Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Capo V Disposizioni generali

Art. 58 Indirizzi per il progetto di suolo

1. Il progetto di suolo regola la sistemazione delle aree non edificate pubbliche, di uso pubblico o private di rilevante interesse ambientale, funzionali all'equilibrio ecologico e/o alla riqualificazione urbanistica.

2. Sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" sono indicati i "materiali" e i "trattamenti" da utilizzare per il progetto di suolo nei diversi Sistemi, Sottosistemi e Ambiti.

3. Materiali e Trattamenti degli spazi aperti sono descritti e definiti nei successivi Capo VI e Capo VII.

4. Gli spazi pubblici o d'uso pubblico devono essere realizzati nel rispetto delle norme sulla sicurezza e senza barriere architettoniche, facilitando l'accessibilità e la fruizione.

Capo VI Materiali

Art. 59 Generalità

1. I materiali, vegetali e artificiali, previsti e utilizzati per la sistemazione del suolo sono: giardini (Vg), parchi (Vp), bande verdi naturali (Vn), sosta attrezzata (Vs), verde privato (Vx); piazze e spazi pavimentati (Pz), parcheggi (Pp), impianti sportivi scoperti (Ps), ecostazioni (Pe).

2. I successivi articoli contengono obblighi, divieti, indirizzi e consigli per le differenti sistemazioni previste; per la composizione degli impianti vegetazionali si deve tenere conto del contesto (pianura, collina, fondovalle), degli obiettivi da perseguire (rimboschimento, rinaturalizzazione, tutela dei contesti storici), delle funzioni da favorire.

3. I materiali, vegetali e artificiali, che caratterizzano il disegno del suolo pubblico, l’immagine e lo spazio della città, sono lo "strumento progettuale" capace di dare forma e concretezza ai diversi temi della sostenibilità urbana: in tal senso, dovranno essere concepiti come luoghi facilmente accessibili, ben integrati con il sistema della mobilità e con sistemazioni a verde che contribuiscano ad innalzare la qualità degli insediamenti.

Art. 60 Giardini (Vg)

1. Per giardini pubblici o di uso pubblico si intendono spazi verdi di ridotte dimensioni, strutturati nella forma e ubicati all'interno dei tessuti urbani, con funzione di riequilibrio ecologico, riposo-sosta, gioco non organizzato e piccole attrezzature (finalizzate a soddisfare le esigenze dei diversi frequentatori in relazione alla loro età).

2. I giardini si caratterizzano per la presenza di alberature dense, con arbusti e fiori, tappeti erbosi, aiole e vialetti pavimentati e non; preferibilmente recintati, debbono essere dotati di elementi accessori (panchine, cestini porta rifiuti);

3. E' ammessa la presenza di piccole attrezzature di servizio (chiosco, bar, fontanello) realizzate preferibilmente con materiali naturali e/o tradizionali (laterizio, legno, ferro, vetro), ad esclusione degli spazi di valore storico da tutelare siglati cv o inclusi entro l'area perimetrata di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuati attraverso appositi "simboli".

Art. 61 Parchi (Vp)

1. Per parchi pubblici o di uso pubblico si intendono complessi unitari, distribuiti su superfici di diversa natura ed estensione, all'interno dei quali sono riconoscibili i criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e che ne regolano uno specifico utilizzo per attività legate al riposo-sosta, al gioco, allo sport.

2. I criteri generali da seguire per il nuovo impianto e per la riorganizzazione di quelli esistenti sono:

  • definizione dei margini al fine di garantire protezione acustica e sicurezza;
  • individuazione degli accessi principali anche in relazione ai diversi collegamenti con la città;
  • partizioni degli spazi e delle attrezzature in funzione delle fasce di età;
  • presenza di prati fruibili per il gioco libero;
  • presenza di dislivelli del terreno che articolino lo spazio e ne dilatino la percezione;
  • presenza di vegetazione per creare ombra e dare la possibilità di percepire il succedersi delle diverse fasi vegetative e delle stagioni;
  • presenza dell'acqua.

