Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 1 Documenti costitutivi

1. Il Regolamento Urbanistico del comune di Vinci è costituito dai seguenti documenti:

Elaborati di Progetto

  • Relazione illustrativa
  • Norme Tecniche di Attuazione (con allegati Abaco degli interventi sulle strade)
  • Tavole: "Usi del suolo e modalità di intervento" (43 tavole, scala 1:2000)
  • Tavole: "Zone territoriali omogenee" (4 tavole, scala 1:10.000), con i perimetri dei centri abitati.
  • Tavole: "Beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi" (4 tavole, scala 1:10.000)

Elaborati della Fattibilità

Cartografie tematiche di dettaglio (scala 1:2.000):

  • Carta geomorfologica "Toiano"
  • Carta geomorfologica "Ansano"
  • Carta geomorfologica "Vinci"
  • Carta della pericolosità geologica "Toiano"
  • Carta della pericolosità geologica "Sant'Ansano"
  • Carta della pericolosità geologica "Vinci"
  • Carta della pericolosità sismica "Sant’Ansano"
  • Carta della pericolosità sismica "Vinci"
  • Carta delle velocità di scorrimento (scala 1:10.000)

Studio di fattibilità geologica, idraulica e sismica:

  • Carta della fattibilità geologica, idraulica e sismica (4 tavole, scala 1:5.000)
  • Relazione tecnica, con allegate Schede di fattibilità geologica, idraulica e sismica per i Progetti Norma, i Piani Attuativi, gli Interventi diretti convenzionati, le Aree di trasformazione, completamento e saturazione

Elaborati della Valutazione Ambientale Strategica

  • Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica
  • Dichiarazione di sintesi

Elaborati del Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche con il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano:

  • Relazione, Schede rilievo.

Art. 2 Contenuti e campo di applicazione

1. L'insieme dei documenti elencati all'Art.1 costituisce il Regolamento Urbanistico del Comune di Vinci elaborato ai sensi della LR n.1 del 03/01/2005.

2. Il Regolamento Urbanistico individua le azioni per la tutela e la riqualificazione del territorio comunale, disciplina le trasformazioni edilizie e infrastrutturali con esse compatibili, nelle modalità, forme e limiti contenuti nel Piano Strutturale. Con riferimento alle disposizioni dell'art.55 della LR n.1 del 03/01/2005, esso contiene la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, in particolare:

  • le aree da sottoporre a recupero e riqualificazione urbanistica;
  • le infrastrutture da realizzare all'esterno dei centri abitati;
  • le aree destinate a opere di urbanizzazione primaria e secondaria (viabilità, parcheggi, servizi e spazi pubblici);
  • il patrimonio storico e culturale ed i luoghi per i quali devono essere garantite tutele particolari;
  • i luoghi sottoposti a previsioni particolareggiate, i progetti specifici che li riguardano.

3. Il Regolamento Urbanistico dettaglia le prescrizioni relative a Sistemi, Sottosistemi, Ambiti e Schemi Direttori individuati nel Piano Strutturale, fino alla scala del lotto e del singolo edificio, per i quali detta norme d'uso e modalità d'attuazione, definendo le categorie e i tipi di intervento cui ciascun edificio deve e può essere sottoposto, i parametri edilizi, urbanistici e ambientali.

4. Il Regolamento Urbanistico, con riferimento al Piano Strutturale, Parte seconda "Statuto del territorio", Titolo III "Invarianti strutturali e salvaguardie" e Titolo IV "Invarianti strutturali di paesaggio e tutele", individua sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" le invarianti strutturali: gli elementi costituitivi dello Statuto del territorio che presentano rilevanti peculiarità naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche, storiche ed artistiche.

5. Il Regolamento Urbanistico identifica "materiali" e "trattamenti" per il progetto di suolo e ne fornisce le caratteristiche; precisa le destinazioni d'uso e l'assetto morfologico delle aree sottoposte a previsioni particolareggiate comprese entro i perimetri dei "progetti norma", per i quali individua e specifica modalità e strumenti di attuazione; vincola i progetti edilizi e i piani attuativi di aree, complessi e singoli edifici di rilevante valore storico-ambientale aventi caratteristiche per essere considerati beni culturali.

6. Il Regolamento Urbanistico definisce la fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi ammessi nelle diverse parti del territorio sulla base delle indagini condotte ai sensi del DPGR. n. 53/R/11.

