Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 6 Destinazioni d'uso

1. Per destinazione d'uso si intende il complesso delle funzioni previste e ammesse in zone edificate e non.

2. Si individuano di seguito le destinazioni d'uso principali e le loro articolazioni cui si farà riferimento negli articoli successivi. Quando è prevista o ammessa la destinazione d'uso principale, senza ulteriori precisazioni, tutte le sue articolazioni sono da intendersi previste e ammesse.

L’introduzione e/o la precisazione di ulteriori funzioni che si rendessero necessarie per integrare i riferimenti contenuti nelle diverse articolazioni sono effettuate dall’Amministrazione Comunale senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento Urbanistico.

3. Sono destinazioni d'uso principali: le "Attività agricole" e funzioni connesse, le "Attività industriali e artigianali", le "Attività terziarie" (Attività commerciali, Attività commerciali all'ingrosso e depositi, Attività turistico-ricettive, Attività direzionali, Attività di servizio), le infrastrutture e attrezzature della "Mobilità", la "Residenza", i "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico", gli "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico", gli "Spazi scoperti di uso privato".

4. Le destinazioni d'uso principali si articolano nel modo seguente:

  • - Attività agricole e funzioni connesse (A)
    • Campi coltivati, colture floro-vivaistiche, boschi e arbusteti (Ab), terrazzamenti (At).
    • Abitazioni, agriturismo.
    • Annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi (depositi per attrezzi e macchine, silos, serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ricoveri degli animali) e di servizio all'abitazione.
    • Serre.
  • - Attività industriali e artigianali (I)
    • Fabbriche e officine (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici e amministrativi, centri di servizio). Sono ammessi spazi abitativi se strettamente connessi.
    • Magazzini, depositi coperti e scoperti funzionali all'attività.
    • Costruzioni per attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
    • Impianti per il trattamento dei rifiuti.
    • Impianti per la rottamazione.
  • - Attività terziarie (T)
    • - Attività commerciali (Tc)
      • Centri commerciali ed esercizi commerciali al dettaglio, pubblici esercizi
      • Mercati, esposizioni merceologiche.
      • Sono ammessi spazi abitativi se strettamente connessi.
    • - Attività commerciali all'ingrosso e depositi (Tg)
      • Centri commerciali ed esercizi commerciali all'ingrosso.
      • Magazzini, depositi coperti e scoperti.
      • Stazioni dei trasporti.
      • Impianti di distribuzione delle merci (depositi, mercati generali).
      • Sono ammessi spazi abitativi se strettamente connessi.
    • - Attività turistico-ricettive (Tr)
      • Attrezzature ricettive e pubblici esercizi: alberghi, ristoranti, bar; motel, residences, pensioni, foresterie e attività connesse, ostelli, campeggi.
    • - Attività direzionali (Tu)
      • Complessi direzionali: uffici, banche, centri di ricerca, parchi scientifici e tecnologici.
    • - Attività di servizio (Ts)
      • Stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburanti (Td).
      • Artigianato di servizio (parrucchiere, barbiere, estetista, odontotecnico, ecc.).
  • - Mobilità (M)
    • Infrastrutture principali e tracciati stradali compresi nel Sistema della Mobilità.
    • Marciapiedi, percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi lungostrada, bande polivalenti.
    • Strade compresa all'interno dei Sistemi (Ms), escluse quelle appartenenti al Sistema della Mobilità.
  • - Residenze (R)
    • Residenze urbane permanenti (Re), residenze urbane temporanee, collegi, convitti, studentati, pensionati.
  • - Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico (S)
    • Servizi di assistenza sociale e sanitaria (Sa): centri di assistenza, case di riposo, residenze protette (compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi).
    • Servizi per l'istruzione di base (Sb): asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo.
    • Servizi cimiteriali (Sc).
    • Servizi per la cultura, il culto e lo spettacolo (Sd): musei, teatri, auditori, chiese, conventi, oratori, cinema, sale di spettacolo, sale convegni e mostre, biblioteche e archivi.
    • Servizi ospedalieri e sanitari (Sh): ospedali, cliniche, centri medici poli-specialistici, ambulatori, poliambulatori.
    • Servizi per l'istruzione superiore (Si): scuole non dell'obbligo, scuole speciali.
    • Servizi per l'istruzione universitaria (Su).
    • Servizi sociali e ricreativi (Sr): centri sociali, centri culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense.
    • Servizi sportivi coperti (Ss): palestre, piscine, palazzi dello sport.
    • Servizi tecnici e amministrativi (St): impianti tecnici per la distribuzione di acqua, gas, energia elettrica e campi fotovoltaici; impianti telefonici; impianti di depurazione e gestione rifiuti; servizi comunali, attrezzature della finanza, della pubblica sicurezza, militari, della protezione civile.
  • - Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico verdi (V) e pavimentati (P)
    • Giardini (Vg), parchi (Vp), sosta attrezzata (Vs); Piazze e spazi pavimentati (Pz), parcheggi (Pp), ecostazioni (Pe), impianti sportivi scoperti (Ps).
  • - Spazi scoperti di uso privato
    • Bande verdi naturali (Vn), verde privato (Vx).

5. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento", le aree destinate a "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" (Sb) e (Sc) risultano prive di indici e possono essere utilizzate secondo quanto previsto dalle norme di settore e dalle necessità dell'Amministrazione Comunale.