3. Per il migliore utilizzo di queste aree deve essere vietato il transito dei veicoli (con la sola eccezione di quelli necessari alla manutenzione del verde). Le canalizzazioni devono essere interrate ed eseguite con speciale riguardo nei confronti del patrimonio vegetale esistente e dei suoi apparati radicali.

4. E' ammessa la presenza di piccole attrezzature di servizio (chiosco, bar, fontanello) realizzate preferibilmente con materiali naturali e/o tradizionali (laterizio, legno, ferro, vetro), ad esclusione degli spazi di valore storico da tutelare siglati cv o inclusi entro l'area perimetrata di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuati attraverso appositi "simboli".

Art. 62 Bande verdi naturali (Vn)

Sono bande verdi naturali le fasce boscate miste ad alta densità di impianto, con funzioni preminenti di valorizzazione e protezione degli elementi d'acqua, definizione della soglia tra l'edificato e gli spazi aperti, caratterizzazione formale dei diversi contesti.

Art. 63 Sosta attrezzata (Vs)

1. Per area di sosta attrezzata si intende uno spazio pubblico o di uso pubblico, possibilmente piantumato e corredato di attrezzature per il riposo e il ristoro, ubicato lungo i percorsi, i sentieri, le aree urbane.

2. La configurazione di queste aree varia in relazione alla localizzazione nei differenti contesti, in particolare:

a. lungo i percorsi e sentieri

  • superficie preferibilmente permeabile con trattamento a prato;
  • impianto di specie arboree di prima grandezza con portamento fastigiato, arbusti con fioritura;
  • sedute in legno o pietra, cestini porta rifiuti, dove possibile installazione di bocchetta di acqua potabile.

b. nelle aree urbane

  • superficie preferibilmente permeabile, con trattamento a prato o parzialmente pavimentata;
  • impianto di specie arboree di prima grandezza , arbusti con fioritura e aiole con fiori;
  • elementi di arredo, sedute, cestini porta rifiuti, fontanelle.

3. E' ammessa la presenza di piccole attrezzature di servizio (chiosco, bar, fontanello, edicola, fermata bus, servizi igienici) realizzate preferibilmente con materiali naturali e/o tradizionali (laterizio, legno, ferro, vetro), ad esclusione degli spazi di valore storico da tutelare siglati cv o inclusi entro l'area perimetrata di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuati attraverso appositi "simboli".

Art. 64 Verde privato (Vx)

Sono verde privato gli spazi aperti e le aree inedificate funzionali al mantenimento dell'equilibrio ecologico: queste aree sono ubicate prevalentemente lungo le connessioni ambientali, all'interno e ai margini dei tessuti urbani e sono caratterizzate dalla presenza di alberature, tappeti erbosi, orti, giardini, superfici permeabili.

Art. 65 Piazze e spazi pavimentati (Pz)

1. Le piazze e le aree pavimentate sono spazi collettivi, pubblici o di uso pubblico, formalmente strutturati, in prevalenza pedonali e ubicati all'interno dei tessuti urbani.

2. E' ammessa la presenza di piccole attrezzature di servizio (chiosco, bar, fontanello, edicola, fermata bus), ad esclusione degli spazi di valore storico da tutelare siglati cv o inclusi entro l'area perimetrata di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuati attraverso appositi "simboli".

Art. 66 Parcheggi (Pp)

1. I parcheggi pubblici o di uso pubblico sono spazi riservati alla sosta lungo i tracciati stradali e possono configurarsi anche come aree pavimentate o zone filtro a servizio di giardini, parchi, impianti sportivi: in tal senso il trattamento delle superfici dovrà essere diversificato secondo gli usi e le dimensioni.

2. Nei parcheggi la superficie deve essere omogenea e preferibilmente sem-ipermeabile (salvo diversa indicazione delle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento"). Di norma l'alberatura deve avere un impianto regolare, i percorsi pedonali si devono distinguere dagli spazi di sosta e il margine deve essere segnato da impianti vegetazionali (siepi, filari o barriere).

3. Le specie arboree da utilizzare nei parcheggi devono preferibilmente rispondere alle seguenti caratteristiche:

  • specie caducifoglie con elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo estivo e possibilità di soleggiamento del suolo durante il periodo invernale;
  • specie con apparato radicale contenuto e profondo e con chioma rotondeggiante;
  • specie caratterizzate dall'assenza di fruttificazione e essudati.