7. Il Regolamento Urbanistico, con riferimento all'art.98 della LR 65/2014, disciplina la distribuzione e la localizzazione delle funzioni definendo per ogni sottosistema o ambito le percentuali massime e minime degli usi principali e di quelli ammessi o previsti, stabilendo per alcuni singoli complessi immobiliari destinazioni d'uso esclusive.

Art. 3 Valore prescrittivo dei documenti costitutivi

1. I documenti costitutivi del Regolamento Urbanistico hanno valore prescrittivo con le precisazioni che seguono.

Ogni progetto di intervento pubblico e privato dovrà dimostrare di aver valutato correttamente gli aspetti rilevanti contenuti in ognuno di questi, con particolare riferimento agli elaborati di progetto e della fattibilità.

2. La Relazione illustrativa rimanda ad un insieme di argomenti in parte già descritti ed esposti nella Relazione del Piano Strutturale, alla quale occorrerà riferirsi per una corretta interpretazione del Piano stesso.

3. Le Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico contengono indicazioni costituite da un insieme di enunciati espressi in forma di obbligo, di divieto e di indirizzo.

4. Le Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento", con le prescrizioni espresse attraverso sigle e indici numerici riferiti ai perimetri delle diverse aree (edificate e non, esistenti o di progetto), debbono essere utilizzate tenendo conto delle seguenti precisazioni:

  1. a) sono vincolanti :
    • le indicazioni riferite a Sistemi, Sottosistemi e Ambiti;
    • le destinazioni d'uso;
    • le indicazioni riferite alle categorie di intervento: conservazione co, cs, cv; mantenimento mc, ma, mr; adeguamento ad, ar (sigla seguita da un numero che identifica l'area di adeguamento con il suo perimetro); trasformazione tr (sigla seguita da un numero che identifica l'area di trasformazione edilizia con il suo perimetro);
    • le indicazioni riferite alla realizzazione degli interventi attraverso un Piano Attuativo: PA, sigla seguita da un numero che identifica l'area compresa entro un apposito perimetro; quando la sigla è seguita da un asterisco (PA*) viene ammessa un’opzione che permette di attuare gli interventi anche attraverso un intervento diretto convenzionato;
    • parametri e indici: altezza massima, indice di fabbricabilità fondiaria, rapporto di copertura (non sempre presenti contemporaneamente);
    • gli "indirizzi progettuali": ingombro massimo (rappresenta il limite della superficie edificabile all'interno dei lotti), allineamento (rappresenta il riferimento per la linea di proiezione in pianta della facciata di un edificio), localizzazione parcheggi privati;
    • materiali e trattamenti del progetto di suolo (le indicazioni relative al disegno e alle sistemazioni del suolo scoperto, disposizione, sequenza e rapporti dimensionali, che sono rivolte principalmente all'amministrazione pubblica e ai soggetti privati che realizzano opere di urbanizzazione primaria e secondaria), con le specifiche contenute nella Parte seconda delle presenti norme.
  2. b) nelle aree con edifici ricadenti nelle categorie d'intervento conservazione (siglati co, cs) e mantenimento (siglati mc, ma, mr) non sono presenti parametri e indici; nelle aree con edifici ricadenti nelle categorie d'intervento adeguamento (siglati ad), gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia non possono superare parametri e indici quando indicati o indicati da specifica normativa: nel caso non siano presenti, è inteso che gli stessi interventi devono fare riferimento all'utilizzo delle sole volumetrie esistenti.
  3. c) nel caso in cui la categoria di intervento e/o l'indice si riferiscano ad un isolato o comunque ad un insieme di più aree comprese entro un medesimo perimetro, è inteso che ogni singola area è soggetta a quella categoria di intervento e a quell'indice. In tali casi comunque, gli elaborati che verranno presentati in sede di presentazione dei singoli progetti dovranno dimostrare di non pregiudicare la fattibilità di quelli successivi.
  4. d) i tracciati dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili sono indicativi, mentre sono prescrittivi i loro recapiti; in fase esecutiva, in presenza di più dettagliati rilievi o specifiche prescrizioni (disposte da enti o amministrazioni competenti), sono ammessi aggiustamenti del tracciato con parziali movimenti della giacitura.
  5. e) per le sistemazioni stradali, il numero che accompagna il simbolo delle sezioni stradali si riferisce al corrispondente Abaco degli interventi sulle strade, parte integrante delle presenti NTA; in fase esecutiva, in presenza di più dettagliati rilievi o specifiche prescrizioni (disposte da enti o amministrazioni competenti), sono ammessi aggiustamenti del tracciato e della sezione