Gli indici presenti nelle aree destinate ad altri servizi e attrezzature, possono essere modificati in presenza di particolari e comprovate esigenze tecnico-funzionali: in questi casi, deve essere acquisito un preventivo parere di assenso da parte dell'Amministrazione Comunale, che si riserva la possibilità di richiedere l'elaborazione di un piano attuativo.

6. Servizi e spazi scoperti (verdi e pavimentati) pubblici e di uso pubblico possono essere realizzati anche da privati: in tali casi l'uso di queste aree è subordinato alla firma di una convenzione (da sottoscrivere tra Amministrazione Comunale e proprietari e/o gestori) che ne garantisca e regolamenti l'uso pubblico.

7. Le sigle (Ab) boschi e arbusteti e (At) terrazzamenti possono essere utilizzate anche per definire aree che non hanno come destinazione d'uso principale "Attività agricole" e funzioni connesse, ma presentano caratteristiche e configurazioni equivalenti.

Art. 7 Progetto di suolo

Per "progetto di suolo" si intende l'insieme degli interventi e delle opere che modificano lo stato e i caratteri del suolo calpestabile pubblico, d'uso pubblico e privato, ridefinendone il disegno e gli usi. Gli interventi previsti dal progetto di suolo consistono nella sistemazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione e trattamento del terreno.

Art. 8 Materiali e trattamenti

Per "materiale" si intende tutto ciò che può essere combinato e composto. I "materiali del territorio" e i "materiali della città", vegetali e artificiali, vengono utilizzati con tecniche e modalità compositive differenti per definire gli spazi aperti d'uso pubblico e non, esistenti e di nuovo impianto. La sistemazione di questi spazi avviene attraverso diversi tipi di "trattamento" del terreno e delle superfici.

Art. 9 Elementi costitutivi degli edifici

1. Per "elementi costitutivi degli edifici" debbono intendersi tutte le parti che li costituiscono e che, per geometria, soluzioni tecniche e architettoniche, tipo di materiali e rapporti reciproci, concorrono in modo determinante a definirne la forma e i caratteri.

2. Sono elementi costitutivi degli edifici gli "elementi strutturali" e gli "elementi di finitura".

Art. 10 Principio insediativo

Per "principio insediativo" si intende il modo nel quale edifici, manufatti e spazi aperti si dispongono e compongono nel territorio secondo determinati orientamenti, rapporti con l'orografia e con la geometria delle divisioni parcellari e dei tracciati.

Art. 11 Progetto norma

Per "Progetto norma" si intende un insieme di criteri e prescrizioni, corredato da rappresentazioni grafiche, che sintetizza scopi e caratteri dei singoli interventi di modificazione e trasformazione previsti dal piano nei luoghi sottoposti a progettazioni particolareggiate. Il Progetto norma definisce il principio insediativo da osservare, il disegno e il trattamento degli spazi aperti, le quantità, le diverse destinazioni d'uso.

Art. 12 Allineamento

1. Per "allineamento" si intende il riferimento che individua la linea di proiezione in pianta della facciata di un edificio. L'allineamento è finalizzato al controllo della distanza dallo spazio pubblico e alla riconfigurazione del fronte costruito. Esso è rappresentato graficamente nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento". In fase attuativa, sono ammessi modesti aggiustamenti in presenza di più dettagliati rilievi, con parziali movimenti, avanzamenti e/o arretramenti, rotazioni dell'edificio.

2. La rappresentazione grafica dell'allineamento, quando si sovrappone alla sagoma di edifici esistenti, definisce la linea di riferimento della "nuova facciata" nel caso vengano realizzati interventi di sostituzione edilizia o di ricostruzione nell'ambito di un piano attuativo.

Negli altri casi, in questi edifici sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione di quella ricostruttiva.

Art. 13 Elementi strutturali

Per "elementi strutturali" costitutivi degli edifici si intendono: le strutture di fondazione, le strutture verticali continue e puntiformi, le strutture orizzontali piane (solai e balconi), le strutture orizzontali voltate (archi e volte), le strutture di copertura a falde inclinate, le strutture di coperture piane, le strutture di collegamento verticale (scale, ascensori e montacarichi), i porticati e le logge.

Art. 14 Elementi di finitura

Per "elementi di finitura" costitutivi degli edifici si intendono: gli elementi dell'edificio accessori agli impianti tecnologici, i sistemi di protezione, le pareti non portanti (tramezzi), le controsoffittature, le pavimentazioni e i rivestimenti, gli intonaci e le coloriture, le superfici murarie faccia a vista, gli elementi decorativi (basamenti, cornici, marcapiani), le aperture, gli infissi e i serramenti, le ringhiere e le inferriate, i sistemi di oscuramento, gli elementi non strutturali della copertura (manto di copertura, gronda, cornicione, canale di gronda, pluviale, comignolo), gli elementi di arredo esterno. In particolare si indicano come elementi accessori agli impianti tecnologici (elettrico, idrico, fognario, di riscaldamento, di approvvigionamento del gas, di ventilazione) le tubazioni a vista, i camini, le unità esterne, le griglie di aerazione, antenne e ripetitori; si indicano come sistemi di protezione le opere di drenaggio, gli scannafossi, i vespai, i gattaiolati, i sistemi di isolamento termico e acustico, i sistemi di impermeabilizzazione.

Sezione B - Parametri urbanistici ed edilizi

Il presente Regolamento Urbanistico è conformato al DPGR 24 luglio 2018, 39/R, sono quindi da intendersi applicabili tutti i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche riportate in detto DPGR anche se non ricompresi negli articoli seguenti della presente Sezione B.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59