4. Nei parcheggi devono essere previsti spazi per la sosta di veicoli elettrici e motocicli, implementando in particolare quelli riservati alle biciclette (rastrelliere).

5. E' ammessa la presenza di piccole attrezzature di servizio (chiosco, bar, fontanello) realizzate preferibilmente con materiali naturali e/o tradizionali (laterizio, legno, ferro, vetro).

Art. 67 Impianti sportivi scoperti (Ps)

1. La realizzazione di nuovi impianti sportivi scoperti pubblici o di uso pubblico e la ristrutturazione di quelli esistenti deve rispettare i seguenti criteri generali:

  • corretto orientamento;
  • buona accessibilità pedonale e ciclabile;
  • uso di recinzioni ed elementi di separazione accompagnati di alberature e siepi;
  • aree di parcheggio alberate e con pavimentazioni permeabili o semi-permeabili.

2. Negli spazi destinati a servizi sportivi scoperti, oltre agli impianti e ai campi, sono ammesse:

  • attrezzature per ospitare spogliatoi, magazzini e servizi di ristoro;
  • coperture leggere (preferibilmente con strutture in legno lamellare, acciaio, ecc.); le coperture devono limitarsi a coprire la sola superficie dei campi gioco e avere un'altezza massima non superiore a 9 m.

Per l'intervento di copertura deve essere acquisito un preventivo parere di assenso da parte dell'Amministrazione Comunale, che si riserva la possibilità di valutare un’altezza maggiore, in presenza di particolari e comprovate esigenze tecnico-funzionali (specifiche norme di settore per determinate discipline sportive), e di richiedere l'elaborazione di un piano attuativo.

Art. 68 Isole ecologiche (Pe)

1. Le isole ecologiche sono aree pubbliche o di uso pubblico destinate alle operazioni di prima raccolta dei rifiuti solidi urbani. Secondo le modalità della raccolta possono essere così dimensionate: 2,50x2,50 m., 2,50x1,50 m., 4,75x1,50 m., 7x1,50 m.

2. La pavimentazione deve essere in materiale impermeabile facilmente pulibile.

3. Le isole ecologiche devono essere facilmente raggiungibili, a piedi, in auto, con autocarri e mezzi di lavoro.

4. Laddove possibile, in rapporto allo spazio disponibile ed alle caratteristiche del contesto, si dovranno realizzare per la delimitazione delle ecostazioni siepi di arbusti con spessore minimo di 1 metro.

Capo VII Trattamenti

Art. 69 Generalità

1. I trattamenti, vegetali e artificiali, previsti e utilizzati per la sistemazione del suolo sono: prato e prato arborato, orti, siepi e cespuglieti, area alberata, area permeabile, area semi-permeabile, area pavimentata, sentiero, percorso pedonale, pista ciclabile e percorso ciclo-pedonale, banda polivalente; a questi si aggiungono carreggiata stradale e corsia di servizio, spazi per la sosta automobilistica, marciapiede.

2. I successivi articoli contengono obblighi, divieti, indirizzi e consigli per le differenti sistemazioni previste; per la composizione degli impianti vegetazionali si deve tenere conto del contesto (pianura, collina, fondovalle), degli obiettivi da perseguire (rimboschimento, rinaturalizzazione, tutela dei contesti storici), delle funzioni da favorire.

3. L'individuazione di uno specifico trattamento per una determinata superficie è da intendersi come "sistemazione prevalente" della stessa: l'area potrà dunque contenere anche altri trattamenti, purché compatibili e funzionali al disegno complessivo dello spazio aperto.

4. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" le superfici interessate da trattamenti vegetali e artificiali, quando comprese all'interno dei perimetri delle aree soggette a categoria d'intervo adeguamento (ad) e trasformazione (tr), non possono essere coperte o edificate, pur contribuendo alla determinazione degli indici edificatori. La sistemazione di queste superfici dovrà essere contestuale alla realizzazione degli interventi previsti.

5. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" gli edifici che ricadono all'interno delle aree interessate da trattamenti vegetali e artificiali, che il RU intende recuperare come spazi aperti, sono soggetti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione senza ricostruzione.

6. Piscine e campi da tennis, se ammessi e compatibili con le prescrizioni di cui all’art. 121 delle presenti norme, possono essere realizzate (solo nelle aree di pertinenza degli edifici o all’interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica) anche in presenza di uno specifico trattamento vegetale o artificiale.

Art. 70 Prato e prato arborato

I tappeti erbosi svolgono funzioni ecologiche in ambito urbano ed extraurbano, possono prevedere la presenza di alberi (prati arborati, con siepi e arbusti) e caratterizzano in particolare le aree destinate ad attività ricreative: giardini, parchi, campi per il gioco e lo sport, rinaturalizzazione di aree denudate e degradate.

Art. 71 Orti

1. Per orto si intende un appezzamento di terreno destinato in prevalenza alla produzione di frutta e ortaggi.

2. L'Amministrazione Comunale dovrà predisporre un "Regolamento degli orti urbani" che contenga: criteri per la gestione, la coltivazione, l'assegnazione e la decadenza degli stessi; obblighi e divieti del concessionario; norme e criteri per la realizzazione di capanni e piccole strutture di pertinenza.

Art. 72 Siepi e cespuglietti

1. Per siepe si intende un impianto lineare-regolare a carattere continuo, costituito da specie arbustive o arboree, monospecifiche o miste, con portamento arbustivo.

2. E' vietata la rimozione delle siepi esistenti nelle aree agricole e dovranno essere attuati tutti gli interventi necessari alla loro conservazione.

3. Per cespuglieto si intende un impianto lineare con andamento irregolare a carattere continuo, costituito da arbusti di diverse specie.

4. Deve essere mantenuto il portamento naturale delle specie arbustive che compongono i cespuglieti .

Art. 73 Area alberata

1. Le aree alberate svolgono funzioni ecologiche ed estetiche nel paesaggio urbano ed extra-urbano e comprendono:

  • raggruppamenti di specie arboree d'alto fusto, costitutive del bosco, sotto i quali si possono sviluppare anche arbusti e piante erbacee;
  • vegetazione ripariale e altri elementi di connessione naturalistico-ambientale;
  • filari alberati, elementi vegetali a sviluppo lineare disposti lungo gli assi stradali urbani ed extraurbani, lungo i percorsi ciclabili e pedonali e nel territorio agricolo.

2. Le aree alberate, in base alla densità di impianto (molto denso, denso, rado), svolgono differenti funzioni nei diversi ambienti urbani ed extra-urbani:

  • l'impianto molto denso ha caratteri di forte naturalità e contribuisce al recupero dell'equilibrio biologico e dell'ecosistema;
  • l'impianto denso o rado è adatto alla realizzazione di parchi pubblici attrezzati dove si svolgono attività ricreative e vi è maggiore affluenza di persone.

3. Le aree alberate di nuovo impianto lungo i corsi d'acqua dovranno essere realizzate e mantenute nel rispetto delle disposizioni previste dalle normative vigenti.

Art. 74 Area permeabile

1. L'area permeabile è caratterizzata da soprassuoli (naturali e artificiali) che permettono la totale infiltrazione delle acque superficiali.

2. In queste aree può essere prevista la presenza di alberi (con siepi e arbusti); le pavimentazioni consigliate sono: terra, erba, sabbia, ghiaia.

Art. 75 Area semi-permeabile

1. L'area semi-permeabile è un'area pavimentata che permette l'infiltrazione delle acque superficiali con capacità di assorbimento non inferiore al 40%.

2. In queste aree può essere prevista la presenza di alberi (con siepi e arbusti); le pavimentazioni consigliate sono: lastricati in pietra a cubetti montati a maglia larga, autobloccanti a griglia erbosa (per un uso carrabile la superficie inerbita non dovrà essere inferiore al 60% del totale dell'area pavimentata).

Art. 76 Area pavimentata

1. L'area pavimentata è un'area impermeabile realizzata in materiali diversi (naturali e artificiali) che non permette l'infiltrazione delle acque superficiali negli strati sottostanti del terreno.