5. Le aree che assumono nel piano un ruolo strategico vengono sottoposte a previsioni particolareggiate e sono interessate da "progetti norma". Sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" i progetti norma sono contrassegnati dalla sigla PN e da un numero che li identifica. I disegni e i testi illustrativi contenuti negli articoli corrispondenti ad ogni progetto norma forniscono criteri irrinunciabili per la redazione dei corrispondenti piani attuativi; essi debbono essere utilizzati tenendo conto di quanto già precisato al precedente comma 4 e delle seguenti indicazioni:

  1. a) sono vincolanti: i tracciati delle strade, le quantità espresse in superficie (mq);
  2. b) gli "schemi plano-volumetrici" sono indicativi, ma suggeriscono temi e indirizzi progettuali da sviluppare con coerenza e senza modificare il principio insediativo;
  3. c) il numero e i perimetri delle unità minime di intervento possono essere modificati dal piano attuativo quando si dimostri che ciò facilita le ripartizioni interne al "comparto" e/o migliora la funzionalità delle opere di urbanizzazione in relazione agli interventi previsti;
  4. d) un progetto norma può essere realizzato anche attraverso la redazione di più piani attuativi, corrispondenti a una o più unità minime di intervento, a condizione che il progetto, oltre a rispettare le quantità, le indicazioni e le prescrizioni generali:
    • dimostri di non pregiudicare l'insieme delle operazioni previste dal PN;
    • possieda i requisiti necessari a garantire la completa autonomia funzionale (in particolare per la viabilità, gli accessi e i parcheggi);
    • possieda i requisiti necessari a garantire la sistemazione definitiva e la fruibilità degli spazi pubblici previsti nell'intervento.

In tali casi comunque, gli elaborati e lo "schema di convenzione" che verranno presentati in sede di adozione del piano attuativo dovranno contenere quanto necessario a garantire le condizioni di cui al presente punto, con particolare riferimento alla fattibilità delle opere previste nelle altre unità minime di intervento e alla disciplina della perequazione urbanistica applicata al "comparto" individuato dal PN.

6. In sede di elaborazione di piani attuativi e interventi diretti convenzionati, qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro e/o le suddivisioni interne alle aree non coincidessero con importanti elementi di suddivisione rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio (fossi, filari, salti di quota), sono ammessi modesti aggiustamenti e variazioni in presenza di più dettagliati rilievi e in relazione ad una migliore definizione dei confini catastali, al fine di facilitare la formazione e le ripartizioni interne al “comparto”. In tali casi, dovranno essere evidenziate le modifiche proposte (rettifiche) nei corrispondenti elaborati di progetto, senza che ciò richieda una variante al Regolamento Urbanistico.

7. Le parti del territorio interessate da un insieme coordinato di interventi strategici previsti negli Schemi Direttori del Piano Strutturale, contrassegnate sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" dalla sigla PX, seguita da un numero che identifica l'area compresa entro un apposito perimetro, dovranno essere sottoposte all'elaborazione di un Progetto Norma (da inserire nel RU con apposita variante) in relazione agli obiettivi e ai contenuti degli Schemi Direttori che le comprendono.

In assenza di un progetto norma che permetta l'elaborazione di un piano attuativo (di iniziativa pubblica o privata), in queste aree è consentito mantenere gli usi e le attività esistenti, se ammessi nel sistema, sottosistema o ambito di appartenenza, qualora risultino già presenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico.

8. Nelle tavole "Zone territoriali omogenee" vengono individuate le zone territoriali omogenee A, B, C, D, E, F, come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nello stesso. Sulle stesse tavole vengono individuati inoltre i perimetri dei centri abitati ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8, del Nuovo Codice della Strada.

9. La delimitazione dei centri abitati, come previsto nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, all’art. 5, comma 6, dovrà essere aggiornata periodicamente "in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse". Inoltre, in presenza di cartografie o rilievi in una scala di maggiore dettaglio, qualora le indicazioni grafiche riguardanti i suddetti perimetri non coincidessero con importanti elementi rilevabili sul posto (in riferimento alla posizione degli edifici e/o all’area di loro pertinenza), sono ammessi modesti aggiustamenti degli stessi. In questi casi, la modifica dei perimetri potrà essere deliberata dal Consiglio Comunale, senza che l’adeguamento delle corrispondenti tavole costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

Art. 4 Invarianti strutturali

1. Con riferimento al Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico individua le invarianti strutturali sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" e identifica, attraverso una schedatura di maggiore dettaglio (rilievo del patrimonio rurale), i beni di valore storico testimoniale, gli edifici e gli spazi aperti d'impianto storico (siglati co, cs, cv e/o individuati attraverso appositi "simboli") inseriti nell'elenco delle invarianti strutturali.

