'impianto molto denso ha caratteri di forte naturalità e contribuisce al recupero dell'equilibrio biologico e dell'ecosistema;
  • l'impianto denso o rado è adatto alla realizzazione di parchi pubblici attrezzati dove si svolgono attività ricreative e vi è maggiore affluenza di persone.

3. Le aree alberate di nuovo impianto lungo i corsi d'acqua dovranno essere realizzate e mantenute nel rispetto delle disposizioni previste dalle normative vigenti.

Art. 74 Area permeabile

1. L'area permeabile è caratterizzata da soprassuoli (naturali e artificiali) che permettono la totale infiltrazione delle acque superficiali.

2. In queste aree può essere prevista la presenza di alberi (con siepi e arbusti); le pavimentazioni consigliate sono: terra, erba, sabbia, ghiaia.

Art. 75 Area semi-permeabile

1. L'area semi-permeabile è un'area pavimentata che permette l'infiltrazione delle acque superficiali con capacità di assorbimento non inferiore al 40%.

2. In queste aree può essere prevista la presenza di alberi (con siepi e arbusti); le pavimentazioni consigliate sono: lastricati in pietra a cubetti montati a maglia larga, autobloccanti a griglia erbosa (per un uso carrabile la superficie inerbita non dovrà essere inferiore al 60% del totale dell'area pavimentata).

Art. 76 Area pavimentata

1. L'area pavimentata è un'area impermeabile realizzata in materiali diversi (naturali e artificiali) che non permette l'infiltrazione delle acque superficiali negli strati sottostanti del terreno.

2. La scelta della pavimentazione è legata a diversi tipi di valutazioni: estetico-paesistico (impianti storici, ambiti naturalistici, ecc.); intensità e tipo di utenza (piazze, percorsi, parcheggi, ecc.); condizioni climatiche (piovosità, gelività, smaltimento acque, ecc.); disponibilità e costo dei materiali, facilità di manutenzione e gestione.

3. In queste aree può essere prevista la presenza di alberi (con siepi e arbusti); le pavimentazioni consigliate sono: pietra naturale, laterizi pieni, pietra artificiale; massetti, autobloccanti e prefrabbicati in cemento.

Art. 77 Sentiero

1. I sentieri sono di norma adibiti al transito pedonale, ciclabile ed equestre. Il trattamento del fondo deve essere prevalentemente in terra battuta o stabilizzata e pavimentato nei tratti con forti pendenze.

2. I sentieri devono essere appositamente segnalati.

3. Nei sentieri storici esistenti devono essere mantenute le sezioni, le configurazioni altimetriche, ripristinate le parti con il fondo in pietra o lastricato, i muri in pietra di contenimento e delimitazione, le alberature e le siepi.

Art. 78 Percorso pedonale

1. I percorsi pedonali devono consentire il passaggio e la sosta di persone. Nel caso debbano consentire il transito di automezzi di servizio e di emergenza la loro larghezza non può essere inferiore a 2.50 m.. Per favorire la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, devono avere una pendenza laterale almeno dell'1%.

2. I percorsi pedonali possono essere realizzati in sede propria o sulle carreggiate di strade esistenti e devono essere separati da barriere quando si affiancano a strade con traffico elevato. La superficie calpestabile deve essere antisdrucciolevole, regolare, compatta e distinta da quella usata per la sede stradale anche utilizzando colori o materiali diversi; l'uso di uno stesso materiale è preferibile nei nuclei storici e nelle zone a traffico limitato.

Art. 79 Pista ciclabile e percorso ciclo-pedonale

1. La larghezza della pista ciclabile non deve essere inferiore a 1.50 m. se a senso unico, a 2.50 m. se a doppio senso. La pista ciclabile contigua al marciapiede non deve essere complessivamente inferiore a 3.00 m.; la divisione tra percorso pedonale e ciclabile deve essere segnata da una striscia di avvertimento. Per i percorsi promiscui (ciclo-pedonali) deve essere garantita di norma una larghezza non inferiori a 2.50 m.

2. Piste ciclabili e percorsi ciclo-pedonali possono essere realizzati in sede propria, su carreggiate e marciapiedi di strade esistenti, con una pendenza laterale di almeno il 2% per favorire la raccolta delle acque meteoriche.

3. Quando occupano parte della carreggiata devono essere separati con segnaletica orizzontale e verticale e con diversa pavimentazione; se lo spazio è sufficiente anche con aiuole o barriere vegetali di separazione. La cigliatura delle aiuole deve essere arrotondata e poco rilevata o preferibilmente non sporgere dalla pista. Di norma i materiali per le pavimentazioni sono: asfalti speciali e colorati, terra stabilizzata; massetti, autobloccanti e prefrabbicati in cemento.

Art. 80 Banda polivalente

1. La banda polivalente è una fascia pavimentata posta a lato della strada che può essere:

  • riservata ai pedoni e alle biciclette quando sia assente il marciapiede;
  • utilizzata come elemento di separazione complanare (segnaletico) per facilitare manovre di accesso, sosta e parcheggio.

La larghezza deve essere preferibilmente compresa tra 1.00 m. e 2.00 m. e non inferiore a 0,70 m.

2. La banda deve avere una pendenza almeno del 2%. La superficie deve essere antisdrucciolevole, regolare, compatta e costituita da un materiale diverso da quello usato per le corsie della circolazione. Le pavimentazioni consigliate sono: massetti, autobloccanti e prefabbricati in cemento; lastricato in pietra, porfido a cubetti, laterizi pieni, asfalti speciali e colorati.

Ultima modifica

Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59