2. La scelta della pavimentazione è legata a diversi tipi di valutazioni: estetico-paesistico (impianti storici, ambiti naturalistici, ecc.); intensità e tipo di utenza (piazze, percorsi, parcheggi, ecc.); condizioni climatiche (piovosità, gelività, smaltimento acque, ecc.); disponibilità e costo dei materiali, facilità di manutenzione e gestione.

3. In queste aree può essere prevista la presenza di alberi (con siepi e arbusti); le pavimentazioni consigliate sono: pietra naturale, laterizi pieni, pietra artificiale; massetti, autobloccanti e prefrabbicati in cemento.

Art. 77 Sentiero

1. I sentieri sono di norma adibiti al transito pedonale, ciclabile ed equestre. Il trattamento del fondo deve essere prevalentemente in terra battuta o stabilizzata e pavimentato nei tratti con forti pendenze.

2. I sentieri devono essere appositamente segnalati.

3. Nei sentieri storici esistenti devono essere mantenute le sezioni, le configurazioni altimetriche, ripristinate le parti con il fondo in pietra o lastricato, i muri in pietra di contenimento e delimitazione, le alberature e le siepi.

Art. 78 Percorso pedonale

1. I percorsi pedonali devono consentire il passaggio e la sosta di persone. Nel caso debbano consentire il transito di automezzi di servizio e di emergenza la loro larghezza non può essere inferiore a 2.50 m.. Per favorire la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, devono avere una pendenza laterale almeno dell'1%.

2. I percorsi pedonali possono essere realizzati in sede propria o sulle carreggiate di strade esistenti e devono essere separati da barriere quando si affiancano a strade con traffico elevato. La superficie calpestabile deve essere antisdrucciolevole, regolare, compatta e distinta da quella usata per la sede stradale anche utilizzando colori o materiali diversi; l'uso di uno stesso materiale è preferibile nei nuclei storici e nelle zone a traffico limitato.

Art. 79 Pista ciclabile e percorso ciclo-pedonale

1. La larghezza della pista ciclabile non deve essere inferiore a 1.50 m. se a senso unico, a 2.50 m. se a doppio senso. La pista ciclabile contigua al marciapiede non deve essere complessivamente inferiore a 3.00 m.; la divisione tra percorso pedonale e ciclabile deve essere segnata da una striscia di avvertimento. Per i percorsi promiscui (ciclo-pedonali) deve essere garantita di norma una larghezza non inferiori a 2.50 m.

2. Piste ciclabili e percorsi ciclo-pedonali possono essere realizzati in sede propria, su carreggiate e marciapiedi di strade esistenti, con una pendenza laterale di almeno il 2% per favorire la raccolta delle acque meteoriche.

3. Quando occupano parte della carreggiata devono essere separati con segnaletica orizzontale e verticale e con diversa pavimentazione; se lo spazio è sufficiente anche con aiuole o barriere vegetali di separazione. La cigliatura delle aiuole deve essere arrotondata e poco rilevata o preferibilmente non sporgere dalla pista. Di norma i materiali per le pavimentazioni sono: asfalti speciali e colorati, terra stabilizzata; massetti, autobloccanti e prefrabbicati in cemento.

Art. 80 Banda polivalente

1. La banda polivalente è una fascia pavimentata posta a lato della strada che può essere:

  • riservata ai pedoni e alle biciclette quando sia assente il marciapiede;
  • utilizzata come elemento di separazione complanare (segnaletico) per facilitare manovre di accesso, sosta e parcheggio.

La larghezza deve essere preferibilmente compresa tra 1.00 m. e 2.00 m. e non inferiore a 0,70 m.

2. La banda deve avere una pendenza almeno del 2%. La superficie deve essere antisdrucciolevole, regolare, compatta e costituita da un materiale diverso da quello usato per le corsie della circolazione. Le pavimentazioni consigliate sono: massetti, autobloccanti e prefabbricati in cemento; lastricato in pietra, porfido a cubetti, laterizi pieni, asfalti speciali e colorati.

Ultima modifica

Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59