Il "rilievo del patrimonio rurale" descrive la consistenza e lo stato di conservazione di nuclei, complessi, manufatti, singoli edifici esistenti e loro pertinenze: esso contiene un'approfondita indagine su questi beni, che integra e implementa il quadro conoscitivo del piano.

Costituiscono invarianti strutturali per il territorio di Vinci i beni, le strutture, le aree e i paesaggi descritti nei successivi comma.

2. Beni d'interesse storico architettonico: centri, nuclei, complessi, edifici (civili e rurali), ville, chiese, oratori, cappelle e cimiteri di impianto e valore storico; mulini, tabernacoli, fonti, vasche e cisterne; muri dei terrazzamenti; il muro e le porte del Barco Reale Mediceo. Sono altresì compresi:

  • edifici vincolati in base al DLgs n.42 del 22/01/2004 (ex . L n.1089/39);
  • edifici vincolati ai sensi della LR n.59 del 28/01/1980;
  • edifici segnalati dal PTC e PIT, non compresi nei precedenti punti.

Il Regolamento Urbanistico prescrive per essi la tutela, la valorizzazione ed il mantenimento della qualità urbanistica, architettonica e documentaria, anche attraverso il riequilibrio delle funzioni e l'indicazione di possibili forme di riuso.

Questi beni sono soggette alla categoria d'intervento "conservazione", secondo quanto previsto nei corrispondenti articoli del Capo II "Categorie di intervento" delle presenti norme.

3. Beni d'interesse storico culturale: i luoghi dell'arte contemporanea.

Il Regolamento Urbanistico prescrive per essi la tutela, la valorizzazione ed il mantenimento.

Questi beni sono soggetti alla categoria d'intervento "conservazione", secondo quanto previsto nei corrispondenti articoli del Capo II "Categorie di intervento" delle presenti norme.

4. Beni d'interesse storico ambientale e paesaggistico: le aree boscate; le emergenze arboree; i parchi, i giardini e le pertinenze delle ville; sorgenti, filari, rotonde di pregio ed altri impianti vegetazionali.

Il Regolamento Urbanistico prescrive per essi la tutela, il ripristino e la valorizzazione, oltre al divieto di nuova edificazione.

Questi beni sono soggetti alla categoria d'intervento "conservazione", secondo quanto previsto nei corrispondenti articoli del Capo II "Categorie di intervento" delle presenti norme.

L'individuazione e la gestione delle aree boscate è comunque assoggettata alle disposizioni della Legge Forestale della Toscana (LR 39/2000). Per i territori coperti da foreste e da boschi si rimanda inoltre alle prescrizioni contenute nel PIT, in particolare: all’art 12 dell’Allegato 8B.

5. Beni d'interesse storico archeologico: la zona comprendente l’abitato etrusco d’altura di Pietramarina e la zona comprendente un giacimento di interesse paleontologico (pliocene) in località Le Fornaci-Spicchio, altri siti d'interesse archeologico.

Il Regolamento Urbanistico prescrive per essi la tutela assoluta e dispone interventi volti alla loro valorizzazione e conservazione. Per le zone di Pietramarina e di Spicchio si rimanda inoltre alle prescrizioni conternute nel PIT, in particolare: all’art 15 dell’Allegato 8B e alle corrispondenti schede (codici PO03, FI04) dell’Allegato H.

  • Per i siti d'interesse archeologico segnalati il RU prevede un'area di salvaguardia, con raggio di 75 metri, all'interno della quale è necessario acquisire un parere da parte della Soprintendenza competente per eseguire interventi edilizi e di sistemazione agraria.
  • Per le zone dove siano presenti i resti di pavimentazioni lastricate (basolati) o di affioramenti rocciosi sezionati per creare una sede stradale, appartenenti a tratti di viabilità storica, il RU prevede una fascia di rispetto, con larghezza di 6 metri dall'asse stradale (su entrambe i lati), all'interno della quale è necessario acquisire un parere da parte della Amministrazione Comunale per eseguire interventi edilizi e di sistemazione agraria.

6. Viabilità fondativa (il cui reticolo è costituito principalmente dalla "permanenza" dei tracciati principali presenti nel catasto Leopodino e dalle strade vicinali).

Il Regolamento Urbanistico prescrive per essa la tutela e il mantenimento del tracciato, l'obbligo di garantire la percorribilità pubblica e la sua continuità (anche nei casi in cui questa non sia più presente o risulti privatizzata).

Il Regolamento Urbanistico disciplina inoltre, attraverso la definizione di materiali e trattamenti del progetto di suolo, specifiche norme per favorire l'uso di queste strade nella componente pedonale e/o ciclabile; incentivare e favorire interventi di riqualificazione, ripristino e miglioramento (anche con modesti adeguamenti del tracciato e della sezione), prevedendo se necessario la realizzazione di nuovi tratti, di limitata estensione, quando finalizzati alla connessione tra gli itinerari principali, indicati dalla trama dei collegamenti del sistema ambientale.

7. Emergenze geomorfologiche (con riferimento ai "Biotopi e geotopi" del PTCdella Provincia di Firenze).

Il Regolamento Urbanistico prescrive per essi la tutela assoluta e dispone interventi volti alla loro valorizzazione e conservazione.

8. Reticolo idrografico delle acque pubbliche (al quale si applicano le vigenti normative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e paesaggistiche).

Il Regolamento Urbanistico prescrive per esso la tutela assoluta e istituisce una fascia di rispetto, per un'ampiezza di 10 metri, su entrambe le sponde dei corsi d'acqua.

  • La fascia di rispetto, misurata a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati, oltre a garantire la conservazione, il potenziamento ed il ripristino dell'ecosistema dell'ambito ripariale, servirà ad assicurare la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.
  • Sono ammessi interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo e valorizzazione delle risorse idriche naturali; gli interventi per la riqualificazione ambientale realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico; sono altresì consentiti gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca (anche sportiva) e la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto.
  • Sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente compreso all'interno delle suddette fasce di rispetto ammessi dalle norme di cui al RD n.523, del 25/07/1904 (e successive modifiche e integrazioni), è ammesso il trasferimento di volumetrie "in uscita" in aree limitrofe, ad eccezione di quelle di edifici storici (siglati co, cs) e delle relative pertinenze (manufatti e opere idrauliche) sottoposti a tutela.
  • Il Regolamento Urbanistico prevede la realizzazione e individua il tracciato di un nuovo tratto del rio di S. Ansano (in sostituzione di quello compreso all'interno dell'area industriale di S. Ansano).

9. Aree strategiche per interventi di prevenzione del rischio idraulico: il Regolamento Urbanistico individua le aree destinate a interventi di regimazione idraulica (casse di espansione) per la prevenzione del rischio idraulico e prescrive per esse una tutela con vincolo assoluto di inedificabilità.

La perimetrazione di queste aree potrà essere modificata sulla base dei successivi progetti delle opere, che potranno individuare le porzioni effettivamente destinate agli interventi, deperimetrando le parti restanti e adeguando in tal senso le tavole senza necessità di variante al RU.

10. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua: ambiti sottoposti a salvaguardia ai sensi dell'art. 142 del DLgs n.42 del 22/01/2004 "Aree di interesse paesaggistico".

Il Regolamento Urbanistico prescrive per esse la tutela, individua e prevede una fascia di rispetto, per un'ampiezza di 150 metri, su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, per i tratti di alveo esterni alle aree urbanizzate.

Per questi ambiti si rimanda inoltre alle prescrizioni conternute nel PIT, in particolare: all’art 8 dell’Allegato 8B.

11. Aree di preminente valore naturalistico, Paesaggi terrazzati, Paesaggi di crinale di valore percettivo, Paesaggi periurbani di transizione, Paesaggi agricoli specializzati, Paesaggi di fondovalle fluviale: nel rispetto degli indirizzi finalizzati alla salvaguardia dei paesaggi di Vinci e alla tutela di parti del territorio connotate da peculiarità naturalistiche, condizioni di fragilità e/o criticità ambientale, valgono per queste aree le indicazioni e le prescrizioni di Sistemi, Sottosistemi e Ambiti in cui ricadono.

Il Regolamento Urbanistico individua inoltre l'area da destinare all'istituzione dell'ANPIL del Montalbano (come previsto dal Piano Strutturale e come già inserito nelle proposte formulate dalla Provincia di Firenze nel V° Programma quadro regionale): eventuali variazioni al perimetro dell'ANPIL, introdotte in fase di definitiva approvazione, saranno recepite senza necessità di variante.

Ultima modifica

Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59